L’anno 2003, il giorno 16 giugno in Pavia,
tra
le Associazioni della proprietà edilizia:
A.P.E. Pavia aderente alla CONFEDILIZIA | ............................................................... |
U.P.P.I Pavia | ............................................................... |
A.S.P.P.I. Voghera | ............................................................... |
A.P.P.C. | ............................................................... |
CONFAPPI | ............................................................... |
e
Le associazioni sindacali territoriali dei conduttori:
S.U.N.I.A. | ............................................................... |
S.I.C.E.T. | ............................................................... |
U.N.I.A.T. | ............................................................... |
C.O.N.I.A. | ............................................................... |
e sulla premessa
della conferma da parte del Comune di Pavia di riduzione dell’ICI al 2% per l’anno 2003, riduzione inserita nel bilancio preventivo recentemente approvato, ai fini della presente convenzione
si conviene quanto segue
1. AMBITO DI APPLICAZIONE – L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Pavia.
2. TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ACCORDO LOCALE – Il presente Accordo è
valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque
fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto
ministeriale, come stabilito all’art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n.
431.
Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo o, in caso di
mancata stipula, fino all’emanazione del decreto sostitutivo previsto dall’art.
4, comma 3, I. cit., continuerà ad applicarsi il presente Accordo.
Per il rinnovo dell’Accordo locale si applicano le procedure previste all’art.
2, I. cit.
3. CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 E ART. 1, D.M. 30.12.2002 – Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e Art. 1, D.M. 30.12.2002, applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.
3.1. MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.
Per la determinazione del canone nei contratti di locazione si applicano i criteri e le modalità seguenti:
3.1.a) INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE URBANE OMOGENEE”
Grazie alle iniziative assunte dalle Associazioni e delle Organizzazioni
Professionali presenti a livello locale, è stata definita una ripartizione del
territorio comunale di Pavia in quattro aree, nelle quali i valori immobiliari e
di locazione presentano scostamenti contenuti.
A tale suddivisione del territorio si ritiene pertanto di riferirsi, benché
all’interno di ciascuna area presentino situazioni che discostano, anche
considerevolmente. Si deve infatti rilevare che all’interno “dell’area 1”
centrale sono presenti zone di maggior pregio, come pure all’interno delle “aree
2 e 3” sono localizzati insediamenti nei quali i valori delle locazioni sono più
alti, vuoi per la migliore qualità edilizia, vuoi per la presenza di particolari
servizi (Ospedali, Università).
Al contrario, situazioni di degrado sono presenti in modo sparso all’interno di
ciascuno area.
3.1.b) DEFINIZIONE DELLE AREE OMOGENEE:
omissis
DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEL CANONE DI RIFERIMENTO
Si è ritenuto, sulla base dei dati messi a disposizione dalle Associazioni e
dalle Organizzazioni Professionali, di riferire il valore locativo alla
superficie dell’alloggio, calcolata dalle parti contraenti secondo le modalità
di cui agli allegati B o C del DPR 23 marzo 1998 n. 138, con una tolleranza del
5% in più o in meno.
Per maggior praticità di calcolo, per le unità di superficie inferiore a 110 mq.
i valori massimi e minimi del canone per ciascuna fascia e per ciascuna zona di
appartenenza dell’immobile, sono stati riferiti al numero dei locati da cui è
composto l’alloggio, con i limiti di superficie sottoindicati.
omissis
In caso di contrasto tra limiti di superficie e numero dei locali, la tipologia dell’unità viene determinata dalla superficie dell’alloggio.
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI “VALORI DI RIFERIMENTO” MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE
Nell’ambito di ogni “area urbana omogenea” è definita la fascia di
oscillazione con un valore limite minimo e un valore massimo del canone espresso
in Euro/mq. Annuo (unità di superficie maggiore di 110 mq. e abitazioni
unifamiliari), ovvero a corpo in Euro/anno.
Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di
riferimento per area urbana omogenea, è suddivisa in tre sub – fasce, i cui
valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.
Le sub- fasce di oscillazione, per ciascuna area urbana omogenea, sono
delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi
relativi all’immobile:
Ai fini dell’individuazione delle sub – fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all’immobile:
sub- fascia 1. – Gli immobili sono collocati in questa sub–fascia se non hanno nessuna delle caratteristiche sopraelencate ovvero un numero degli elementi oggettivi strutturali minore di due e di elementi oggettivi complementari minore di tre.
sub- fascia 2 – Gli immobili sono collocati in questa sub–fascia se presentano almeno le seguenti caratteristiche:
sub- fascia 3 – Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se presentano almeno le seguenti caratteristiche:
Inoltre le unità immobiliari costituite da monolocali di superficie lorda inferiore a 25 mq verranno collocati esclusivamente nella sub-fascia 1.
3.1.c) DEFINIZIONE DEI “VALORI DI RIFERIMENTO” MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE.
Omissis
3.1. d) DETERMINAZIONE DEL “VALORE- EFFETTIVO” DEL CANONE DI LOCAZIONE
Individuata la fascia di oscillazione relativa all’area urbana omogenea in cui è ubicato l’immobile e stabilita la sub-fascia in reazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l’importo del canone effettivo.
Alloggio ammobiliato – Quando l’alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 25%, purché l’alloggio sia dotato, in tutti i suoi locali, di tutti gli elementi di arredo idonei rispetto alla destinazione del locale stesso. (Ad. es. camera da letto dotata di letto, materasso, tavolino notte, armadio e/o cassettiera).
Aggiornamento del canone di locazione – Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell’aggiornamento.
Rivalutazione zone di maggior pregio – Nelle zone di maggior pregio, individuate come al precedente art. 4.1.b., la fascia di oscillazione corrispondente alla zona in cui è ubicato l’immobile potrà essere rivalutata fino ad un massimo del 10%.
Maggior durata contrattuale – Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni sopraindicate, subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3% per i contratti di durata di quattro anni, del 5% per i contratti di durata di cinque anni, del 75% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
Allo scopo di prevenire l’insorgenza di contenziosi, od eventualmente favorirne il superamento, circa la corretta interpretazione e applicazione del presente Accordo, le Organizzazioni di categoria, firmatarie dell’Accordo stesso, se richiesto dalle parti contraenti, si impegnano a promuovere presso i propri associati e a sviluppare:
4. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 E ART. 2, D.M. 30.12.2002 (USI TRANSITORI)
L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Pavia.
Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5,
comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la
determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.
4.1. MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione dei contratti è determinato dalle parti private
applicando integralmente i criteri e le modalità previste ai precedenti punti
3.1.a) 3.1.b) 3.1.c) 3.1.d) del presente Accordo.
Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto dall’art. 2, comma
1 del D.M. 5 marzo 1999.
Ai fini della qualificazione dell’esigenza del locatore e/o del conduttore che
giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le condizioni
seguenti:
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
5. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, E ART. 3 D.M. 31.12.2002 (USI TRANSITORI PER STUDENTI)
5.1 MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE, SECONDO I CRITERI DELL’ART. 3 DEL D.M. 5 MARZO 1999
Il canone di locazione è determinato dalle parti private applicando integralmente i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c), 4.1.d) del presente Accordo.
6 VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO – Le parti firmatarie del presente Accordo si riuniranno fra 12 mesi per verificare congiuntamente l’applicazione e l’impatto dell’Accordo.
CONFEDILIZIA PAVIA
ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA CENTRO PROVINCIALE ATENEO DI PAVIA
UNIAT- UIL
C.O.N.I.A.
A.S.P.P.I
S.I.C.E.T.
S.U.N.I.A.
U.P.P.I
A.P.P.C.
CONFAPPI
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.