Tra:
SI CONVIENE E SI STIPULA
il seguente Accordo Territoriale:
CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI
(Art.2,comma 3°, Legge 9.12.98 n° 431 e art.1 D.M. 30/12/2002)
Art. 1
L'ambito di applicazione del presente “Accordo Territoriale”, per i contratti in
epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Napoli.
Art. 2
Il territorio comunale, ai fini della determinazione del valore dei canoni di locazione
per i contratti stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, è ripartito
in nove aree omogenee (di cui una di particolare pregio, suddivisa in due compartimenti,
ed una di particolare degrado) come individuate nell'Allegato A)del presente “Accordo
Territoriale”.
Art. 3
I <<valori di riferimento>>, minimo e massimo, dei canoni di locazione per le aree
omogenee - come individuate all'art.2, Allegato A) - in cui è diviso il territorio
amministrativo del Comune di Napoli, sono definiti nelle misure riportate nell'Allegato
B) ed espressi in €/mq. annui.
Art. 4
Per la determinazione del <<valore effettivo>> del canone di locazione sono individuate
quattro fasce di oscillazione dei canoni e sono fissati gli elementi oggettivi caratterizzanti
ogni singola fascia, come indicati nell'Allegato C) , parte prima.
Le parti contrattuali, individuate - in base ai dati catastali del fabbricato (sezione,
foglio e relativi allegati) - l'area urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile,
oggetto del rapporto locativo, e - in base agli elementi di caratterizzazione -
la fascia di oscillazione in cui questo si colloca, concorderanno il canone, tra
il valore minimo ed il valore massimo attribuiti alla fascia di competenza, con
riferimento allo stato di conservazione dell'unità immobiliare e del fabbricato
in cui essa è compresa, e alla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati
nell'Allegato C), parte seconda.
Le parti contrattuali, per concordare il canone effettivo in deroga ai parametri
prefissati nell'Allegato C), ma pur sempre nel rispetto dei valori minimi e massimi
attribuiti all’area, devono sottoporre alla valutazione della “Commissione Stragiudiziale
di Conciliazione” (di cui al successivo art. 6) l’intesa raggiunta affinché se ne
attesti la sua rispondenza all’ “Accordo Territoriale”.
Art. 5
Ai fini della previsione di cui al punto 5 dell'art. 1 del D.M. 30/12/2002 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.85 del 11/4/2003), per i contratti stipulati con Compagnie
Assicurative, Enti Privatizzati, ovvero soggetti giuridici o individuali detentori
di grandi proprietà immobiliari, i canoni, definiti con le modalità di cui agli
artt. 2, 3 e 4, ed agli Allegati A), B) e C) del presente “Accordo Territoriale”,
potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti sottoscrittrici dell'accordo integrativo,
fino ad un massimo del 40% del valore concordato.
Art. 6
Il "contratto tipo" (Allegato D per “le proprietà individuali” e Allegato D1 “per
la grande proprietà”) - da utilizzarsi necessariamente per la istituzione dei rapporti
locativi in epigrafe - è definito sulla base del modello allegato al D.M. 30/12/2002,
con la sola modifica, nei modi seguenti, della clausola concernente la “commissione
conciliatrice”:
<<Ciascuna parte, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione
ed esecuzione del presente contratto, nonchè in ordine all'esatta applicazione dell’
“Accordo Territoriale”, anche con riguardo al canone, potrà adire la “Commissione
Stragiudiziale di Conciliazione” composta da tre componenti, due scelti fra appartenenti
alle rispettive Organizzazioni firmatarie dell’ “Accordo Territoriale” sulla base
delle designazioni, rispettivamente del locatore e del conduttore, ed un terzo,
che svolgerà eventualmente funzioni di Presidente, sulla base della scelta operata
dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano
di nominarlo>>.
In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale gravante sull’unità
immobiliare locata rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto,
la parte interessata potrà adire la Commissione Stragiudiziale di Conciliazione
di cui al punto precedente, la quale determinerà nel termine perentorio di 90 giorni,
il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso
l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
La richiesta di decisione della Commissione costituita con le modalità indicate
negli allegati “tipo di contratto”, non comporterà oneri economici a carico della
parte richiedente.
CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI ORDINARI
(Art. 5, comma 1°, legge n° 431/98 ed art. 2 D.M. 30/12/2002)
Art. 7
L'ambito di applicazione del presente “Accordo Territoriale”, per i contratti in
epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Napoli.
Art. 8
Con riferimento all'art.
2, D.M. 30/12/2002, il canone dei contratti di locazione <<transitori ordinari>>
sarà concordato dai contraenti nell'ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli
artt. 2, 3 e 4 e dagli Allegati A), B) e C) del presente “Accordo Territoriale”.
Art. 9
La transitorietà del contratto di locazione è giustificata:
Per la stipula di un contratto <<transitorio ordinario>> sarà sufficiente l'individuazione di una sola delle predette specifiche esigenze, anche se riferite al solo locatore o conduttore, semprechè siano certificate da idonea documentazione.
Art. 10
Il contratto di locazione <<transitorio ordinario>> dovrà essere stipulato necessariamente
secondo il "contratto tipo", definito sulla base del modello allegato al D.M. 30/12/2002,
che costituisce l'Allegato E) per “le proprietà individuali” e l’Allegato E1) per
“la grande proprietà” del presente “Accordo Territoriale”.
Il contratto tipo dovrà contenere anche la clausola, come definita all’ art. 6 del
presente Accordo Territoriale, per la costituzione della “Commissione Stragiudiziale
di Conciliazione”, che ciascuna parte potrà adire, nell’ ipotesi di controversie
in merito all’interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione, nonché in
ordine all’esatta applicazione dell’ “Accordo Territoriale”.
Ferma l’ipotesi di recesso legale per “gravi motivi” le parti potranno anche pattuire
un’ipotesi di recesso convenzionale del conduttore dal contratto –dandosene preavviso
a mezzo lettera raccomandata al locatore, almeno due mesi prima- allorquando si
determinasse per il recedente il motivo costituente l’esigenza abitativa transitoria.
CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, comma 2°, legge 9.12.98 n° 431 e art. 3 D.M. 30/12/2002)
Art. 11
L'ambito di applicazione del presente “Accordo Territoriale”, per i contratti in
epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Napoli, sede
di Università, nonchè dai territori amministrativi dei Comuni limitrofi di Arzano,
Casandrino, Casavatore, Casoria, Cercola, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano
di Napoli, Portici, Pozzuoli, Quarto, S. Giorgio a Cremano, S. Sebastiano al Vesuvio
e Volla.
Art. 12
Con riferimento all'art. 3, comma 4° del D.M. 30/12/2002, il canone dei contratti
di locazione <<transitori per studenti universitari>> sarà definito dai contraenti,
nell'ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 e dagli Allegati
A), B) e C) del presente “Accordo Territoriale”, per quanto concerne il Comune di
Napoli, ovvero con le modalità previste dagli “Accordi Territoriali” che saranno
stipulati per ciascuno dei <<Comuni Limitrofi >> di cui all'art. 11 che precede.
Art. 13
Il contratto individuale di locazione <<transitorio per studenti universitari>>
dovrà essere stipulato dai contraenti necessariamente secondo il "contratto tipo",
definito sulla base del modello allegato al D.M. 30/12/2002, che costituisce l'Allegato
F) per “la proprietà individuali” e l’Allegato F1) per “la grande proprietà” del
presente “Accordo Territoriale”.
Il contratto tipo dovrà contenere anche la clausola, come definita all’art. 6 del
presente “Accordo Territoriale”, per la costituzione della “Commissione Stragiudiziale
di Conciliazione”, che ciascuna parte potrà adire, nell’ipotesi di controversie
in merito all’interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione, nonché in
ordine all’esatta applicazione dell’ “Accordo Territoriale”.
Ferma l’ipotesi di recesso legale per “gravi motivi” le parti potranno anche pattuire
un’ipotesi di recesso convenzionale del conduttore dal contratto –dandosene preavviso
a mezzo lettera raccomandata al locatore, almeno due mesi prima- allorquando si
determinasse per il recedente l’interruzione degli studi prima della data di scadenza
della locazione.
Art. 14
Per tutti i contratti previsti dal presente “Accordo Territoriale”:
gli oneri accessori saranno ripartiti tra locatore e conduttore secondo il criterio
indicato nella tabella ministeriale da richiamarsi nel contratto di locazione, che
costituisce l'Allegato G) del presente “Accordo Territoriale”;
il canone, all’inizio del secondo anno di durata contrattuale, e su richiesta del
locatore, potrà essere aggiornato, anno per anno, in ragione del 75% della variazione
in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie
di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.
Art. 15
Il presente “Accordo Territoriale”, che avrà la durata di tre anni a decorrere dalla
data del suo deposito presso il Comune di Napoli, potrà formare oggetto, di intesa
tra le parti, di revisione, anche prima della sua scadenza, nelle ipotesi in cui:
Art. 16
Il presente “Accordo” è composto di 4 pag., è suddiviso in 16 articoli con 10 allegati,
contraddistinti dalle lettere A), B), C), D), D1), E), E1), F), F1) e G), che formano
parti integranti dell' ”Accordo” stesso.
Napoli, 10 Novembre 2003
Le Associazioni della Proprietà Edilizia | Le Associazioni Sindacali dei Conduttori |
A.P.E. Napoli Il Presidente Avv.to Prospero Pizzolla |
S.U.N.I.A. Il Segretario Provinciale Dott. Antonio Giordano |
A.S.P.P.I. Il Presidente Avv. Raffaello Lerro |
S.I.C.E.T. Il Segretario Provinciale Ciro Grillo |
A.P.P.C. |
U.N.I.A.T. Il Segretario Provinciale Carlo Sorrentino |
U.P.P.I. Il Presidente Avv.Giacomo Carini |
ASSOCASA Il Commissario Provinciale Luigi Rispoli |
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.