Il giorno 29 settembre in Lucca
fra
l'Associazione della proprietà edilizia della provincia di Lucca (Confedilizia)
in persona del Presidente
l'Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari della provincia di Lucca
in persona del Presidente
UPPI di Lucca - Unione piccoli proprietari immobiliari, in persona del Presidente
e
il Sunia in persona di
il Sicet-Cisl in persona di
l'Uniat-Uil in persona di
l'Assocasa-Ugl in persona di.
si conviene e stipula quanto segue.
1)CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)
L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Lucca.
II territorio del Comune di Lucca, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1,
c. 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee, come da allegato
A, ove non sono evidenziate, altresì, zone di particolare pregio e/o di particolare
degrado.
Per la aree omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione
dei canoni come da allegato B.
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona dovranno
intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella
misura pari al 75% delle variazione dell'indice Istat del mese di agosto di ogni
anno. La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata
in base alla superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in
più o in meno.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato
dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'allegato B,
sulla base degli elementi oggettivi di cui all'allegato C e sarà aggiornato
annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75%
della variazione Istat.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore
viene applicata la "Tabella oneri accessori"' (allegato G al Decreto 31 dicembre
2002) che costituisce l'allegato D del presente Accordo.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore
a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'allegato B subiranno,
nei valori minimi e massimi, un aumento del 2 per cento per i contratti di durata
di quattro anni, del 4 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del
6 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata
contrattuale.
Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98 le fasce di oscillazione
di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento
del 15 per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile
con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
II canone di locazione, come sopra determinato, potrà essere aumentato del 15% per
le unità immobiliari aventi una superficie fino a mq. 45 e del 10% per le unità
immobiliari che abbiano una superficie compresa tra i 46 e i 65 mq.
CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)
L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Lucca. Ai fini dell'art.
2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone
dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno
dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di
Lucca (allegato B), sulla base degli elementi oggettivi di cui all'allegato
C e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque
non superiore al 75% della variazione Istat.
Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98 le fasce di oscillazione
di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento
del 15 per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile
con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente. Il canone
di locazione, come sopra determinato, potrà essere aumentato del 15% per le unità
immobiliari aventi una superficie fino a mq. 45 e del 10% per le unità immobiliari
che abbiano una superficie compresa tra i 46 e i 65 mq. Per quanto attiene alla
ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore viene applicata la
"Tabella oneri accessori" (allegato G al Decreto 31 dicembre 2002) che costituisce
l'allegato D del presente Accordo.
La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata
secondo la superficie convenzionale con una tolleranza del 5% in più o in meno.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento,
rispettivamente, di proprietari e conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.