Integrazione del 15 marzo 2004
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 comma 3 della legge 431/98 ed in attuazione della Convenzione nazionale sottoscritta l’8 febbraio 1999 e recepita nel Decreto del 05/03/1999 del Ministro dei LL.PP. di concerto con il Ministro delle Finanze (G.U. n.67 del 22/03/1999) e D.M.30/12/2002;
le Organizzazioni Sindacali della Proprietà
A.P.P.E. – CONFEDILIZIA –RA in persona di LUCIANO SIBONI Presidente
A.S.P.P.I.- RA- in persona di SERGIO BIANCHINI Presidente
U.P.P.I.- RA- in persona di TIZIANO DOZZA Vice Presidente
A.P.P.C.– RA- in persona di MARIA LUCIANA ROSSI Presidente
e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini
S.U.N.I.A.-RA- in persona di PIERO GORI Segretario
S.I.C.E.T. –RA- in persona di GIANCARLO BORGHI Segretario
U.N.I.A.T. –RA-in persona di IGNAZIO FAVARO Segretario
convengono e stipulano quanto segue:
alle abitazioni situate fuori del centro storico ma dentro la seconda circonvallazione della città di Ravenna (come delimitato in rosso nella pianta topografica all’allegato 4), Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, si applica un correttivo di allineamento pari ad una maggiorazione del 5% sui valori al mq previsti per la zona intermedia (vedi allegato 3).
Le fasce di cui alla tabella-allegato 3, sono così determinate:
fascia minima fino a 4 parametri; fascia media da 5 a 7 parametri; fascia massima
da 8 e oltre parametri.
Dal 1° agosto 2004 le quote degli allegati 1 e 3, verranno aggiornate dell’indicizzazione
ISTAT di giugno 2004 nella misura del 75%, con arrotondamento ai 10 centesimi per
difetto o per eccesso; e così gli anni successivi.
La superficie convenzionale è calcolata con una tolleranza del 5%.
Le superfici dell’immobile sono fornite dal locatore e vengono indicate nel contratto
di locazione ai fini della determinazione del canone.
Esse sono convenzionalmente così definite:
Se l’appartamento è arredato o parzialmente arredato ma con angolo cottura e
lavatrice, si applica la maggiorazione del 15%.
Il deposito cauzionale in denaro non potrà eccedere l’importo di una mensilità del
canone ed è produttivo di interesse legale.
Le parti possono inoltre prevedere il rilascio di una fideiussione bancaria e/o
assicurativa a garanzia delle obbligazioni contrattuali tutte assunte dal conduttore.
E’ consentita la facoltà al conduttore di recedere in qualsiasi momento dalla locazione
previo avviso a mezzo raccomandata almeno due mesi prima.
CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Art.2 comma 3 legge 431/98, art.1 DM 05/03/1999 e art.1 DM 30/12/2002
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente
l’allegato contratto tipo MODELLO A) per proprietà individuali, e MODELLO
B) per proprietà assicurative, previdenziali, ecc...; recante altresì le modalità
di designazione dei componenti la Commissione Conciliativa stragiudiziale facoltativa
nonché, come per il presente Accordo formalmente si conviene, le modalità di aggiornamento
del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore,
le organizzazioni stipulanti il presente Accordo, approvano la Tabella di cui all’allegato
5.
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
Art.5 comma 1 –Legge 431/98, Art.2 DM 05/03/99 e Art.2 DM 30/12/2002
Il presente accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore
ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto può essere motivata sia da esigenze del locatore
che del conduttore, individuate all’atto della stipula del contratto come segue:
Esigenze di transitorietà del locatore:
Esigenze di transitorietà del conduttore:
Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere adeguatamente
documentate. Si specifica inoltre, che per la stipula dei contratti di cui sopra,
è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo a solo una
delle parti contraenti.
E’ fatto obbligo al locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera raccomandata
A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno tre mesi,
ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi.
Il conduttore ha diritto di recesso, per gravi motivi, con preavviso di un mese
se la durata del contratto è inferiore a mesi sei e di tre mesi quando la durata
è fino a diciotto mesi.
Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del
canone per contratti fino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti
di durata fino a diciotto mesi.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente
l’allegato contratto tipo MODELLO C) per proprietà individuali, e MODELLO
D) per proprietà assicurative, previdenziali, ecc….; recante altresì le modalità
di designazione dei componenti la Commissione Conciliativa stragiudiziale facoltativa.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore,
le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano la Tabella all’allegato
5.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Art. 5 comma 2-Legge 431/98, art.3 DM 05/03/99 e Art.3 DM 30/12/2002
Tali contratti sono utilizzabili per studenti universitari in un comune diverso
da quello di residenza;
hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo studente
o da gruppi di studenti, anche organizzati in cooperative, o da aziende per il diritto
allo studio.
Le parti stipuleranno contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente
l’allegato contratto tipo MODELLO E) per proprietà individuali, e MODELLO
F) per proprietà assicurative, previdenziali, ecc…; recante altresì le modalità
di designazione dei componenti la Commissione Conciliativa stragiudiziale facoltativa
nonché, come per il presente Accordo formalmente si conviene, le modalità, di aggiornamento
del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore,
le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano la Tabella all’allegato
5.
Nel caso di locazione a più studenti è acconsentito dopo il primo anno, il recesso
anche di un solo occupante e la sua sostituzione con altro studente. In questa ipotesi
tutti gli obblighi di variazione sono a carico della parte conduttrice.
ELENCO ALLEGATI
ALLEGATO | CONTENUTO |
---|---|
N. 1 | (zone omogenee) |
N. 2 | (parametri per la determinazione delle fasce di oscillazione) |
N. 3 | (canoni al mq utile per le fasce di oscillazione minima, media e massima) |
N. 4 | (pianta topografica del comune di Ravenna recante la linea di demarcazione della prima) |
N. 5 | (tabella oneri accessori) |
A | (contratto di locazione ad uso abitativo per proprietà individuali) |
B | (idem c.s. per proprietà assicurative, previdenziali, ecc…) |
C | (contratto transitorio ordinario per proprietà individuali) |
D | (idem c.s. per proprietà assicurative, previdenziali, ecc….) |
E | (contratto transitorio per studenti universitari per proprietà individuali) |
F | (idem c.s. per proprietà assicurative, previdenziali, ecc….) |
PROTOCOLLO D’INTESA
Le sottoscritte Associazioni Provinciali della Proprietà
e dell’inquilinato, a latere dell’accordo stipulato a Ravenna il 1.9.2003 e depositato
alla Casa Comunale il 4.9.2003, relativo agli accordi per la formazione dei contratti
di locazione concordati, convengono quanto segue:
-Le parti concordemente convengono di ripartire tutte le spese di formazione-registrazione-bollo
dei contratti a perfetta metà fra le parti contraenti.
Firmato
ASPPI - UPPI - APPE/CONFEDILIZIA - APPC |
per la proprietà |
SUNIA - UNIAT |
per i conduttori |
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.