Accordo territoriale per il territorio del comune di Piacenza

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze

 

Fra le seguenti organizzazioni:

ASSOCIAZIONE PROPRIETARI CASA di PIACENZA Organizzazione Provinciale della Confedilizia, in persona del dott. Giuseppe Mischi
SUNIA di PIACENZA – in persona del Sig. Giuseppe Grilli
SICET di PIACENZA – in persone del Sig. Ettore Fellegara
UNIAT di PIACENZA – in persona del Sig. Claudio Trivini

Premesso

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

L’Accordo territoriale stipulato in data 12 luglio 1999 e di cui in premessa è integralmente sostituito dal presente Accordo, con validità per il territorio amministrativo della Provincia di Piacenza

 

A) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)

 

B) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 30.12.2002)

 

C) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 31.12.2002)

- L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Piacenza, sede di Università, nonché dei seguenti Comuni limitrofi: Cadeo, Calendaseo, Carpaneto P.no, Caorso, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Podenzano, Pontedell’olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, S. Giorgio P.no e Vigolzone.
- Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono individuate, per le aree del Comune di Piacenza, come da allegato B e, per gli altri comuni, come da allegato B2, tenuto conto degli elementi oggettivi di cui all’allegato C.
- I metri quadrati utili dell’unità immobiliare saranno calcolati – secondo le modalità già previste all’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 – sulla base della sua superficie calpestabile con computo dell’eventuale superficie locata di balconi e terrazze al 25% e delle autorimesse al 50%, con una tolleranza del 5% in più o in meno.
- Il canone potrà essere aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT.
- Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a). legge n. 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 20 per cento a valere per l’intera durata contrattuale.

Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale ex art. 4 legge n. 431/98 e verrà depositato a cura delle Associazioni firmatarie presso la Segreteria generale del Comune di Piacenza e presso le segreterie di tutti i Comuni della Provincia, mediante consegna o invio tramite raccomandata a.r.
Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:
All. A: aree del Comune di Piacenza;
All. A1: aree del Comune di Fiorenzuola d’Arda;
All. B: fasce di oscillazione del Comune di Piacenza;
All. B1: fasce di oscillazione del Comune di Fiorenzuola d’Arda;
All. B2: fasce di oscillazione dei restanti Comuni della provincia di Piacenza;
All. C: elementi oggettivi per la determinazione del canone.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

Piacenza, lì 27-07-2004

Associazione Proprietari Casa Piacenza – Confedilizia (dott. Giuseppe Mischi)
Sunia – Piacenza (Giuseppe Grilli)
Sicet – Piacenza (Ettore Fellegara)
Uniat – Piacenza (Claudio Trivini)

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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