Accordo recepito dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 del 10 febbraio 2004.
Visto
Il Decreto Ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2002, emanato secondo il disposto dell’art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell’ambito degli Accordi locali previsti dall’art. 2, comma 3 della stessa L. 431/98, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge. La legge del 9 dicembre 1998 n. 431, sulla "disciplina delle locazione e del rilascio degli immobili ad uso abitativo". Il DPR del 23 marzo 1998 n.138 "regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo in esecuzione alla Legge 662/96".
Premesso
che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, il Comune di LODI ha convocato le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell’Accordo locale da applicarsi nel territorio della città di Lodi; che il decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sul Sup. Ord. n. 59 alla G.U. n. 85 dell'11 aprile 2003 prevede:
Tutto ciò premesso, l'anno 2004, il giorno 09 del mese di febbraio, in Lodi nella sede del Municipio
Fra le seguenti organizzazioni, sindacali: SICET , SUNIA, e UNIAT e della
proprietà: ALPE CONFEDILIZIA, APPC, CONFAPPI e alla presenza dell’assessore al
Patrimonio del Comune di Lodi, Avv. Gianluigi Bonifati, viene convenuto e
stipulato il seguente accordo, al fine di dare attuazione all’art. 2 comma 3,
all'art. 5 comma 1 e 2 della legge 431/98, per la definizione dei contratti
tipo, a canone concordato, relativi alle locazioni di immobili ad uso abitativo.
Viene concordato lo stralcio della tipologia dei contratti per studenti
universitari ad un successivo accordo.
Art. 1.
alidità dell'accordo.
Il presente accordo ha valore in tutto il territorio del comune di LODI ed è valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale.
Il presente accordo potrà essere rivisto anche prima della sua scadenza qualora:
Art. 2.
Zone omogenee.
Il comune di LODI è stato suddiviso in zone omogenee come risulta dalla mappa cui all’allegato A.
Art. 3.
Fasce di oscillazione.
I valori di oscillazione del canone di locazione degli immobili siti nelle zone omogenee sono stabiliti dall’allegato B al presente accordo. I valori indicati in tale allegato saranno automaticamente aggiornati ogni anno in base all’indice ISTAT (indice F.O.I.) Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato, all’interno delle fasce di oscillazione, con i criteri e con il metodo desunto dallo schema contenuto dall’allegato C al presente accordo.
Art: 4.
Durata del contratto
I contratti avranno durata non inferiore a tre anni e si rinnoveranno
automaticamente in assenza di disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 comma 1
della L. 431/98, di ulteriore due anni;
Qualora i contratti siano di una durata non inferiore a sei anni, che si
rinnoveranno automaticamente in assenza di disdetta motivata ai sensi dell'art.
3 comma 1 della L. 431/98 di altri 2 anni, potranno essere utilizzati i limiti
di oscillazione della fascie, definite nella tabella a cui all'allegato B,
per questo tipo di durata.
Art. 5.
Superficie convenzionale.
La determinazione della superficie convenzionale alla quale applicare i
valori al mq. della tabella a cui all'allegato B, è stabilita secondo le
modalità di cui agli allegati B e C del Dpr 23 marzo 1998, n. 138, con una
tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
La determinazione della superficie convenzionale dell’autorimessa (box) ad uso
esclusivo non dovrà superare il 75% della superficie reale calpestabile dello
stesso;
La determinazione della superficie convenzionale del posto auto ad uso esclusivo
non dovrà superare il 30% della superficie reale calpestabile dello stesso;
Quando l’alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed
elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce cui all'allegato B
potranno aumentare fino ad un massimo: del 10%
Art. 6.
Tipo di contratto.
Le parti stipuleranno i contratti di locazione ad uso abitativo utilizzando i tipi di contratto allegati al D.M. 30 dicembre 2002.
Art. 7.
Oneri accessori.
Per i contratti di locazione regolati dal presente accordo è adottata la Tabella degli oneri accessori allegata al D.M. 30 Dicembre 2002 che qui si allega sotto l’allegato G
Art. 8.
Riparazioni Straordinarie
Quando sull’immobile locato vengano eseguite riparazioni ai sensi dell’art. 23 della legge 392/78, al locatore è concesso di aumentare il canone di locazione, nella misura previsto dall’art. stesso della legge.
Art. 9.
Verbale di consegna e riconsegna.
Qualora le parti contraenti utilizzino un verbale di consegna si fa riferimento all’allegato E che conterrà anche la descrizione degli arredi, in caso della loro presenza, la stessa procedura sarà seguita al rilascio dell’immobile;
Art. 10.
Commissione di conciliazione stragiudiziale.
La commissione di conciliazione sarà regolata in base al disposto dell’art. 6 del D.M. 30 Dicembre 2002.
Art. 11.
Aggiornamento del canone di locazione.
E' facoltà delle parti prevedere che il canone di locazione possa essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati (indice F.O.I.) verificatasi nell’anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell’aggiornamento.
Art. 12. Prelazione.
E’ facoltà del locatore concedere la prelazione sull'acquisto dell'immobile
locato da esercitarsi secondo l'art.li 38 e 39 della Legge 27 luglio 1978, n.
392.
E’ facoltà del locatore concedere la prelazione sul riaffitto dell'immobile al
termine della locazione, da esercitarsi secondo l'art. 40 della Legge 27 luglio
1978, n. 392.
Art. 13.
Deposito cauzionale.
E' facoltà delle parti determinare un deposito cauzionale fruttifero di interessi legali non imputabile in conto affitti e a garanzia di eventuali danni sull'immobile non superiore alle tre mensilità del canone determinato.
Art. 14.
Contratti convenzionati (art. 2 comma 3 L.e 431/98 e art. 1 D.M. 11/04/2003)
Il tipo di contratto per il Comune di Lodi è stabilito dall'allegato H del presente accordo.
Art. 15.
Contratti transitori (art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 11/04/2003 ).
Il tipo di contratto per il Comune di Lodi è stabilito dall'allegato F
del presente accordo.
Le associazioni firmatarie del presente accordo individuano, ai sensi del D.M.
30 dicembre 2002 i seguenti criteri generali per la definizione dei canoni di
locazione per gli usi transitori:
La durata delle locazioni transitorie non potrà essere inferiore ad un mese e
superiore a 18;
Transitorietà dovuta alle esigenze dei proprietari
Quando il proprietario ha esigenza di adibire, entro i sei mesi successivi la scadenza contrattuale, l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:
Transitorietà dovuta alle esigenze dei conduttori
Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la
sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle
parti contraenti.
E’ fatto obbligo al locatore di confermare, a mezzo di raccomandata inviata 90
giorni prima della scadenza contrattuale, il motivo che ha dato origine alla
transitorietà, salvo contratti di durata uguale o inferiore alle tre mensilità.
In caso di mancata comunicazione il contratto sarà ricondotto alla durata
prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 431/98.
Nel caso in cui il locatore, ove la motivazione della transitorietà sia allo
stesso attribuita, abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla
scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha
riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la
transitorietà, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di
locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in
alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo
canone di locazione percepito.
I canoni di locazione sono quelli individuati dalle fasce di oscillazione di cui
all’allegato B al presente accordo con le modalità di cui all’allegato
C.
Art. 16.
Assistenza Organizzazioni
Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali
Art. 17.
Allegati
La presente intesa comprende gli allegati:
planimetria della città di Lodi. Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee;
valori di oscillazione del canone di locazione degli immobili;
criteri per la classificazione degli immobili in fasce omogenee;
verbali di consegna e rilascio immobili;
modello di contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria;
tabella ripartizione oneri accessori
modello di contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato.
Protocollo d’Intesa.
Firmato
ALPE - CONFEDILIZIA ______________________________________
APPC _____________________________________________________
CONFAPPI ________________________________________________
SUNIA ____________________________________________________
SICET _____________________________________________________
UNIAT ____________________________________________________
COMUNE DI LODI __________________________________________
Lodi,09 febbraio 2004
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.