Accordo territoriale per il territorio del comune di Lecco
In attuazione della
legge
9 dicembre 1998, n. 431, e del
decreto 30 dicembre 2002
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia
e delle Finanze
24 luglio 2003
Fra le seguenti Organizzazioni della proprietà:
A.L.P.E. (Associazione Lecchese della Proprietà Edilizia),
A.S.P.P.I. (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari),
e i seguenti Sindacati degli inquilini:
S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari),
S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio),
U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio),
si conviene e stipula quanto segue:
CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO
ABITATIVO
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)
- Ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in
epigrafe, è costituito dai territori amministrativi del Comune di Lecco.
Le parti stipuleranno questi contratti di locazione secondo il tipo di
contratto Allegato a) al D.M. 30.12.2002.
- Acquisite le opportune informazioni, anche con riferimento alla
delimitazione delle microzone catastali, il territorio comunale viene
suddiviso in “zone omogenee”, specificate al punto 9) seguente, definite
dall’annessa planimetria e dall’elenco particolareggiato delle vie cittadine
(rispettivamente Allegati 1 e 2).
I valori di oscillazione del canone di locazione degli immobili siti nelle
“zone omogenee” individuate, espressi in Euro annui per mq. utile, sono
stabilite nello stesso punto 9).
Il canone di locazione delle singole unità immobiliari è determinato dalle
parti contraenti assistite, se richiesto, dalle rispettive Organizzazioni
sindacali, all’interno delle fasce di oscillazione suddette e secondo i
criteri e le modalità illustrati ai punti seguenti.
- Per quanto riguarda le pertinenze dell’abitazione, i canoni di
locazione, espressi in Euro a mq., saranno calcolati in percentuale rispetto
al canone al mq. della parte abitativa secondo la seguente tabella:
omissis
- Ai fini della valutazione, i mq. utili di ciascuna unità
immobiliare sono computati considerando unicamente la superficie come
prevista dal DPR 138/98, calcolata con una tolleranza del cinque per cento
in più o in meno. Qualora la superficie effettiva dell’abitazione sia
inferiore a mq. 60, la stessa potrà essere aumentata del 25% ed il computo
finale non potrà superare i mq. 60. Qualora la superficie, come sopra
specificata, sia superiore a mq. 120, la stessa potrà essere ridotta del 20%
ed il computo finale non potrà essere inferiore a mq. 120.
- Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale
superiore a tre anni, il contratto potrà prevedere un aumento progressivo
del canone pari al 2% ogni anno, calcolato sul canone dell’anno
precedente, ovviamente comprensivo degli aggiornamenti Istat.
- Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) L. 431/98 e per
gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui al punto
7) subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del 20% a valere per
l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della
fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
- Il canone di locazione, come definito dalle parti contraenti in
applicazione del presente accordo, è aggiornato automaticamente ogni anno in
misura pari al 75% della variazione dei prezzi al consumo per operai e
impiegati, come accertata dall’Istat assumendo quale base l’indice del
secondo mese antecedente la data di decorrenza del contratto.
- Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e
conduttore, varrà la tabella contenuta nel D.M. 30.12.2002. Resta in ogni
caso confermato quanto previsto agli
artt. 9 e 10 della L. 392/1978.
- Per il Comune interessato e quindi per le 3 zone omogenee vengono
individuate tre fasce di oscillazione dei canoni di locazione, definite:
omissis
2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 30.12.2002)
Sono stabiliti i seguenti criteri per la stipula dei contratti di locazione
ad uso abitativo con carattere transitorio.
L’ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è
costituito dal territorio amministrativo del Comune di Lecco.
Le parti stipuleranno questi contratti di locazione secondo il tipo di contratto
allegato C) al D.M. 30.12.2002.
Ai fini dell’art. 2 D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che
il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti
all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione
dei contratti agevolati, per le zone o gli interi territori del Comune di Lecco.
Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e
conduttore, varrà quanto già detto al punto 8) del presente accordo.
Nei contratti in epigrafe, se relativi ad unità immobiliari compiutamente
ammobiliate, i canoni minimi e massimi di cui alla tabella del punto 9) del
presente accordo potranno essere aumentati del 25%.
Per detti contratti vengono individuate le seguenti fattispecie a
soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
- quando il proprietario ha esigenza di adibire l’immobile entro i
diciotto mesi ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale
proprio, del coniuge o dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro
il secondo grado e per gli altri seguenti motivi:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- sfratto dall’abitazione principale;
- matrimonio dei figli o dei parenti in linea retta entro il terzo
grado;
- separazione o divorzio;
- rientro dall’estero;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per
ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso
da quello di residenza del locatore;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei
genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al
momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio
dell’alloggio di servizio;
- attesa di autorizzazione dal Comune per il richiesto cambio di
destinazione d’uso dell’immobile;
- attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Genio
Civile per la ristrutturazione, demolizione dell’immobile o ampliamento
dell’alloggio attiguo;
- quando il locatore, persona giuridica, società o Ente pubblico, o
comunque con finalità pubbliche, sociali mutualistiche, cooperative,
assistenziali, culturali o di culto, o sportive, intenda destinare
l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette
finalità;
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
- quando il conduttore ha esigenza di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello
di residenza;
- assegnazione di alloggio ERP oppure acquisto in Cooperativa o da
privati di alloggio che renda disponibile entro i 18 mesi, dimostrato
con compromesso regolarmente registrato;
- separazione o divorzio;
- vicinanza temporanea a parenti bisognosi di assistenza;
- l’avere una seconda casa con permanenza della residenza nella prima
casa dello stesso Comune;
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Si specifica che, per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo,
è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze i capo anche ad
una sola delle parti contraenti.
L’esigenza transitoria del conduttore o del locatore deve essere, da entrambe le
parti, dichiarata nel contratto ed il conduttore dovrà anche documentarla in
allegato.
Il verificarsi della stessa deve essere confermato dal locatore, per mezzo di
lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine
stabilito.
La durata dei contratti di natura transitoria non potrà essere inferiore a 1
mese e superiore a 18 mesi.
3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 30.12.2002)
Sono stabiliti i seguenti criteri generali per la stipula di contratti di
locazione finalizzati a soddisfare le esigenze abitative di studenti
universitari fuori sede.
L’ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è
costituito dal territorio amministrativo del Comune di Lecco sede di corso
universitario distaccato/corsi universitari distaccati nonché dei Comuni
limitrofi. In questo ultimo ambito i canoni base, minimi e massimi, saranno
quelli stabiliti per l’accordo del territorio della Provincia di Lecco. Per
quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore,
varrà quanto già detto al punto 8) del presente accordo.
Le parti stipuleranno questi contratti di locazione secondo il tipo di
contratto, allegato E al D.M. 30.12.2002.
Questo tipo di contratto è utilizzabile dai soli studenti universitari iscritti
a corsi universitari tenuti nel Comune di Lecco e residenti in altro Comune.
Il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, da gruppi di studenti
o dagli Enti per il diritto allo studio.
Il canone di locazione è determinato dalle parti private entro le fasce di
oscillazione e con le modalità seguenti:
- I valori di oscillazione del canone di locazione degli immobili siti
nelle “zone omogenee” individuate, espressi in Euro annui per mq. utile,
sono stabilite nello stesso punto 9) della presente intesa sui contratti
agevolati.
- Il canone di locazione delle singole unità immobiliari è determinato
dalle parti contraenti, assistite se richiesto dalle rispettive
Organizzazioni Sindacali, all’interno delle fasce di oscillazione suddette e
secondo i criteri e le modalità illustrate al punto 9) di cui sopra.
- Il canone di locazione, come definito dalle parti contraenti in
applicazione del presente accordo, è aggiornato automaticamente ogni anno in
misura pari al 75% della variazione dei prezzi al consumo per operai e
impiegati, come accertata dall’Istat assumendo quale base l’indice del
secondo mese antecedente la data di decorrenza del contratto.
Nei contratti in epigrafe, se relativi ad unità immobiliari compiutamente
ammobiliate, i canoni minimi e massimi di cui alla tabella del punto 9) del
presente accordo potranno essere aumentati del 25%.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 431/98, le fasce
di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile
subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 20 per cento, a valere per
l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della
fattispecie di cui al coma precedente, ove ricorrente.
IN CONCLUSIONE
- Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si
rendono fin d’ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative
precontrattuali per la definizione delle condizioni qui di seguito elencate
del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.
- Il presente accordo ha durata di 3 anni, a partire dalla data di deposito
presso il Comune di Lecco.
Le parti convengono che esso sarà oggetto di revisione, aggiornamento o
integrazione anche prima della sua scadenza in caso di variazione annua (per
tale intendendosi la variazione verificatasi per ogni annualità di vigenza del
presente accordo) dell’indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di
operai e impiegati, superiore al 4%, nonché in caso di rilevanti variazioni nel
mercato locale e in qualsivoglia altro caso le parti stipulanti lo reputino
necessario.
- Le organizzazioni firmatarie provvedono al deposito presso il Comune di
Lecco della copia originale del presente accordo con tutti gli allegati che
ne costituiscono parte integrante. Questo anche a garanzia per
l’applicazione delle agevolazioni per l’I.C.I., nel rispetto della norma che
verrà stabilita dal Comune di Lecco.
Letto, confermato e sottoscritto in data 24 luglio 2003 dalle organizzazioni
stipulanti:
Per le Organizzazioni di proprietari:
A.L.P.E. (Associazione Lecchese della Proprietà Edilizia)
A.S.P.P.I. (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari)
Per i Sindacati degli inquilini:
S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari)
S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio)
U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio)
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e
gli allegati, rivolgersi alla
Sede SICET della
propria città.
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