Accordo territoriale per il territorio del comune di Lecco

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze

 24 luglio 2003

 

Fra le seguenti Organizzazioni della proprietà:

A.L.P.E. (Associazione  Lecchese della Proprietà Edilizia),
A.S.P.P.I. (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari),

e i seguenti Sindacati degli inquilini:

S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari),
S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio),
U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio),

si conviene e stipula quanto segue:

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)

  1. Ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dai territori amministrativi del Comune di Lecco.
    Le parti stipuleranno questi contratti di locazione secondo il tipo di contratto Allegato a) al D.M. 30.12.2002.
  2. Acquisite le opportune informazioni, anche con riferimento alla delimitazione delle microzone catastali, il territorio comunale viene suddiviso in “zone omogenee”, specificate al punto 9) seguente, definite dall’annessa planimetria e dall’elenco particolareggiato delle vie cittadine (rispettivamente Allegati 1 e 2).
    I valori di oscillazione del canone di locazione degli immobili siti nelle “zone omogenee” individuate, espressi in Euro annui per mq. utile, sono stabilite nello stesso punto 9).
    Il canone di locazione delle singole unità immobiliari è determinato dalle parti contraenti assistite, se richiesto, dalle rispettive Organizzazioni sindacali, all’interno delle fasce di oscillazione suddette e secondo i criteri e le modalità illustrati ai punti seguenti.
  3. Per quanto riguarda le pertinenze dell’abitazione, i canoni di locazione, espressi in Euro a mq., saranno calcolati in percentuale rispetto al canone al mq. della parte abitativa secondo la seguente tabella:

omissis

  1. Ai fini della valutazione, i mq. utili di ciascuna unità immobiliare sono computati considerando unicamente la superficie come prevista dal DPR 138/98, calcolata con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno. Qualora la superficie effettiva dell’abitazione sia inferiore a mq. 60, la stessa potrà essere aumentata del 25% ed il computo finale non potrà superare i mq. 60. Qualora la superficie, come sopra specificata, sia superiore a mq. 120, la stessa potrà essere ridotta del 20% ed il computo finale non potrà essere inferiore a mq. 120.
  2. Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, il contratto potrà prevedere un aumento progressivo del canone pari al 2% ogni anno, calcolato  sul canone dell’anno precedente, ovviamente comprensivo degli aggiornamenti Istat.
  3. Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) L. 431/98 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui al punto 7) subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del 20% a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
  4. Il canone di locazione, come definito dalle parti contraenti in applicazione del presente accordo, è aggiornato automaticamente ogni anno in misura pari al 75% della variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati, come accertata dall’Istat assumendo quale base l’indice del secondo mese antecedente la data di decorrenza del contratto.
  5. Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore, varrà la tabella contenuta nel D.M. 30.12.2002. Resta in ogni caso confermato quanto previsto agli artt. 9 e 10 della L. 392/1978.
  6. Per il Comune interessato e quindi per le 3 zone omogenee vengono individuate tre fasce di oscillazione dei canoni di locazione, definite:

omissis

 

2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 30.12.2002)

Sono stabiliti i seguenti criteri per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo con carattere transitorio.
L’ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Lecco.
Le parti stipuleranno questi contratti di locazione secondo il tipo di contratto allegato C) al D.M. 30.12.2002.
Ai fini dell’art. 2 D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone o gli interi territori del Comune di Lecco. Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore, varrà quanto già detto al punto 8) del presente accordo.
Nei contratti in epigrafe, se relativi ad unità immobiliari compiutamente ammobiliate, i canoni minimi e massimi di cui alla tabella del punto 9) del presente accordo potranno essere aumentati del 25%.
Per detti contratti vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

  1. quando il proprietario ha esigenza di adibire l’immobile entro i diciotto mesi ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado e per gli altri seguenti motivi:
  2. quando il locatore, persona giuridica, società o Ente pubblico, o comunque con finalità pubbliche, sociali mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto, o sportive, intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità;
  3. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

 

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

  1. quando il conduttore ha esigenza di:
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Si specifica che, per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo, è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze i capo anche ad una sola delle parti contraenti.
L’esigenza transitoria del conduttore o del locatore deve essere, da entrambe le parti, dichiarata nel contratto ed il conduttore dovrà anche documentarla in allegato.
Il verificarsi della stessa deve essere confermato dal locatore, per mezzo di lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine stabilito.
La durata dei contratti di natura transitoria non potrà essere inferiore a 1 mese e superiore a 18 mesi.

 

3)  CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 30.12.2002)

Sono stabiliti i seguenti criteri generali per la stipula di contratti di locazione finalizzati a soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari fuori sede.
L’ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Lecco sede di corso universitario distaccato/corsi universitari distaccati nonché dei Comuni limitrofi. In questo ultimo ambito i canoni base, minimi e massimi, saranno quelli stabiliti per l’accordo del territorio della Provincia di Lecco. Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore, varrà quanto già detto al punto 8) del presente accordo.

Le parti stipuleranno questi contratti di locazione secondo il tipo di contratto, allegato E al D.M. 30.12.2002.
Questo tipo di contratto è utilizzabile dai soli studenti universitari iscritti a corsi universitari tenuti nel Comune di Lecco e residenti in altro Comune.
Il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, da gruppi di studenti o dagli Enti per il diritto allo studio.
Il canone di locazione è determinato dalle parti private entro le fasce di oscillazione e con le modalità seguenti:

Nei contratti in epigrafe, se relativi ad unità immobiliari compiutamente ammobiliate, i canoni minimi e massimi di cui alla tabella del punto 9) del presente accordo potranno essere aumentati del 25%.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 20 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al coma precedente, ove ricorrente.

 

IN CONCLUSIONE

  1. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si rendono fin d’ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni qui di seguito elencate del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.
  2. Il presente accordo ha durata di 3 anni, a partire dalla data di deposito presso il Comune di Lecco.
    Le parti convengono che esso sarà oggetto di revisione, aggiornamento o integrazione anche prima della sua scadenza in caso di variazione annua (per tale intendendosi la variazione verificatasi per ogni annualità di vigenza del presente accordo) dell’indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, superiore al 4%, nonché in caso di rilevanti variazioni nel mercato locale e in qualsivoglia altro caso le parti stipulanti lo reputino necessario.
  3. Le organizzazioni firmatarie provvedono al deposito presso il Comune di Lecco della copia originale del presente accordo con tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante. Questo anche a garanzia per l’applicazione delle agevolazioni per l’I.C.I., nel rispetto della norma che verrà stabilita dal Comune di Lecco.

 

Letto, confermato e sottoscritto in data 24 luglio 2003 dalle organizzazioni stipulanti:

 

Per le Organizzazioni di proprietari:

A.L.P.E. (Associazione Lecchese della Proprietà Edilizia)
A.S.P.P.I. (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari)

Per i Sindacati degli inquilini:

S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari)
S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio)
U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio)

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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