Accordo per il territorio del comune di Lucca

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Il giorno 29 settembre in Lucca

fra

l'Associazione della proprietà edilizia della provincia di Lucca (Confedilizia) in persona del Presidente
l'Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari della provincia di Lucca in persona del Presidente
UPPI di Lucca - Unione piccoli proprietari immobiliari, in persona del Presidente

e

il Sunia in persona di
il Sicet-Cisl in persona di
l'Uniat-Uil in persona di
l'Assocasa-Ugl in persona di.
si conviene e stipula quanto segue.

 

1)CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Lucca.
II territorio del Comune di Lucca, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, c. 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee, come da allegato A, ove non sono evidenziate, altresì, zone di particolare pregio e/o di particolare degrado.
Per la aree omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B.
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura pari al 75% delle variazione dell'indice Istat del mese di agosto di ogni anno. La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata in base alla superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'allegato B, sulla base degli elementi oggettivi di cui all'allegato C e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore viene applicata la "Tabella oneri accessori"' (allegato G al Decreto 31 dicembre 2002) che costituisce l'allegato D del presente Accordo.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 2 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 4 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 6 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98 le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 15 per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
II canone di locazione, come sopra determinato, potrà essere aumentato del 15% per le unità immobiliari aventi una superficie fino a mq. 45 e del 10% per le unità immobiliari che abbiano una superficie compresa tra i 46 e i 65 mq.

 

CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)

L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Lucca. Ai fini dell'art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Lucca (allegato B), sulla base degli elementi oggettivi di cui all'allegato C e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98 le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 15 per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente. Il canone di locazione, come sopra determinato, potrà essere aumentato del 15% per le unità immobiliari aventi una superficie fino a mq. 45 e del 10% per le unità immobiliari che abbiano una superficie compresa tra i 46 e i 65 mq. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore viene applicata la "Tabella oneri accessori" (allegato G al Decreto 31 dicembre 2002) che costituisce l'allegato D del presente Accordo.
La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo la superficie convenzionale con una tolleranza del 5% in più o in meno. Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

  1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire, entro i diciotto mesi, l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

  1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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