Accordo per il territorio del comune di Mantova

In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, del D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.12.2002

 

 Fra le seguenti organizzazioni, sindacali – SUNIA – SICET e UNIAT e della proprietà UPPI – APE e ANPE – FEDERPROPRIETÀ e alla presenza del Sig. ............................................. nella sua qualità di ............................................. del Comune di Mantova.

Viene convenuto e stipulato il seguente accordo, al fine di dare attuazione all’art. 2, comma 3 della legge 431/98, per la definizione dei contratti tipo, a canone concordato, relativi alle locazioni di immobili ad uso abitativo siti nel territorio del Comune di Mantova:

  1. il presente accordo ha valore in tutto il territorio del Comune Mantova, che è stato suddiviso in micro-zone come risultano dall’allegato A ;
  2. I valori di oscillazione del canone di locazione degli immobili siti nelle zone omogenee è stabilito dall’allegato A alla presente intesa;
  3. Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato, all’interno delle fasce di oscillazione, con i criteri e con il metodo desunto dallo schema contenuto nell’allegato B;
  4. L’incremento ISTAT annuale non potrà superare il 75% della variazione assoluta accertata e pubblicata;
  5. I contratti avranno durata minima di tre anni e si rinnoveranno automaticamente, in mancanza di disdetta, di ulteriori tre anni. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta la salva la facoltà di disdetta da parte del locatore a sensi dell’art. 3 primo comma - legge 431/98.
  6. Potranno essere stipulati contratti di locazione di durata superiore a tre anni. In questo caso per i contratti di durata di anni 4 potrà essere applicata una maggiorazione del 2% rispetto ai valori delle fasce di cui all’allegato A; per i contratti di durata di anni 5 la maggiorazione potrà essere del 4% e per quelli di durata di anni 6 la maggiorazione potrà essere del 6%;
  7. Il deposito cauzionale, di importo non superiore a tre mensilità del canone pattuito, non sarà produttivo di interessi legali, salvo che la durata contrattuale minima sia superiore ad anni quattro (ferma la proroga del contratto per due anni). Nel caso di durata contrattuale minima superiore ad anni quattro saranno dovuti gli interessi legali maturati per l’intero periodo locativo al tasso legale vigente. Le parti concordano di ritenere ammissibili forme alternative di garanzia, purchè di importo non superiore, quali la fideiussione bancaria o assicurativa o la consegna di libretto bancario o postale al portatore. In questo caso verranno corrisposti gli interessi maturai sul libretto.
  8. Le parti stipuleranno i contratti di locazione secondo il contratto di cui all’allegato 1 che è definito sulla base del modello contenuto nel D.M. 30.12.2002 e degli ulteriori articoli aggiunti dalle parti, contraenti la presente intesa, in ragione degli usi locali;
  9. Per quanto riguarda gli oneri accessori fra locatore e conduttore si conviene di stabilire le ripartizioni sulla base delle indicazioni dell’allegato 5) che fa da riferimento contrattuale alle singole pattuizioni che espressamente lo richiamano – è inoltre inteso che qualora nel predetto allegato 5) non vi siano riferimenti specifici valgono i riferimenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 392/78; Il compenso dell’amministratore viene ripartito al 50% tra locatore e conduttore.
  10. Le spese di redazione, registrazione e bollo (anche delle eventuali quietanze) sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali;
  11. In caso di vendita dell’immobile si concorda in linea di principio che la prelazione al conduttore non sia concessa, salvo che le parti stipulino espressamente il contrario e ciò risulti dal contratto.
  12. Al conduttore viene consentita la facoltà di recesso per qualsiasi motivo da esercitarsi con preavviso di mesi sei da comunicarsi con raccomandata a.r., purché sia decorso almeno un semestre al momento dell’invio della raccomandata. Il recesso per gravi motivi è consentito in qualsiasi momento con preavviso di mesi sei da comunicarsi con raccomandata a.r..
  13. Alla stipula dei singoli contratti di locazione l’immobile verrà consegnato dietro compilazione di un apposito verbale di cui si allega uno schema denominato allegato 4 che conterrà anche la descrizione degli arredi, in caso della loro presenza; la stessa procedura sarà seguita al rilascio dell’immobile;
  14. Contratti ad uso transitorio : Le associazioni firmatarie della presente intesa individuano, ai sensi del D.M. 30.12.2002 i seguenti criteri generali per la definizione dei canoni di locazione per gli usi transitori:
  15. Contratti per studenti Universitari: Ai sensi del D.M. 30.12.2002 è possibile stipulare contratti di locazione per studenti universitari fuori sede.
  16. Il presente accordo territoriale ha durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il Comune ed ha validità per tutto il territorio del Comune di Mantova;
  17. Il presente accordo potrà essere rivisto anche prima della sua scadenza qualora:
  18. I valori di cui alle fasce di oscillazione, di cui al punto 2), sono rivalutati annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT.

La presente intesa comprende gli allegati …..

Mantova, 22 dicembre 2003

per l’UPPI per il SUNIA Per il Comune di Mantova
per l’APE per il SICET  
per l’ANPE - FEDERPROPRIETÀ per l’UNIAT  

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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