Accordo territoriale per il territorio del comune di Piacenza
In attuazione della
legge
9 dicembre 1998, n. 431, e del
decreto 30 dicembre 2002
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia
e delle Finanze
Fra le seguenti organizzazioni:
ASSOCIAZIONE PROPRIETARI CASA di PIACENZA Organizzazione Provinciale della
Confedilizia, in persona del dott. Giuseppe Mischi
SUNIA di PIACENZA – in persona del Sig. Giuseppe Grilli
SICET di PIACENZA – in persone del Sig. Ettore Fellegara
UNIAT di PIACENZA – in persona del Sig. Claudio Trivini
Premesso
-
che in data 12 luglio 1999, fra le sopraindicate Organizzazioni, è stato
stipulato l’Accordo territoriale in attuazione della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 e del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999;
-
che, in data 30.12.2002, è stato emesso il Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze indicato
in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge
9 dicembre 1998, n. 431;
-
che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo
territoriale per i comuni della Provincia di Piacenza in sostituzione di quello
stipulato in data 12 luglio 1999.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
L’Accordo territoriale stipulato in data 12 luglio 1999 e di cui in premessa
è integralmente sostituito dal presente Accordo, con validità per il territorio
amministrativo della Provincia di Piacenza
A) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)
- L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo di tutti i Comuni della Provincia
di Piacenza.
- Il territorio del Comune di Piacenza, tenuto presente quanto disposto dall’art.
1, c. 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee come da allegato
A. I confini tra le aree si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle
varie strade.
- Il territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda, tenuto presente quanto disposto
dall’art. 1, c. 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee come
da allegato A1. I confini tra le aree si intendono tracciati sulla linea di
mezzeria delle varie strade.
- Per la aree omogenee, come sopra individuate, vengono definite, per il Comune
di Piacenza, le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B.
- Per la aree omogenee, come sopra individuate, vengono definite, per il Comune
di Fiorenzuola d’Arda, le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato
B1.
- Per i restanti comuni della Provincia vengono definite le fasce di oscillazione
come da allegato B2.
- I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione stabilite per ogni
comune interessato dal presente Accordo dovranno intendersi aggiornati annualmente,
ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della
variazione dell’indice ISTAT.
- Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato
dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui agli allegati B,
B1 e B2 e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e
comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT.
- Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed
il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui agli allegati B, B1 e B2
le parti contrattuali, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni
sindacali, terranno conto degli elementi oggettivi di cui all’allegato C. Qualora
una o entrambe le parti richiedano di essere assistite dalle rispettive organizzazioni
sindacali, queste attesteranno – se del caso – la conformità del contratto al
presente Accordo.
- I metri quadrati utili dell’unità immobiliare saranno calcolati – secondo
le modalità già previste all’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 – sulla
base della sua superficie calpestabile con computo dell’eventuale superficie
locata di balconi e terrazze al 25% e delle autorimesse al 50%, con una tolleranza
del 5% in più o in meno.
- Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore
a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui agli allegati B, B1 e
B2 subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i
contratti di durata di quattro anni, del 7 per cento per i contratti di durata
di cinque anni, del 10 per cento per i contratti di durata di sei o più anni,
a valere per l’intera durata contrattuale.
- Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. A), della legge n. 431/98
e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui allegati
B, B1 e B2 subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20 per cento,
a valere per l’intera durata contrattuale.
- Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma
precedente, ove ricorrente.
B) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 30.12.2002)
- L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo di tutti i Comuni della Provincia
di Piacenza.
- Ai fini dell’art. 2, c. 2 D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti
danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito
dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per
le fasce di oscillazione del solo Comune di Piacenza (allegato B). Tuttavia,
per tutto il territorio comunale del Capoluogo della Provincia, considerata
l’importanza strategica del Comune di Piacenza con particolare riferimento al
settore logistico e dei trasporti, al fine di favorire la mobilità sul territorio,
i valori minimi e massimi stabiliti nell’allegato B sono aumentati del 10%.
- I metri quadrati utili dell’unità immobiliare saranno calcolati – secondo
le modalità già previste all’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 – sulla
base della sua superficie calpestabile con computo dell’eventuale superficie
locata di balconi e terrazze al 25% e delle autorimesse al 50%, con una tolleranza
del 5% in più o in meno.
- Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie
a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
- quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi
l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti
motivi:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- rientro dall’estero;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per
ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso
da quello di residenza del locatore;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei
genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota
al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio
di servizio;
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
- quando il conduttore ha esigenza di:
- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune
diverso da quello di residenza;
- previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;
- trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
- necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da
quello di residenza e non confinante con esso;
- acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto
mesi;
- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente
inutilizzabile l’abitazione del conduttore;
- campagna elettorale.
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza
di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
C) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 31.12.2002)
- L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in
epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Piacenza, sede
di Università, nonché dei seguenti Comuni limitrofi: Cadeo, Calendaseo, Carpaneto
P.no, Caorso, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Podenzano, Pontedell’olio,
Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, S. Giorgio P.no e Vigolzone.
- Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono
individuate, per le aree del Comune di Piacenza, come da allegato B e, per gli altri
comuni, come da allegato B2, tenuto conto degli elementi oggettivi di cui all’allegato
C.
- I metri quadrati utili dell’unità immobiliare saranno calcolati – secondo le modalità
già previste all’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 – sulla base della sua
superficie calpestabile con computo dell’eventuale superficie locata di balconi
e terrazze al 25% e delle autorimesse al 50%, con una tolleranza del 5% in più o
in meno.
- Il canone potrà essere aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione
ISTAT.
- Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a). legge n. 431/98, le fasce
di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un
aumento del 20 per cento a valere per l’intera durata contrattuale.
Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione
di un nuovo decreto ministeriale ex art. 4 legge n. 431/98 e verrà depositato a
cura delle Associazioni firmatarie presso la Segreteria generale del Comune di Piacenza
e presso le segreterie di tutti i Comuni della Provincia, mediante consegna o invio
tramite raccomandata a.r.
Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:
All. A: aree del Comune di Piacenza;
All. A1: aree del Comune di Fiorenzuola d’Arda;
All. B: fasce di oscillazione del Comune di Piacenza;
All. B1: fasce di oscillazione del Comune di Fiorenzuola d’Arda;
All. B2: fasce di oscillazione dei restanti Comuni della provincia di Piacenza;
All. C: elementi oggettivi per la determinazione del canone.
Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.
Piacenza, lì 27-07-2004
Associazione Proprietari Casa Piacenza – Confedilizia (dott. Giuseppe Mischi)
Sunia – Piacenza (Giuseppe Grilli)
Sicet – Piacenza (Ettore Fellegara)
Uniat – Piacenza (Claudio Trivini)
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli
allegati, rivolgersi alla
Sede SICET della propria
città.
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