Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 della legge 431/98 ed in attuazione del Decreto Ministeriale del 30/12/2002
Le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei proprietari
APE – CONFEDILIZIA | in persona del V. Presidente Amedeo Palombo |
ASPPI | in persona del Presidente Luigi Ferdinando Giannini |
CONFAPPI | in persona del Presidente Sandra Iachella |
UPPI | in persona del Segretario Umberto De Feo |
E le Organizzazioni Sindacali degli inquilini
SICET | in persona del Segretario Sergio Ronzoni |
SUNIA | in persona del Segretario Provinciale Vitaliano Patriarca |
UNIAT | in persona del Segretario Marco Ardissone |
UGL-ASSOCASA | in persona del Segretario Orlando Santamaria |
Premesso
convengono e stipulano quanto segue
Norme Generali
Il territorio comunale viene suddiviso in n. 6 “Zone Omogenee” come da allegato
“A”. Per ogni area omogenea vengono individuate, tenuto conto delle tipologie degli
appartamenti,
diverse sub-fasce; per ogni sub-fascia viene stabilito un valore minimo ed un valore
massimo all’interno dei quali, secondo le caratteristiche dell’unità immobiliare
e dell’edificio, è concordato tra le parti il canone per il singolo contratto. I
valori minimo e massimo delle sub-fasce sono stati determinati tenendo conto:
AREE OMOGENEE
Le aree omogenee vengono cosi individuate:
PARAMETRI
Per l’individuazione dell’unità immobiliare all’interno delle sub-fasce si tiene conto dei seguenti parametri:
INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI OSCILLAZIONE
Il canone effettivo verrà individuato nell’ambito delle sub-fasce che vengono
cosi determinate:
SUB-FASCIA 1 FASCIA MASSIMA Immobili con più di sette elementi
SUB-FASCIA 2 FASCIA MEDIA Immobili con elementi da tre a sette
SUB-FASCIA 3 FASCIA MINIMA Immobili con meno di tre elementi
SUPERFICIE DELL’ALLOGGIO
La superficie convenzionale da considerare per la determinazione del canone è quella utile netta che, con una tolleranza in più o in meno del 5%, è data dalla somma dei seguenti elementi:
DETERMINAZIONE DEL CANONE
Il canone, considerate la zona e la sub-fascia corrispondenti alle caratteristiche
dell’alloggio, viene determinato utilizzando i valori unitari per mq. di superficie
convenzionale indicati nella tabella allegato “B”. Tali valori unitari potranno
essere aumentati del 22% per superfici utili dell’unità uso abitazione inferiori
a mq. 45, del 16% per quelle oltre mq. 45 fino a mq. 60, del 10% per quelle oltre
mq. 60 fino a mq. 70; dovranno essere diminuiti del 10% per quelli superiori a mq.
130.
A richiesta di ciascuna delle parti, nella fase relativa alle intese preliminari,
le organizzazioni sindacali forniranno l’assistenza per definire il canone di locazione,
prendendo in considerazione lo stato di manutenzione dell’unità immobiliare e del
fabbricato, il numero dei parametri, la tipologia ed ogni altro elemento oggettivo.
DURATA SUPERIORE DEL CONTRATTO
Possono essere stipulati contratti di locazione con durata superiore a quella stabilita dall’art. 2 comma 3 della legge 431/98. In tal caso il canone concordato è aumentato del 2% per ogni anno eccedente i primi tre anni.
IMMOBILE ARREDATO
Ove sia locato un appartamento ammobiliato, il canone concordato è aumentato
fino ad un massimo del 25% da graduarsi in relazione alla quantità e qualità dell’arredo
e alla presenza di elettrodomestici funzionanti.
In tal caso deve essere sottoscritto dalle parti contraenti l’elenco dell’arredo
presente nell’alloggio.
ONERI ACCESSORI
Per tutti i contratti di cui al presente accordo in relazione alla ripartizione fra locatore e conduttore degli oneri accessori, si fa riferimento espressamente alla “Tabella degli Oneri Accessori” (allegato G del decreto Ministeriale 30 dicembre 2002).
CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al D.M. 30.12.2002 così come recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone.
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
In conformità con le previsioni del D.M. 30.12.2002 la durata della locazione
non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto può essere motivata rispettivamente e separatamente
sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate all’atto della stipula
del contratto come segue:
Si precisa, che per la stipula dei contratti di cui sopra è necessaria e sufficiente
la sussistenza in capo ad una sola delle parti contraenti di una delle su indicate
esigenze.
E’ fatto obbligo al locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera raccomandata
A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza, pari ad almeno tre mesi,
ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi.
Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del
canone per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti
di durata fino a diciotto mesi.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente
il contratto tipo allegato al D.M. 30.12.2002, così come recepito nel presente accordo,
provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, indicando con
precisione i motivi di transitorietà, e tenendo conto per la determinazione del
canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previsti in precedenza nel presente
accordo, tranne i prezzi indicati nell’allegato “B” che dovranno essere aumentati
di una percentuale nella misura non superiore al 15%.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Tali contratti sono utilizzabili qualora il conduttore sia iscritto ad un corso
di laurea o di perfezionamento, ovvero di specializzazione in un comune diverso
da quello di residenza, hanno durata da sei a tre anni, possono essere sottoscritti
o dal singolo o da gruppi di studenti.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente
il contratto tipo allegato al D.M. 30.12.2002, così come recepito nel presente accordo,
provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, e tenendo conto
per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previsti
in precedenza nel presente accordo.
GRANDI PROPRIETA’
Per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati,
i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali
sono da intendersi l’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità
di più di 100 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo
diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti, all’interno
dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee
e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi
Accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni sindacali della
proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo.
In presenza della sottoscrizione di accordo integrativo, le parti potranno essere
assistite nella stipulazione dei singoli contratti di locazione dalle associazioni
sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto l’accordo integrativo
stesso.
Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle
associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte
ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare
dalla tabella oneri accessori. Per gli enti previdenziali pubblici, si procede in
analogia a quanto sopra riportato.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
Tra le OO. SS. firmatarie del presente accordo viene costituita una commissione
di conciliazione per dirimere controversie in merito alla interpretazione e applicazione
dell’accordo e del contratto di locazione.
La commissione di conciliazione stragiudiziale è costituita da due componenti scelti
fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale, sulla
base delle designazioni effettuate rispettivamente dal locatore e dal conduttore.
La stessa, ove i due componenti come in precedenza indicati lo ritengano necessario,
potrà essere integrata da un terzo membro da loro designato, che svolgerà funzioni
di Presidente.
OSSERVATORIO COMUNALE
L’istituzione dell’Osservatorio e la sua composizione dovrà essere definita,
mediante protocollo d’intesa con l’Amministrazione Comunale, entro novanta giorni
dal deposito in Comune del presente accordo territoriale.
All’interno dell’Osservatorio si costituirà:
· La “Borsa delle locazioni” con lo scopo di favorire l’accesso alla locazione da
parte di gruppi socialmente disagiati, e con il compito di agevolare l’incontro
tra la domanda e l’offerta attraverso opportune iniziative, verificato annualmente
l’andamento del mercato delle locazioni sia quelle libere che quelle di cui al presente
accordo.
· La “Commissione per il fondo di sostegno alla locazione agevolata” composta dai
rappresentanti designati dal Comune e dalle Organizzazioni della Proprietà e degli
Inquilini, con il compito di fissare i criteri di erogazione dei contributi e di
predisporre i bandi comunali.
· La “Commissione di Conciliazione Stragiudiziale” le cui funzioni e compiti sono
definite nel presente protocollo d’intesa.
DURATA E VERIFICA DELL’ACCORDO
Il presente accordo, stante l’esigenza di sperimentare i nuovi meccanismi contrattuali,
verrà sottoposto a verifica dalle OO. SS. firmatarie alla scadenza dei tre anni
dalla sua data di decorrenza, e comunque non oltre il 31/12/2007.
Il presente accordo potrà essere oggetto di revisione anche prima della sua naturale
scadenza qualora:
· Il Comune modifichi le aliquote ICI agevolate per i locatori che procedano alla
stipula di contratti sulla base del presente Accordo
· Siano modificate le normative fiscali previste dagli artt. 8 e 10, legge 431/98
e delle altre normative vigenti
· Intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni
di locazione
· Il CIPE individui una modifica dei Comuni considerati al alta tensione abitativa.
Decorso il primo anno di durata dell’accordo, i valori minimi e massimi definiti per ciascuna zona saranno aggiornati, anno per anno, nella misura massima del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto all’anno precedente, con riferimento alla data del primo giorno del mese successivo al deposito dell’accordo in Comune, e potranno essere adottati per la stipula di nuovi contratti nell’anno di riferimento.
ALLEGATI :
“ A “ - SCHEMA PLANIMETRICO DELLE ZONE OMOGENEE
“ B “ - TABELLA DEI PREZZI UNITARI DI LOCAZIONE (€/mq mese)
Letto, confermato e sottoscritto in Latina il ...............................
Le Organizzazioni firmatarie:
Le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei proprietari
APE – CONFEDILIZIA | _____________________________________ |
ASPPI | _____________________________________ |
CONFAPPI | _____________________________________ |
UPPI | _____________________________________ |
E le Organizzazioni Sindacali degli inquilini
SICET | _____________________________________ |
SUNIA | _____________________________________ |
UNIAT | _____________________________________ |
UGL-ASSOCASA | _____________________________________ |
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.