(Firmato e depositato il 30 gennaio 2004)
IN DATA 30.12.2002
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione Decreto Ministeriale 30.12.2002, le seguenti Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello locale:
Organizzazioni degli inquilini
SICET , in persona del segretario territoriale – PIERO LUCIANO TORRI
SUNIA , in persona del segretario territoriale – ANGELO MORSELLI
UNIAT , in persona del segretario territoriale – ORESTE GAIBAZZI
Organizzazioni dei proprietari
APE , in persona del presidente provinciale GIORGIO PANTOLI
ASPPI , in persona del presidente provinciale LUIGI FANTI e segretario prov.
GIORGIO GUBERTINI
UPPI , in persona del presidente provinciale EUGENIO MISSERE e segretario
prov. LEPRAI FERNANDO
Premesso
convengono e stipulano quanto segue:
CAPO I
NORME GENERALI
1. METODO DI CALCOLO DEL CANONE
I canoni a valere per i contratti uso abitativo, uso transitorio e uso transitorio
universitario allegati al presente accordo, sono definiti come segue.
Il valore del canone è determinato fra il valore minimo e massimo della subfascia
d’oscillazione, in funzione dell’ubicazione dell’alloggio, della sua superficie,
dei parametri oggettivi e soggettivi.
2. AREE OMOGENEE
Descrizione delle zone omogenee, individuate nel presente accordo per il Comune di Modena, fra le organizzazioni sindacali, in applicazione della legge 431/98 e del DM n. 67 del 05-03-99.
3. SUPERFICIE DELL’ALLOGGIO
Nei singoli contratti le parti contraenti dichiarano a loro responsabilità la
superficie dell’alloggio oggetto della locazione, calcolata ai sensi e per gli effetti
del presente accordo. In tutti i casi di attestazione di cui al punto 3 della premessa,
le parti contraenti dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, la superficie
dell’alloggio e gli estremi catastali, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo.
La superficie dell’alloggio è data dalla dimensione di calpestio dell’appartamento,
al netto delle pertinenze, degli spazi esterni e dei balconi e terrazzi.
4. TIPOLOGIE DIMENSIONALI
Al fine di facilitare l’individuazione dei valori minimi e massimi delle fasce d’oscillazione, si prendono a riferimento le abitazioni, suddividendole in tre tipologie dimensionali come segue:
5. PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
Per ogni tipologia dimensionale si sono pertanto determinate tre sub-fasce d’oscillazione del canone: minima, media e massima.
Parametri oggettivi:
Le abitazioni che hanno fino a tre (due per il Centro Storico), dei parametri
oggettivi sopra indicati si collocano nella sub-fascia minima.
Le abitazioni con quattro (tre per il Centro Storico), dei parametri oggettivi sopra
indicati si collocano nella sub-fascia media.
Le abitazioni con almeno cinque (quattro per il Centro Storico), dei parametri oggettivi
sopra indicati si collocano nella sub-fascia massima.
La tabella di riferimento dei parametri oggettivi per collocare le abitazioni all’interno
delle sub-fasce è la seguente:
Sub-fasce | Param. Ogg. per Centro Storico | Param. Ogg. per le altre zone |
Minima | 2 | 3 |
Media | 3 | 4 |
Massima | 4 | 5 |
Parametri soggettivi:
6. DETERMINAZIONE DEL CANONE
Le parti contrattuali, utilizzando i parametri oggettivi di cui al punto 5 del
presente accordo, individuano la sub-fascia d’appartenenza dell’abitazione da locare.
All’interno di ciascuna sub-fascia saranno le parti, se del caso con l’assistenza
delle organizzazioni sindacali, ove una parte lo richieda, a definire in concreto
il canone effettivo, entro il livello massimo corrispondente, tenendo conto dei
parametri soggettivi di cui al punto 5.
Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura contrattata e comunque non
superiore al 75% della variazione ISTAT. L’adeguamento del canone decorrerà dal
mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.
7. FASCE D’OSCILLAZIONE DEL CANONE MENSILE
(valori in Euro)
TABELLE DIMENSIONALI DEGLI ALLOGGI E FASCE DI CANONE MENSILE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro Storico | ||||||||||||
maggior pregio | minor pregio | |||||||||||
fasce d'oscillazione | fino 50 mq | oltre 50 fino 90 mq | oltre 90 mq | fino 50 mq | oltre 50 fino 90 mq | oltre 90 mq | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
subfascia minima | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
subfascia media | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
subfascia massima | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SemiCentro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maggior pregio | minor pregio | |||||||||||
fasce d'oscillazione | fino 50 mq | oltre 50 fino 90 mq | oltre 90 mq | fino 50 mq | oltre 50 fino 90 mq | oltre 90 mq | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
subfascia minima | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
subfascia media | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
subfascia massima | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Periferia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maggior pregio | minor pregio | |||||||||||
fasce d'oscillazione | fino 50 mq | oltre 50 fino 90 mq | oltre 90 mq | fino 50 mq | oltre 50 fino 90 mq | oltre 90 mq | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
subfascia minima | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
subfascia media | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
subfascia massima | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Frazioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
fasce d'oscillazione | fino 50 mq | oltre 50 fino 90 mq | oltre 90 mq | |||
19 | 20 | 21 | ||||
subfascia minima | * | * | * | * | * | * |
subfascia media | * | * | * | * | * | * |
subfascia massima | * | * | * | * | * | * |
Nei casi di particolari condizioni sociali disagiate del Conduttore e/o di particolare
degrado dell’immobile o ambientale, le parti contrattuali hanno la possibilità di
ridurre il minimo delle fasce di canone sopra riportate fino al 50%; le condizioni
di cui al presente comma dovranno essere convalidate dalle associazioni firmatarie
del presente accordo, almeno una per parte scelte a cura dei contraenti.
Le Associazioni firmatarie del presente accordo, si riuniscono annualmente per definire
eventuali variazioni dei minimi e dei massimi delle fasce di canone sopra riportate,
in relazione all’andamento locale del mercato delle locazioni e dell’indice Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
8. FATTISPECIE PARTICOLARI DI VARIAZIONE DEL CANONE
Sono individuate le seguenti ipotesi nelle quali il canone determinato come ai
punti che precedono potrà essere oggetto di ulteriore variazione in virtù di elementi
da specificare espressamente in contratto.
Le percentuali sottoindicate dovranno essere sommate e poi applicate una volta soltanto
sui valori della fascia di riferimento.
IMMOBILI ARREDATI
Per gli immobili arredati, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile, subiranno nei valori minimo e massimo un aumento, a valere per l’intera durata contrattuale, calcolato come segue:
9. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI
In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra Locatore e Conduttore
le parti stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto nell’allegato al D.M.
31.12.2002.
Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in
ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte
o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo.
CAPO II
NORME SPECIALI
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente i contratti tipo allegati al D.M. 30.12.2002, così come recepiti nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone, e di cui ai punti 1,2, 3, 4, 5,6 e 7 del capo I del presente accordo.
10. CONTRATTI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Il contratto tipo utilizzabile è esclusivamente quello recepito al presente accordo
come allegato "1".
I contratti avranno la durata minima di cui al comma 5 dell’art.
2, legge n. 431/98.
Recesso anticipato del Conduttore
Nei contratti di locazione di cui al presente punto, il recesso anticipato del Conduttore per gravi motivi, si intende comunque valido quando il Conduttore invia al Locatore lettera raccomandata A. R. con preavviso di almeno sei mesi, assumendone tutte le relative spese dell’imposta di registro.
11. CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
In conformità con le previsioni del D.M. 30.12.2002 la durata della locazione
non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
Si precisa che, la transitorietà del contratto può essere motivata rispettivamente
e/o separatamente sia da esigenze del Locatore che del Conduttore. Nel contratto
di locazione, si dovrà dichiarare il motivo di transitorietà, del Locatore e/o del
Conduttore, individuato all’interno delle seguenti esigenze.
ESIGENZE DI TRANSITORIETA’ DEL LOCATORE
Quando il Locatore debba disporre dell’immobile, entro i 60 giorni successivi alla scadenza pattuita nel contratto, per i seguenti motivi:
ESIGENZE DI TRANSITORIETA’ DEL CONDUTTORE
Quando il Conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:
Il Conduttore non deve avere la residenza nel Comune di Modena e comuni contermini
per i punti F, G, H, I.
Le ragioni di transitorietà del Conduttore dovranno essere specificatamente documentate.
Si precisa, che per la stipula dei contratti di cui sopra è necessaria e sufficiente
la sussistenza in capo ad una sola delle parti contraenti di una delle suindicate
esigenze.
E’ fatto obbligo al Locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera raccomandata
A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno tre mesi,
ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi.
Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del
canone per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti
di durata fino a diciotto mesi.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente
il contratto tipo, recepito al presente accordo come allegato "2", indicando con
precisione i motivi di transitorietà.
12. CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Ai sensi dell’art.
3 del D.M. 30-12-2002 è possibile stipulare tali contratti di locazione per
studenti universitari fuori sede. Tali contratti di locazione hanno durata da sei
mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti.
Alla prima scadenza i contratti si rinnovano per un uguale periodo salvo recesso
del Conduttore e termina automaticamente alla seconda scadenza.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente
il contratto tipo recepito al presente accordo come allegato "3".
13. GRANDI PROPRIETA’
Per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati,
i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali
sono da intendersi l’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità
di più di 30 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo
diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all’interno
dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee
e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi
Accordi integrativi fra la proprietà interessata e organizzazioni sindacali della
proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo.
Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle
associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte
ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare
dalla tabella oneri accessori.
Nella stipula dei contratti di locazione, le parti potranno essere assistite dalle
associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto l’accordo
integrativo stesso.
CAPO III
NORME FINALI
14. DURATA ED EFFICACIA
Il presente accordo territoriale ha durate di tre anni a partire dal deposito
dello stesso presso il Comune.
Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale
scadenza qualora:
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d’ora
disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione
delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.
Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune, unitamente
ai seguenti allegati:
A. Pianta delle zone omogenee;
Contratto tipo
"1" Uso abitativo
"2" Uso transitorio ordinario
"3" Uso transitorio universitario
Letto, confermato e sottoscritto in Modena, in data 30 gennaio 2004
Le organizzazioni firmatarie
Organizzazioni della Proprietà | |
APE | __________________________________________________ |
ASPPI | __________________________________________________ |
UPPI | __________________________________________________ |
Organizzazioni degli Inquilini | |
SICET | __________________________________________________ |
SUNIA | __________________________________________________ |
UNIAT | __________________________________________________ |
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.