Accordo territoriale per il territorio del comune di Pordenone

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Fra le seguenti Organizzazioni:

si conviene stipula e quanto segue:

CONTRATTI AGEVOLATI
(Art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D. M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di PORDENONE.
Il territorio del Comune di Pordenone tenuto presente quanto disposto dall’art. 1 c. 2, del D. M. 30.12.2002, viene suddiviso nelle seguenti aree-zone comunali:

a – Centro storico - Area centrale di pregio
b – Zona intermedia - Edificato semiperiferico o semicentro
c – Zona periferica - Periferia

Ai fini dell’individuazione di tali aree-zone si fa riferimento alla sperimentazione adottata dal Comune di PORDENONE, nella Delibera Consiglio Comunale di Pordenone n. 62 del 05.07.1999.
Per le tre aree-zone sopra-indicate vengono definite le seguenti FASCE di OSCILLAZIONE dei CANONI cui valori minimi e massimi di tali fasce di ciascuna area-zona, potranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura della variazione dell’indice ISTAT.

Prezzo unitario a metro quadrato mese:

omissis

Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione e sulla base di elementi correttivi di cui all’Allegato A. Il canone mensile annuo di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% (cinquepercento) in più o in meno.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a TRE anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui sopra, subiranno nei valori minimi e massimi, un aumento del 5% -  cinquepercento – per i contratti di durata di quattro anni del 7% - settepercento – per i contratti di durata di cinque anni, e del 9% - novepercento – per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. A), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui sopra, subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10% - diecipercento – a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà comulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore si fa riferimento a quanto previsto dalla Tabella degli oneri accessori allegati al D. M. – 30.12.2002, art. 4, ed agli Usi e Consuetudini locali.

 

CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D. M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di PORDENONE.
Ai fini dell’art. 2, c. 2, D. M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi  e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del comune di PORDENONE, di cui sopra, sulla base degli elementi correttivi di cui all’Allegato A, e potranno essere incrementati fino ad un massimo del 10% - diecipercento – considerata l’importanza strategica del Comune di PORDENONE, con particolare riferimento alle condizioni socioeconomiche oltre che a favorire la mobilità del territorio.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% - cinquepercento – in più o in meno.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente di proprietari e conduttori:

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

 

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98, e art. 3 D. M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione del seguente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di PORDENONE.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono individuate, per le aree-zone del Comune di PORDENONE, sopra indicate.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% - cinquepercento – in più o in meno.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. A), le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento massimo del 10% - diecipercento – a valere per l’intera durata contrattuale.

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT.

 


 

ACCORDO TERRITORIALE

VALIDO PER TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE – Capoluogo escluso – PER IL TERRITORIO DEI COMUNI DI:

 Andreis - Arba - Arzene - Aviano - Azzano Decimo - Bareis - Brugnera - Budoia - Caneva - Casarsa Della Delizia - Castelnuovo del Friuli - Cavasso Nuovo - Chions - Cimolais - Claut - Clauzetto - Cordenos - Cordovado - Erto e Casso - Fanna - Fiume Veneto - Fontanafredda - Frisanco - Maniago - Meduno - Montereale Valcellina - Morsano al tagl.to - Pasiano di Pordenone - Pinzano - Al Tagl.to - Polcenigo - Poreia - Prata di Pordenone - Pravisdomini - Roveredo in Plano - Sacile - San Giorgio Della Rich.da - San Martno al Tagl.to - San Quirino - San Vito al Tagl.to - Sequais - Sesto al Reghena - Spilimbergo - Tramonti di Sopra - Tramonti di Sotto - Travesio - Vajont - Valvasone - Vita D'asio - Vivaro - Zoppola

 In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 Dicembre 2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

 si conviene e stipula quanto segue:

 

CONTRATTI AGEVOLATI
(Art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D. M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo di tutti i Comuni della provincia di Pordenone – Capoluogo escluso.
Il territorio di tutti i comuni della Provincia di Pordenone tenuto presente quanto disposto dall’art. 1 c. 2, del D. M. 30.12.2002, viene suddiviso nelle seguenti arre-zone comunali:

a – centro storico     - Area centrale di pregio
b – zona intermedia - edificato semiperiferico o semicentro
c – zona periferica                         - periferia

Per le tre aree-zone sopra-indicate vengono definite le seguenti FASCE di OSCILLAZIONE dei CANONI cui valori minimi e massimi di tali fasce di ciascuna area-zona, potranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura della variazione dell’indice ISTAT.

Prezzo unitario a metro quadrato mese:

omissis

il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione e sulla base degli elementi correttivi di cui all’Allegato A. Il canone mensile di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% (cinquepercento) in più o in meno.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a TRE anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui sopra, subiranno nei valori minimi e massimi, un aumento del 5% - cinquepercento – per i contratti di durata di quattro anni, del 7% - settepercento – per i contratti di durata di cinque anni, e del 9% - novepercento – per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. A), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui sopra, subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento massimo del 10% - diecipercento – a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
Per quanrto attiene alla ripartizione deglio oneri accessori fra locatore e conduttore si fa riferimento a quanto previsto dalla Tabella degli oneri accessori allegati al D. M. – 30.12.2002, art. 4, ed agli Usi Consuetudini locali.

 

CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D. M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo di tutti I Comuni della Provincia di Pordenone – Capoluogo escluso.

Le Organizzazioni stipulanti il seguente Accordo danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà libero.

Ai fini dell’Art. 2, c. 2, D. M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui sopra, di tutti i Comuni della Provincia di cui sopra, e sulla base degli elementi correttivi di cui all’Allegato A, e potranno essere incrementati fino ad un massimo del 10% - dieci percento – considerata l’importanza strategica del Comune interessato, con particolare riferimento alle condizioni socioeconomiche oltre che a favorire la mobilità sul territorio.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della Legge 27 luglio 1978 n. 32, con una tolleranza del 5% - cinquepercento in più o in meno.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento rispettivamente di proprietari e conduttori:

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

 

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98, e art. 3 D. M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione del seguente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo di tutti i Comuni della Provincia di Pordenone, sede di università – Corsi di Laurea – Diplomi di Laurea, limitrofi alla sede universitaria di Pordenone.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono individuate, per le aree-zone di tutti i Comuni della Provincia di Pordenone, come sopra indicate.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% - cinque percento – in più o in meno.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. A), le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento massimo del 10% - dieci percento – a valere per l’intera durata contrattuale.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT.

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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