Accordo per il territorio del comune di Ravenna

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Integrazione del 15 marzo 2004

Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 comma 3 della legge 431/98 ed in attuazione della Convenzione nazionale sottoscritta l’8 febbraio 1999 e recepita nel Decreto del 05/03/1999 del Ministro dei LL.PP. di concerto con il Ministro delle Finanze (G.U. n.67 del 22/03/1999) e D.M.30/12/2002;

le Organizzazioni Sindacali della Proprietà

A.P.P.E. – CONFEDILIZIA –RA in persona di LUCIANO SIBONI Presidente
A.S.P.P.I.- RA- in persona di SERGIO BIANCHINI Presidente
U.P.P.I.- RA- in persona di TIZIANO DOZZA Vice Presidente
A.P.P.C.– RA- in persona di MARIA LUCIANA ROSSI Presidente

 e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini

S.U.N.I.A.-RA- in persona di PIERO GORI Segretario
S.I.C.E.T. –RA- in persona di GIANCARLO BORGHI Segretario
U.N.I.A.T. –RA-in persona di IGNAZIO FAVARO Segretario

convengono e stipulano quanto segue:

alle abitazioni situate fuori del centro storico ma dentro la seconda circonvallazione della città di Ravenna (come delimitato in rosso nella pianta topografica all’allegato 4), Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, si applica un correttivo di allineamento pari ad una maggiorazione del 5% sui valori al mq previsti per la zona intermedia (vedi allegato 3).

Le fasce di cui alla tabella-allegato 3, sono così determinate:
fascia minima fino a 4 parametri; fascia media da 5 a 7 parametri; fascia massima da 8 e oltre parametri.
Dal 1° agosto 2004 le quote degli allegati 1 e 3, verranno aggiornate dell’indicizzazione ISTAT di giugno 2004 nella misura del 75%, con arrotondamento ai 10 centesimi per difetto o per eccesso; e così gli anni successivi.
La superficie convenzionale è calcolata con una tolleranza del 5%.
Le superfici dell’immobile sono fornite dal locatore e vengono indicate nel contratto di locazione ai fini della determinazione del canone.

Esse sono convenzionalmente così definite:

Se l’appartamento è arredato o parzialmente arredato ma con angolo cottura e lavatrice, si applica la maggiorazione del 15%.
Il deposito cauzionale in denaro non potrà eccedere l’importo di una mensilità del canone ed è produttivo di interesse legale.
Le parti possono inoltre prevedere il rilascio di una fideiussione bancaria e/o assicurativa a garanzia delle obbligazioni contrattuali tutte assunte dal conduttore.
E’ consentita la facoltà al conduttore di recedere in qualsiasi momento dalla locazione previo avviso a mezzo raccomandata almeno due mesi prima.

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Art.2 comma 3 legge 431/98, art.1 DM 05/03/1999 e art.1 DM 30/12/2002

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l’allegato contratto tipo MODELLO A) per proprietà individuali, e MODELLO B) per proprietà assicurative, previdenziali, ecc...; recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione Conciliativa stragiudiziale facoltativa nonché, come per il presente Accordo formalmente si conviene, le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo, approvano la Tabella di cui all’allegato 5.

 

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
Art.5 comma 1 –Legge 431/98, Art.2 DM 05/03/99 e Art.2 DM 30/12/2002

Il presente accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto può essere motivata sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate all’atto della stipula del contratto come segue:

Esigenze di transitorietà del locatore:

  1. destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che contraggano matrimonio o inizino una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, lascino l’abitazione della famiglia d’origine;
  2. destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l’alloggio di servizio;
  3. destinarlo all’esercizio dell’attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativi al lavoro e/o professione;
  4. destinarlo ad abitazione propria dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per rientro dall’estero o da altre località in cui si risieda o ci si trasferisca temporaneamente, per comprovati motivi di lavoro o di studio, o per motivi di salute o per necessità di assistenza a parenti entro il secondo grado;
  5. destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
  6. eseguire lavori di ristrutturazione, nell’unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o D.I.A.;
  7. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.

Esigenze di transitorietà del conduttore:

  1. contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;
  2. previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
  3. trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
  4. necessità di cure o di assistenza a famigliari in luogo diverso dalla propria residenza;
  5. acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi;
  6. ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione;
  7. seconda casa con residenza e permanenza effettiva nella prima casa, insieme al proprio nucleo famigliare esclusivamente per ragioni di svago, hobby, tempo libero;
  8. campagna elettorale;
  9. appartamenti destinati a soggiorni temporanei per motivi balneari-climatici-termali o per utilizzo saltuario (week-end) che non comportino assolutamente il cambio di residenza;

 Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere adeguatamente documentate. Si specifica inoltre, che per la stipula dei contratti di cui sopra, è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo a solo una delle parti contraenti.
E’ fatto obbligo al locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno tre mesi, ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi.
Il conduttore ha diritto di recesso, per gravi motivi, con preavviso di un mese se la durata del contratto è inferiore a mesi sei e di tre mesi quando la durata è fino a diciotto mesi.
Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del canone per contratti fino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mesi.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l’allegato contratto tipo MODELLO C) per proprietà individuali, e MODELLO D) per proprietà assicurative, previdenziali, ecc….; recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione Conciliativa stragiudiziale facoltativa.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano la Tabella all’allegato 5.

 

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Art. 5 comma 2-Legge 431/98, art.3 DM 05/03/99 e Art.3 DM 30/12/2002

Tali contratti sono utilizzabili per studenti universitari in un comune diverso da quello di residenza;
hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti, anche organizzati in cooperative, o da aziende per il diritto allo studio.
Le parti stipuleranno contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l’allegato contratto tipo MODELLO E) per proprietà individuali, e MODELLO F) per proprietà assicurative, previdenziali, ecc…; recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione Conciliativa stragiudiziale facoltativa nonché, come per il presente Accordo formalmente si conviene, le modalità, di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano la Tabella all’allegato 5.
Nel caso di locazione a più studenti è acconsentito dopo il primo anno, il recesso anche di un solo occupante e la sua sostituzione con altro studente. In questa ipotesi tutti gli obblighi di variazione sono a carico della parte conduttrice.

ELENCO ALLEGATI
 

ALLEGATO CONTENUTO
N. 1 (zone omogenee)
N. 2 (parametri per la determinazione delle fasce di oscillazione)
N. 3  (canoni al mq utile per le fasce di oscillazione minima, media e massima)
N. 4 (pianta topografica del comune di Ravenna recante la linea di demarcazione della prima)
N. 5 (tabella oneri accessori)
A (contratto di locazione ad uso abitativo per proprietà individuali)
B (idem c.s. per proprietà assicurative, previdenziali, ecc…)
C (contratto transitorio ordinario per proprietà individuali)
D (idem c.s. per proprietà assicurative, previdenziali, ecc….)
E (contratto transitorio per studenti universitari per proprietà individuali)
F (idem c.s. per proprietà assicurative, previdenziali, ecc….)

 

PROTOCOLLO D’INTESA

Le sottoscritte Associazioni Provinciali della Proprietà e dell’inquilinato, a latere dell’accordo stipulato a Ravenna il 1.9.2003 e depositato alla Casa Comunale il 4.9.2003, relativo agli accordi per la formazione dei contratti di locazione concordati, convengono quanto segue:
-Le parti concordemente convengono di ripartire tutte le spese di formazione-registrazione-bollo dei contratti a perfetta metà fra le parti contraenti.


Firmato

ASPPI - UPPI - APPE/CONFEDILIZIA - APPC

per la proprietà

SUNIA - UNIAT

per i conduttori

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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