Fra le seguenti organizzazioni
le Organizzazioni Sindacali della proprietà
APE-CONFEDILIZIA in persona di Mario Del Chicca
ASSPI in persona di Orlando Manghi
APPC in persona di Rosa Maria Ghirardini
UNIONCASA in persona di Susanna Benaglia
le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini
SUNIA in persona di Emanuela Betti Pico
SICET in persona di Patrizia Dazzi
UNIAT in persona di Paolo Carpi
ASSOCASA in persona di Mario Busetto
APIA-ANIA in persona di Mara Colla
FONDAZIONE FALCIOLA in persona di Giuseppe Costa
si conviene e stipula quanto segue:
CONTRATTI AGEVOLATI
(Art.2, comma 3, L:431/98 e art. 1. D.M. 30/12/2002)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di PARMA.
Il territorio del Comune di Parma, tenuto presente quanto disposto dall’art.1,c.2
del D.M. 30/12/2002, viene suddiviso in zone omogenee come da allegato A ( le strade
di confine sono da considerare all’interno della zona delimitata).
Nel comparto residenziale CAMPUS compreso tra via Delle Scienze e la tangenziale
(adiacente Università degli studi di Parma), le parti potranno utilizzare i valori
della zona centrale.
Per le aree omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione
dei canoni come da allegato B.
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna area dovranno
essere aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura
della variazione dell’Indice ISTAT riferita al mese di settembre.
La superficie da considerare, con una tolleranza del 5% in eccesso o in difetto,
è quella utile dell’unità immobiliare (con esclusioni di balcone, terrazze e altri
accessori) a cui si aggiunge il 50% della superficie dell’autorimessa.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato
dalle parti all’interno delle 3 fasce di oscillazione di cui all’all.B, individuata
secondo gli elementi e i criteri dell’All. C: il canone sarà aggiornato annualmente
nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% dell’ISTAT
riferita al mese precedente la stipula del contratto.
All’interno di ogni fascia di oscillazione, le parti contrattano il canone liberamente.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore
a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B potranno subire,
nei valori minimi e massimi, un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro
anni e del 4% per i contratti di 5 anni e più, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art.1, comma 2, lettera a della Legge 431/98 e per gli
alloggi arredati le fasce di oscillazione di cui all’allegato B potranno subire
nei valori minimi e massimi un aumento (cumulabile con quelli della fattispecie
di cui al comma precedente, ove ricorrente) nella seguente misura:
Nelle unità immobiliari prive di servizi igienici e/o acqua potabile, quelle
che vengono riscaldate con stufe e quelle poste in edifici degradati il canone non
potrà essere superiore del 30% del valore minimo della prima fascia; la presenza
di qualsiasi altro elemento è, in tal caso, ininfluente. Per l’identificazione degli
alloggi degradati si farà riferimento all’art. 3 del D.M. 9 Ottobre 1978 (allegato
D); la presenza di almeno 3 elementi scadenti tra quelli descritti determinerà la
classificazione tra gli edifici degradati.
Come previsto dal D.M. 30/12/2002, le parti stipuleranno il contratto individuale
di locazione, utilizzando il tipo di contratto allegato A al citato D.M.
CONTRATTI TRANSITORI
(Art. 5 comma 1 - Legge 431/98 ed art. 2 DM 30/12/2002)
Per i contratti in epigrafe, relativi ad immobili abitativi siti nel territorio amministrativo del Comune di Parma, le Organizzazioni firmatarie ricordano fra l’altro:
Per la determinazione del canone dei contratti in epigrafe, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, convengono di richiamare integralmente quanto previsto per i CONTRATTI AGEVOLATI. Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, delle esigenze di proprietari e conduttori.
ESIGENZE DEI PROPRIETARI
Quando il locatore abbia necessita' di disporre dell'immobile entro diciotto mesi per i seguenti motivi:
Esigenze di transitorietà del conduttore
Quando il conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo, è sufficiente la sussistenza
di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
Come previsto dal D.M. 30/12/2002, le parti stipuleranno il contratto individuale
di locazione, utilizzando il tipo di contratto allegato C al citato D.M.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Art. 5 comma 2 - Legge 431/98 ed art. 3 DM 31/12/2002)
L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Parma. I contratti in epigrafe
sono utilizzabili per locazioni a studenti universitari che svolgano i propri corsi
di studio in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata non inferiore
a sei mesi nè superiore a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente
o da gruppi di studenti anche organizzati in cooperativa, o da aziende per il diritto
di studio o associazione non lucrative operanti nel settore. Le cooperative di locazione
per studenti e gli enti non lucrativi operanti nel settore che offrano al locatore
adeguate garanzie patrimoniali e svolgano attività complementari alla locazione
in linea con il capitolato prestazionale allegato E, potranno sublocare posti letto
a studenti universitari applicando un canone incrementato in misura non superiore
al 30% del canone di acquisizione, frazionandolo per i singoli posti letto ricavabili.
Per la determinazione del canone dei contratti in epigrafe, le Organizzazioni firmatarie
convengono di richiamare integralmente quanto previsto per i CONTRATTI AGEVOLATI.
Il canone potrà essere aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione
ISTAT riferita al mese precedente la stipula del contratto. Come previsto
dal D.M. 30/12/2002, le parti stipuleranno il contratto individuale di locazione,
utilizzando il tipo di contratto allegato E al citato D.M.
CONCLUSIONI
Le Organizzazioni firmatarie convengono che il presente
accordo possa, di comune intesa, formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione,
sia in caso di modifica del D.M. 30/12/2002, sia quando ciò apparirà opportuno alle
organizzazioni stesse, per mutate condizioni del mercato, della normativa e delle
specifiche agevolazioni, nonché delle imposizioni fiscali.
Le Organizzazioni firmatarie si impegnano a prestare assistenza alla stipulazione
dei contratti ai sensi del presente accordo ed eventualmente a controfirmare i contratti
stessi.
Le Organizzazioni firmatarie si impegnano inoltre ad istituire la Commissione di
Conciliazione di cui all’art.6 del D.M. 30/12/2002.
Le Organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a sottoscrivere altri
accordi territoriali diversi dal presente.
Il presente accordo verrà depositato presso la segreteria del Comune di Parma.
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.