CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEFINITI IN SEDE LOCALE
tra le organizzazioni della proprietà edilizia:
Ape Confedilizia in persona del presidente pro tempore Marco Magaglio
Uppi in persona del presidente pro tempore, Santino Camonita
Appc in persona del presidente pro tempore, Mario Donato
e le organizzazioni dei conduttori :
Sicet-Cisl in persona del segretario provinciale pro tempore, Franco Demoro
Sunia-Cgil in persona del segretario provinciale pro tempore, Roberta Giacinto
Uniat-Uil in persona del segretario provinciale pro tempore, Rizziero Verde
Federcasa in persona del segretario provinciale pro tempore, Manuela Dolmetta
PREMESSO
SI CONVIENE
Art. 1
Zonizzazione e fasce di oscillazione del canone
Gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all’art. 2, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e al D.M. 30.12.2002 stabiliscono una fascia
di oscillazione del canone di locazione entro la quale i canoni si intendono agevolati.
Il territorio del Comune di Imperia, viene suddiviso in 2 aree omogenee, ove non
sono evidenziate altresì zone di particolare pregio e/o di particolare degrado,
con una fascia di oscillazione del canone per ogni zona:
Zona 1 : a mare del tracciato autostradale
Zona 2 : a monte del tracciato autostradale fino ai confini comunali.
e un valore di :
€uro 6,00 mq/mese per la zona 1
€uro 5,00 mq/mese per la zona 2
Art. 2
Norme caratterizzanti i Contratti convenzionati
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata
secondo le modalità di cui all’articolo 13 Legge 392/78, con una tolleranza
del cinque per cento in più o in meno. Considerata la particolare vocazione turistica
della Provincia di Imperia e le sue caratteristiche alloggiative, si conviene
che, se la superficie convenzionale ottenuta risulti essere inferiore o pari a 60
mq, tale superficie verrà maggiorata della percentuale del 20%.
Moltiplicando la superficie convenzionale per il valore dalle zona di appartenenza,
modificato con la somma algebrica dei parametri stabiliti nell’allegato A, si ottiene
un canone massimo entro il quale un contratto si intenderà agevolato. Viene
consentito un errore di conteggio fino al 3% del canone massimo entro il quale il
contratto sarà comunque agevolato.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato
dalle parti assistite, a loro richiesta, dalle Organizzazioni Sindacali all’interno
della fascia di oscillazione data dal canone massimo e dal canone minimo (canone
massimo – 60%)
Il canone pattuito sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti
e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore
a tre anni, il canone subirà, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3 per
cento per ogni anno in più del minimo, con decorrenza immediata.
Per gli alloggi completamente arredati il canone subirà, nei valori minimo
e massimo, un aumento del 30 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale,
mentre per quelli parzialmente arredati, il canone subirà un aumento del 10%. Tale
aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente,
ove ricorrente.
Al fine di garantire la conformità del canone di locazione all’accordo stesso, le
parti useranno i parametri di cui all’allegato a) avvalendosi della scheda di cui
all’allegato C).
Il tipo di contratto da utilizzarsi è quello di cui all’allegato A del D. M. 30
dicembre 2002 ed è reperibile anche presso le organizzazioni firmatarie del
presente accordo.
Art. 3
Criteri per la definizione dei canoni di locazione e dei contratti tipo per gli usi transitori
I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della
legge 431/98, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari
o dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale
tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.
Ai fini dell’art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto
che il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato
dalle parti assistite, a loro richiesta, dalle Organizzazioni Sindacali all’interno
della fascia di oscillazione data dal canone massimo e dal canone minimo (canone
massimo – 60%). Per gli alloggi completamente arredati il canone subirà,
nei valori minimo e massimo, un aumento del 30 per cento, a valere per l’intera
durata contrattuale, mentre per quelli parzialmente arredati, il canone subirà un
aumento del 10%.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata
secondo le modalità di cui all’articolo 13 Legge 392/78, con una tolleranza
del cinque per cento in più o in meno. Considerata la particolare vocazione turistica
della Provincia di Imperia e le sue caratteristiche alloggiative, si conviene
che, se la superficie convenzionale ottenuta risulti essere inferiore o pari
a 60 mq, tale superficie verrà maggiorata della percentuale del 20%.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e/o conduttori.
FATTISPECIE DI ESIGENZE TRANSITORIE DELLA PARTE LOCATRICE
FATTISPECIE DI ESIGENZE TRANSITORIE DELLA PARTE CONDUTTRICE
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria ricadenti nel Comune di Imperia sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati agli artt. 1 e ss, con possibilità di effettuare una maggiorazione del canone fino al 20%.. Al fine di garantire la conformità del canone di locazione all’accordo stesso, le parti useranno i parametri di cui all’allegato a) avvalendosi della scheda di cui all’allegato C).
Il tipo di contratto da utilizzarsi è quello di cui all’allegato C del D. M. 30 dicembre 2002 ed è reperibile anche presso le organizzazioni firmatarie del presente accordo.
Art. 4
Criteri generali per la determinazione dei canoni e per i contratti tipo
per gli studenti universitari fuori sede
L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Imperia.
Ai fini dell’art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto
che il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato
dalle parti assistite, a loro richiesta, dalle Organizzazioni Sindacali all’interno
della fascia di oscillazione data dal canone massimo e dal canone minimo (canone
massimo – 60%).
Il canone pattuito sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti
e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata
secondo le modalità di cui all’articolo 13 Legge 392/78, con una tolleranza
del cinque per cento in più o in meno. Considerata la particolare vocazione turistica
della Provincia di Imperia e le sue caratteristiche alloggiative, si conviene
che, se la superficie convenzionale ottenuta risulti essere inferiore o pari a 60
mq, tale superficie verrà maggiorata della percentuale del 20%.
Per gli alloggi completamente arredati il canone subirà, nei valori minimo
e massimo, un aumento del 30 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale,
mentre per quelli parzialmente arredati, il canone subirà un aumento del 10%.
Al fine di garantire la conformità del canone di locazione all’accordo stesso, le
parti useranno i parametri di cui all’allegato a) avvalendosi della scheda di cui
all’allegato C).
Il tipo di contratto da utilizzarsi è quello di cui all’allegato E del D. M. 30
dicembre 2002 ed è reperibile anche presso le organizzazioni firmatarie del
presente accordo.
Art. 5
Immobili storici
Per gli immobili catalogati ai sensi di legge quali immobili storici e per quelli catastalmente individuati nelle categorie A1, A8, A9 si stabilisce che il canone potrà essere aumentato del 15%. Tale aumento sarà cumulabile con quello delle altre fattispecie fin qui citate.
Art. 6
Oneri accessori
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento all’accordo locale registrato presso l’ufficio delle Entrate di Imperia il 30 dicembre 2000 al n° 12071.
Art. 7
Commissione paritetica di conciliazione
Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione di ogni articolo del contratto stipulato in base al presente accordo, nonché in ordine all’esatta applicazione del presente accordo stesso, anche a riguardo del canone, ogni parte potrà richiedere l’intervento di una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, da due componenti (scelti fra appartenenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo) sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo, (che svolgerà funzioni di presidente) sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.
Il regolamento della Commissione è allegato al presente accordo (Allegato B)
Art. 8
Durata triennale dei valori di fascia
Relativamente alla zonizzazione ed alla determinazione dei canoni delle fasce
di oscillazione meglio specificate all’Art. 1 del presente accordo, tutte
le OO.SS. firmatarie si obbligano alla revisione ed aggiornamento triennale a far
data dal deposito presso la segreteria comunale.
Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di
Imperia a cura di un rappresentante delle Organizzazioni firmatarie da esse appositamente
delegato .
Letto, firmato, sottoscritto
Sicet Franco Demoro |
Appc Mario Donato |
Sunia Roberta Giacinto |
Uppi Santino Camonita |
Uniat Rizziero Verde |
Confedilizia Marco Magaglio |
Federcasa Manuela Dolmetta |
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.