Accordo per il territorio del comune di Novara

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Fra le seguenti organizzazioni:

Associazioni della Proprietà Edilizia:

A.P.E.- Confedilizia via Dominioni 1 in persona del Presidente avv. Maria Marchese Malaspina.
U.P.P.I. via Solferino n. 6 in persona del Presidente dott. Umberto Dessì.
A.S.P.P.I. via Andrea Costa 45 in persona del Presidente rag. Giuseppe Faragona.
A.P.P.C. via dei Cattaneo 3 in persona del presidente dott. Mauro Mauri

Sindacati Inquilini.

SUNIA via Mameli n° 7 in persona del sig. Armando Valmachino
SICET via Dei Caccia n° 7/B in persona della sig.ra Debora Nesci
UNIAT v.le Dante Alighieri n° 25 in persona della sig.ra Giuseppina Belletti
ANIAT / CONIA via Pigafetta 34 Torino in persona del geom. Mario Rubini

e con l’intervento - per la parte relativa ai contratti di locazione per studenti universitari – anche delle seguenti organizzazioni:

Università degli studi del Piemonte orientale “Amedeo AVOGADRO”   in persona del direttore amministrativo dott. Enzo Fragapane
Ente regionale per il diritto allo studio universitario via Madama Cristina 183 Torino in persona del direttore generale dott. Giuseppe Mesiano

si conviene e stipula quanto segue:

CAPITOLO 1°

Contratti agevolati
(art. 2, comma 3, Legge 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)

  1. L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Novara.
  2. Il territorio del Comune di Novara, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, comma 2 del D. M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree aventi caratteristiche omogenee, come da allegato A (cartografia) e allegato A bis (confini delle aree omogenee). Non sono state evidenziate altresì zone di particolare pregio o di particolare degrado. I confini tra le aree omogenee si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade.
  3. Per le aree omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come dagli allegati B/1 – B/2 – B/3 – B/4, con valori espressi in euro ad anno per ogni metro quadro utile.
  4. Inoltre si è ritenuto opportuno definire convenzionalmente nell’allegato C il concetto di metro quadro utile.
  5. I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna area indicati negli allegati B/1 – B/2 – B/3 – B/4 dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura della intera variazione istat dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
  6. Il canone annuo di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti contrattuali private all’interno delle fasce di oscillazione di cui agli allegati B/1 – B/2 – B/3 - B/4.
  7. Il canone annuo di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti private e comunque non superiore al 75% della variazione istat dell’indice dei prezzi al consumo FOI verificatasi nell’anno precedente.
  8. Al fine di agevolare le parti contrattuali private nella definizione del canone, si è formulata una tabella (allegato D) che attribuisce un punteggio alle caratteristiche oggettive dell’immobile locato, per la collocazione nelle quattro subfasce di cui alle tabelle allegate B/1 – B/2 – B/3 – B/4.
  9. Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B/1 subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento come dettagliato negli allegati B/2 (durata 4 anni), B/3 (durata 5 anni), B/4 (durata 6 anni), a valere per l’intera durata contrattuale.
  10. Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi arredati, le parti potranno concordare che i valori delle fasce di oscillazione di cui agli allegati B/1 – B/2 – B/3 – B/4 subiscano, nei valori minimi e massimi, un aumento massimo del 30%, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie del precedente comma 9, ove ricorrente.

 

CAPITOLO 2°

CONTRATTI TRANSITORI
( art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2 D. M. 30.12.2002 )

  1. L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Novara.
  2. Ai fini dell’art. 2, comma 2, D. M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Novara, così come individuati ai commi 2. – 3. – 4. – 5. – 6. - 8. del precedente capitolo 1° ”Contratti agevolati” e nei relativi allegati A, A/bis, B/1, C, D; gli allegati B/2 – B/3 – B/4 non sono applicabili ai contratti transitori. 
  3. Per gli alloggi arredati le parti potranno concordare che i valori delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B/1 subiscano, nei valori minimi e massimi, un aumento massimo del 30%, a valere per l’intera durata contrattuale.
  4. Come consentito dall’art. 2 comma 2 del D. M. 30.12.2002, i suddetti valori minimi e massimi (comprensivi dell’eventuale aumento massimo del 30% per alloggi arredati) potranno essere incrementati del 10% considerata la collocazione geografica e l’importanza strategica del Comune di Novara, in relazione alla rete dei trasporti ferroviari, stradali ed aerei del Nord Italia.
  5. Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:
    Fattispecie di esigenze dei proprietari
    1. quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:
      • trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
      • matrimonio e/o convivenza;
      • separazione propria o dei figli
      • rientro dall’estero
      • attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per ristrutturazione . o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo
      • destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
      • destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;
    2.  qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
    Fattispecie di esigenze dei conduttori
    1. quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:
      • contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di . residenza;
      • previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;
      • trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
      • necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e . . non confinante con esso;
      • acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;
      • ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile . . l’abitazione del conduttore;
      • campagna elettorale;
      • separazione o divorzio propria o dei figli
      • esigenze di ricerca e di studio
    2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
  6. Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

 

CAPITOLO 3°

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
( art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3 D. M. 31.12.2002 )

  1. L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Novara.
  2. Ai fini dell’art. 3, comma 2, D. M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Novara, così come individuati ai commi 2. – 3. – 4. – 5. – 6. del precedente capitolo 1° ”Contratti agevolati” e nei relativi allegati A, A/bis, B/1, C.
    Gli allegati B/2 – B/3 – B/4 non sono applicabili ai contratti per studenti universitari.
  3. Per gli alloggi arredati le parti potranno concordare che i valori delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B/1 subiscano, nei valori minimo e massimo, un aumento massimo del 30%, nel rispetto delle condizioni indicate nella nota in calce all’allegato Dbis, e a valere per l’intera durata contrattuale
  4. Per gli immobili di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 20 per cento a valere per l’intera durata contrattuale.
  5. Il canone annuo di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione istat dell’indice dei prezzi al consumo FOI verificatasi nell’anno precedente.
  6. Al fine di agevolare le parti contrattuali private nella definizione del canone, si è formulata una tabella (allegato Dbis) che tiene conto delle particolari esigenze degli studenti universitari ed attribuisce un punteggio alle caratteristiche oggettive dell’immobile locato, per la collocazione nelle subfasce di cui alla tabella allegata B/1.
  7. Il presente accordo ha validità per tutti i corsi di studio, di specializzazione e di perfezionamento attivati presso la sede di Novara dell’università Avogadro.

 

Considerazioni finali valide per l’intero accordo territoriale

Per tutti i tre contratti sovra descritti “Contratti agevolati” “Contratti transitori” “Contratti per studenti universitari” le associazioni ed i sindacati firmatari concordano:

  1. che il presente accordo territoriale possa comunque formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione, in modo totale o parziale, qualora il decreto ministeriale 30.12.2002 dovesse formare oggetto di nuova formulazione od aggiornamento.
  2. che il presente accordo territoriale possa inoltre formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione, in modo totale o parziale, anche qualora:
  3. Le organizzazioni firmatarie del presente si impegnano a non sottoscrivere, durante la vigenza del presente, accordi territoriali diversi dal presente.
  4. Le Organizzazioni firmatarie del presente provvederanno al deposito, presso il comune di Novara, del presente accordo territoriale con i rispettivi allegati, costituenti parte integrante dell’accordo.

 

Si allegano, come parte integrante del presente:

 

Novara lì 31 marzo 2004

A.P.E.- Confedilizia v. Dominioni 1 in persona del Presidente Avv. Maria Marchese Malaspina
U.P.P.I. via Solferino n. 6 in persona del presidente dott. Umberto Dessì
A.S.P.P.I. via Andrea Costa 45 in persona del presidente Rag. Giuseppe Faragona
A.P.P.C. via dei Cattaneo 3 in persona del presidente dott. Mauro Mauri
SUNIA via Mameli n° 7 in persona del sig. Armando Valmachino
SICET via Dei Caccia n° 7/B in persona della sig.ra Debora Nesci
UNIAT viale Dante Alighieri n° 25 in persona della sig.ra Giuseppina Belletti
ANIAT/CONIA via Pigafetta 34 Torino in persona del geom. Mario Rubini

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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