Accordo per il territorio del comune di Parma

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Fra le seguenti organizzazioni

le Organizzazioni Sindacali della proprietà
APE-CONFEDILIZIA in persona di Mario Del Chicca
ASSPI in persona di Orlando Manghi
APPC in persona di Rosa Maria Ghirardini
UNIONCASA in persona di Susanna Benaglia

le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini
SUNIA in persona di Emanuela Betti Pico
SICET in persona di Patrizia Dazzi
UNIAT in persona di Paolo Carpi
ASSOCASA in persona di Mario Busetto
APIA-ANIA in persona di Mara Colla
FONDAZIONE FALCIOLA in persona di Giuseppe Costa

si conviene e stipula  quanto segue:

 


 

CONTRATTI AGEVOLATI
(Art.2, comma 3, L:431/98 e art. 1. D.M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di PARMA.
Il territorio del Comune di Parma, tenuto presente quanto disposto dall’art.1,c.2 del D.M. 30/12/2002, viene suddiviso in zone omogenee come da allegato A ( le strade di confine sono da considerare all’interno della zona delimitata).
Nel comparto residenziale CAMPUS compreso tra via Delle Scienze e la tangenziale (adiacente Università degli studi di Parma), le parti potranno utilizzare i valori della zona centrale.
Per le aree omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B.
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna area dovranno essere aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura della variazione dell’Indice ISTAT riferita al mese di settembre.
La superficie da considerare, con una tolleranza del 5% in eccesso o in difetto, è quella utile dell’unità immobiliare (con esclusioni di balcone, terrazze e altri accessori) a cui si aggiunge il 50% della superficie dell’autorimessa.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare  sarà determinato dalle parti all’interno delle 3  fasce di oscillazione di cui all’all.B, individuata secondo gli elementi e i criteri dell’All. C: il canone sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% dell’ISTAT riferita al mese precedente la stipula del contratto.
All’interno di ogni fascia di oscillazione, le parti contrattano il canone liberamente.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni e del 4% per i contratti di 5 anni e più, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art.1, comma 2, lettera a della Legge 431/98 e per gli alloggi arredati le fasce di oscillazione di cui all’allegato B potranno subire nei valori minimi e massimi un aumento (cumulabile con quelli della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente) nella seguente misura:

  1. immobili arredati con verbale di consegna (+ 10%)
  2. immobili vincolati  ( +10%)
    ( se ammobiliati ulteriore 10%)

Nelle unità immobiliari prive di servizi igienici e/o acqua potabile, quelle che vengono riscaldate con stufe e quelle poste in edifici degradati il canone non potrà essere superiore del 30% del valore minimo della prima fascia; la presenza di qualsiasi altro elemento è, in tal caso, ininfluente. Per l’identificazione degli alloggi degradati si farà riferimento all’art. 3 del D.M. 9 Ottobre 1978 (allegato D); la presenza di almeno 3 elementi scadenti tra quelli descritti determinerà la classificazione tra gli edifici degradati.
Come previsto dal D.M. 30/12/2002, le parti stipuleranno il contratto individuale di locazione, utilizzando il tipo di contratto allegato A al citato D.M.

 


 

CONTRATTI TRANSITORI
(Art. 5 comma 1 - Legge 431/98 ed art. 2 DM 30/12/2002)

Per i contratti in epigrafe, relativi ad immobili abitativi siti nel territorio amministrativo del Comune di Parma, le Organizzazioni firmatarie ricordano fra l’altro:

Per la determinazione del canone dei contratti in epigrafe, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, convengono di richiamare integralmente quanto previsto  per i CONTRATTI AGEVOLATI. Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie  a soddisfacimento, rispettivamente, delle esigenze di proprietari e conduttori.

                                                           ESIGENZE DEI PROPRIETARI

Quando il locatore abbia necessita' di disporre dell'immobile entro diciotto mesi per i seguenti motivi:

  1. destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado che contraggano matrimonio o inizino una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, lascino l'abitazione della famiglia d'origine;
  2. destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che. in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l'immobile di servizio;
  3. destinarlo all'esercizio dell'attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativo al lavoro e/o professione;
  4. destinarlo ad abitazione propria dei figli o dei parenti entro il 2° grado, per rientro dall'estero o da altre località in cui si risieda o ci si trasferisca, temporaneamente, per comprovati motivi di lavoro o di studio, o per motivi di salute o per necessità di assistenza a parenti entro il 2° grado;
  5. destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il 2° grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
  6. eseguire lavori di ristrutturazione, nell’unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o D.I.A.
  7. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentate.

Esigenze di transitorietà del conduttore

Quando il conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:

  1. contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;
  2. previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
  3. trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
  4. necessità di cure o di assistenza a familiari in luogo diverso dalla propria residenza;
  5. acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi:
  6. ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione;
  7. seconda casa con residenza e permanenza effettiva nella prima casa, insieme al proprio nucleo famigliare, esclusivamente per ragioni di svago, hobby ,tempo libero;
  8. campagna elettorale.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo, è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
Come previsto dal D.M. 30/12/2002, le parti stipuleranno il contratto individuale di locazione, utilizzando il tipo di contratto allegato C al citato D.M.

 


 

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Art. 5 comma 2 - Legge 431/98 ed art. 3 DM 31/12/2002)

L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Parma. I contratti in epigrafe sono utilizzabili per locazioni a studenti universitari che svolgano i propri corsi di studio in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata non inferiore a sei mesi nè superiore a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti anche organizzati in cooperativa, o da aziende per il diritto di studio o associazione non lucrative operanti nel settore. Le cooperative di locazione per studenti e gli enti non lucrativi operanti nel settore che offrano al locatore adeguate garanzie patrimoniali e svolgano attività complementari alla locazione in linea con il capitolato prestazionale allegato E, potranno sublocare posti letto a studenti universitari applicando un canone incrementato in misura non superiore al 30% del canone di acquisizione, frazionandolo per i singoli posti letto ricavabili. Per la determinazione del canone dei contratti in epigrafe, le Organizzazioni firmatarie convengono di richiamare integralmente quanto previsto per i CONTRATTI AGEVOLATI.
Il canone potrà essere aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT  riferita al mese precedente la stipula del contratto. Come previsto dal D.M. 30/12/2002, le parti stipuleranno il contratto individuale di locazione, utilizzando il tipo di contratto allegato E al citato D.M.

 

CONCLUSIONI

Le Organizzazioni firmatarie convengono che il presente accordo possa, di comune intesa, formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione, sia in caso di modifica del D.M. 30/12/2002, sia quando ciò apparirà opportuno alle organizzazioni stesse, per mutate condizioni del mercato, della normativa e delle specifiche agevolazioni, nonché delle imposizioni fiscali.
Le Organizzazioni firmatarie si impegnano a prestare assistenza alla stipulazione dei contratti ai sensi del presente accordo ed eventualmente a controfirmare i contratti stessi.
Le Organizzazioni firmatarie si impegnano inoltre ad istituire la Commissione di Conciliazione di cui all’art.6 del D.M. 30/12/2002.
Le Organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a sottoscrivere altri accordi territoriali diversi dal presente.
Il presente accordo verrà depositato presso la segreteria del Comune di Parma.

Allegati:
  1. aree omogenee
  2. fasce per la determinazione del canone
  3. elementi e criteri
  4. art. 3 D.M. 09/10/1978
  5. capitolato prestazionale

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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