Accordo per il territorio del comune di Grosseto

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Sottoscritto in data 29 Maggio 2003

depositato in COMUNE di GROSSETO in data  5 giugno 2003 prot. N. 58132-

Fra le sottoscritte organizzazioni della proprietà edilizia :

APC - CONFEDILIZIA  in persona di LONDINI Dott. Lamberto ;
APPC - ASCOM  in persona di SAMMARITANO Sig. Antonio
ASPPI in persona di GIUGGIOLI Geom. Velio ;
FEDERPROPRIETA’ in  persona di COSTA Avv. Michele ;
UPPI in persona di PUGGIONI Avv. Monica ;
____________________________ in persona di ____________________________
____________________________ in persona di ____________________________

e dei conduttori:

CONIA in persona di VIAPIANO  Sig. Ugo
SICET in persona di DIGIOIA Sig. Giancarlo
SUNIA in persona di SBRILLI Dott. H.C. Giovanni ;
UNIAT in persona di AQUILINO Sig. Vincenzo ;
UNIONE INQUILINI  in persona di .non firmato…. ;
____________________________ in persona di ____________________________
____________________________ in persona di ____________________________

e con l’intervento

per la parte relativa ai contratti di locazione per studenti universitari  (art. 5, comma 3, L. 431/98)  anche delle seguenti organizzazioni:

____________________________ in persona di ____________________________
____________________________ in persona di ____________________________

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

CONTRATTI AGEVOLATI
(ART. 2, comma 3 L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)

1.1
(Ambito di applicazione dell’Accordo) L’ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Grosseto.
1.2
  (Aree 0mogenee) Il territorio del Comune di Grosseto, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in  n° 4 aree omogenee, come da Allegato A/a.t., all’interno delle quali sono altresì evidenziate le seguenti 8 zone di particolare pregio (z.p.p.) costituite dal nuclei residenziali “Uliveto”, “Tiro a segno”, “Verde Maremma”, “Cittadella”, “Poggione”, “Casalecci”, “Saracina”, e dalle frazioni di “Marina" e "Principina” cosi come individuabili sulla base delle singole planimetrie allegate al presente accordo (z.p.p/1 – z.p.p./9). Ai fini dei valori locativi le sopra indicate z.p.p. sono equiparate alla zona omogenea A) e, quindi :

1.3  (Delimitazione della Aree Omogenee) Per quanto riguarda la delimitazione delle diverse aree e/o zone di particolare pregio viene precisato che, salvo i casi espressamente esclusi nei singoli allegati della z.p.p., dovranno ritenersi comprese in ciascuna area o z.p.p., tutte le unità abitative “aventi accesso” da ambo i lati delle vie che costituiscono il perimetro esterno dell’area e/o zona considerata. In ogni altro caso, qualora dovessero sorgere dubbi circa l’individuazione dell’area omogenea in cui deve ritenersi compreso l’immobile oggetto della locazione, si considererà valida l’individuazione effettuata dalle parti contraenti, salvo il diritto di ciascuna dei esse di adire la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale di cui all’art. 6 del D.M. 30.12.2002 , entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di stipula del contratto, per chiedere la conferma o meno della validità della scelta dalle stesse operata.

1.4  (Fasce e sub fasce di oscillazione dei canoni) Per ciascuna delle suddette aree omogenee, vengono definite le fasce e le sub-fasce di oscillazione dei canoni come da All.to B/a.t. con la precisazione che per le zone di particolare pregio (z.p.p.) sopraindicate verranno applicate le fasce e sub fasce previste per l’area omogenea A) Centro Storico e Zona Intermedia.
I valori minimi e massimi delle fasce e sub-fasce di oscillazione di ciascuna area o zona, dovranno essere aggiornati annualmente, ai fini della stipulazione di nuovi contratti, nella misura della variazione intervenuta dell’Indice ISTAT dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati, assumendo sempre come indice base di riferimento quello del penultimo mese antecedente a quello della sottoscrizione del presente Accordo.

1.5   (Tipo di contratto)  In conformità di quanto previsto dall’art. 1, comma 12 del D.M. 30.12.2002, i contratti di locazione agevolati, sono stipulati esclusivamente utilizzando i  tipi di contratto di cui agli allegati A/d.m. (proprietà individuali) e B/d.m. (grandi proprietà).  così come precisato al comma 11 del citato art. 1.

1.6  (Definizione del canone effettivo) In conformità all’art. 1, comma 4 del D.M. 30.12.2002, il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare, tenuto conto della superficie convenzionale di cui al successivo punto 1.7,  è determinato dalle parti all’interno delle fasce e sub fasce relative alle singole zone omogenee, sulla base degli elementi oggettivi di cui all’All.to C/a.t.. e sarà aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% delle variazioni ISTAT.

Il canone definito dalle parti, quale risultante dalla Scheda di Definizione del Canone Effettivo (All.to E /a.t.), salvo le variazioni ed aggiornamenti espressamente previsti dal presente Accordo, resterà valido per tutta la durata del contratto.

1.7   (Superficie convenzionale dell’immobile) La superficie convenzionale dell’immobile, in base alla quale le parti contrattuali determineranno il canone effettivo, è calcolata, come precisato nell’All.to D/a.t., con riferimento ai criteri stabiliti dal D.P.R. del 23.03.1998 n° 138 (All.to C - Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria). Viene espressamente convenuto che la suddetta superficie potrà avere  una tolleranza in più o in meno del 5% rispetto a quella effettiva. In base agli attuali orientamenti del mercato, al Totale della Superficie Interna Utile, determinabile con le suddette modalità  (lettera B. dell’All.to D/a.t.), vengono applicati i seguenti parametri correttivi in funzione dell'ampiezza dell'immobile:

Superficie
Interna utile
Coefficiente
correttivo
Limiti
massimo(*) / minimo (**)
Fino a mq. 35 1,30 Mq. 42,10 (*)
da 35,1 mq. a 46 mq. 1,20 Mq. 50,70 (*)
da 46,1 mq. a 70 mq. 1,10 Mq. 70,00 (*)
da 70,1 mq. a 120 mq.  1,00 Mq. 120,00
da 120,1 mq. a 140 mq. 0,90 Mq. 120,00 (**)
Oltre 140 mq. 0,85 Mq. 140,00 (**)

1.8   (Durata del contratto) Ove le parti contraenti concordino una durata contrattuale iniziale superiore a 3 anni (fermo restando il tacito rinnovo di anni 2),  il canone base effettivo, definibile ai sensi dei commi precedenti, potrà essere maggiorato del 3%, per i contratti di durata di anni 4, del 4% per i contratti di durata di anni 5 e del 6% per i contratti di durata di 6 o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale maggiorazione sarà cumulabile con quelle previste al precedente punto n° 1.6, ove ricorrenti.

1.9  (Ripartizione oneri accessori) Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, si farà riferimento alla Tabella (Allegato G/d.m.) di cui all’art. 4 del D.M. 30.12.2002. Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti ed agli usi locali.

 

2. CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 30.12.2002)

2.1  (Ambito di applicazione) L’ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del comune di Grosseto.

2.2  (Definizione del canone effettivo) Ai fini dell’art 2, comma 2, del D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce e sub-fasce di oscillazione per le varie aree omogenee e zone del Comune di Grosseto (All.to B/a.t.), incrementati del 15% in considerazione della particolare importanza di una domanda specifica largamente influenzata, oltreché dalle attività amministrative e terziarie proprie di ogni capoluogo provinciale, anche dalla  presenza di importanti basi militari, dell’aeroporto, dell’università e di una componente di lavoro stagionale legata sia alle attività agricole che a quelle turistiche ed agrituristiche. Tale maggiorazione sarà cumulabile con quelle previste al punto n° 1.6 del presente accordo, ove ricorrenti.

2.3  (Ripartizione oneri accessori) Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, si farà riferimento alla Tabella (Allegato G/d.m.) di cui all’art. 4 del D.M. 30.12.2002. Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia elle leggi vigenti ed agli usi locali.

2.4  (Fattispecie delle esigenze dei proprietari e dei conduttori) Ai sensi dell’Art. 2, comma 1, del D.M. 30.12.2002, per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie di esigenze particolari, rispettivamente, dei proprietari e dei conduttori:

2.5  (Esigenze in capo ad una sola parte) Per la stipula dei contratti di cui al presente articolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

2.6  (Tipo di contratto)  I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto All.to C/d.m. (per le proprietà individuali) e All.to D/d.m. (per le grandi proprietà di cui all’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30.12.2003).

 

3. CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 ed   Art. 3 D.M. 30.12.2002)

3.1 (Ambito di applicazione) L’ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Grosseto quale sede di Corsi Universitari Distaccati della Università di Siena e/o di altre Università.

3.2 (Definizione del canone effettivo)  In conformità  dell’art.  3, comma 2, del D.M. 30.12.2002, il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce e sub-fasce di oscillazione per le aree omogenee del Comune di Grosseto (All.to B/a.t.), incrementati del 10%.

3.3  (Immobili particolari) Per gli immobili di cui all’Art. 1, comma 2, lett. a) della L. 431/98, i valori minimi e massimi delle fasce e sub - fasce di oscillazione definibili ai sensi del precedente punto 3.2 potranno essere ulteriormente aumentati fino al 15% a valere per l’intera durata contrattuale. Tale maggiorazione sarà cumulabile con quelle previste al punto n° 1.6 del presente accordo, ove ricorrenti.

3.4   (Tipo di contratto)   I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente i  tipi di contratto All.to E/d.m. (per le proprietà individuali) e All.to F/d.m. (per le grandi proprietà di cui all’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30.12.2003).

3.5  (Ripartizione oneri accessori) Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, si farà riferimento alla Tabella (Allegato G/d.m.) di cui all’art. 4 del D.M. 30.12.2002. Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia elle leggi vigenti ed agli usi locali.

*****

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA 29.05.2003 DALLE ORGANIZZAZIONI STIPULANTI: e quindi decorrente dal 29.05.2003

Londini Dr. Mario ................................................... APE Confedilizia
Giuggioli geom.Velio ................................................... A.S.P.P.I.
Costa Avv. Michele ................................................... Federproprietà
Puggioni Avv. Monica ................................................... UPPI
Sammaritano Sig. Antonio ................................................... APPC - ASCOM

 

A questo accordo hanno aderito le seguenti organizzazioni DEI CONDUTTORI

SBRILLI. DR. H.C. GIOVANNI ................................................... S.U.N.I.A.
DI GIOIA .Sig. Giancarlo ................................................... S.I.C.E.T.
VIAPIANO Sig. Ugo ................................................... CONIA
AQUILINO sig. Vincenzo ................................................... UNIAT

 

DEPOSITATO ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI GROSSETO IN DATA 5.6.2003 PROT. 58132-

Note:

Nella indicazione degli allegati occorre distinguere fra:

 
IMMOBILI DI TIPO “A”
Sono di tipo A gli immobili che, oltre alle caratteristiche minime stabilite per quelli di tipo B, presentano anche una sola delle caratteristiche di cui ai seguenti nn. 1, 2 e 3,  ovvero almeno tre di quelle indicate ai nn. da 4 a 14 seguenti.
1 Ultimazione (accertata in base a dichiarazione di ultimazione lavori) negli ultimi dieci anni antecedenti alla stipula del contratto di locazione. 
2 Restauro e/o risanamento conservativo e/o ristrutturazione, con interventi edilizi accertabili in conformità dell’art. 31, 1° comma, lettere c) e d) della L. 5.8.1978 n° 457, negli ultimi dieci anni antecedenti alla stipula del contratto di locazione (All.to G/a.t.) 
3 Rinnovamento sostanziale (accertabile anche in base a verbale di constatazione sottoscritto dalle parti) effettuato negli ultimi cinque anni antecedenti alla stipula del contratto di locazione, con interfeti di manutenzione straordinaria interessanti almeno 4 dei 14 punti indicati all’art. 2 della L.R.Toscana 21.05.1980 n° 59 (All.to H/a.t.)
4 Facciata del fabbricato completamente restaura negli ultimi 3 anni antecedenti il contratto di locazione
5 Situato in fabbricato con meno di sette unità abitative
6 Situato in fabbricato a schiera con un massimo di 2 appartamenti per ogni ingresso 
7 Doppi servizi igienici, di cui uno corredato da non meno di tre apparecchi
8 Spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardini e/o cortili) con superficie non inferiore al 20% della superficie utile dell’immobile del quale sono pertinenza. 
9 Impianto di condizionamento d’aria e/o impianto di riscaldamento autonomo a gas metano 
10 Autorimessa o posto auto scoperto ad uso esclusivo (purché non determinante ai fini della Tipologia B) 
11 Ulteriore posto auto ad uso esclusivo, anche scoperto, oltre il primo 
12 Spazi ad uso parcheggio riservato, limitatamente all’area omogenea A (Centro e zona intermedia) 
13 Porte blindata e/o sistema di allarme 
14 Infissi esterni con doppi vetri o vetri-camera, o controfinestre in almeno la metà delle aperture.
IMMOBILI DI TIPO “B”
Sono immobili di tipo B quelli che risultano dotati di almeno sei dei seguenti 11 elementi
1 Situato in fabbricati condominiali con meno di undici unità abitative 
2 Situati in fabbricati a schiera con un massimo di quattro appartamenti per ogni ingresso 
3 Dotati di impianto di riscaldamento completo, efficiente ed a norma e/o consentito dalla legge vigente. 
4 Servizio igienico con finestra e/o areazione forzata, dotato di almeno quattro apparecchi sanitari
5 Impianto di acqua corrente
6 Impianto elettrico a norma e/o consentito dalle leggi vigenti 
7 Impianto di ascensore e/o situati nei primi due piani al disopra del pianto terra
8 Spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardini e/o cortili) per una superficie complessiva non inferiore al 10% della superficie utile dell’immobile di cui sono pertinenza 
9 Cantina e/o soffitta
10 Autorimessa o posto auto, anche scoperto, ad uso esclusivo
11 Corte e/o terrazzo ad uso condominiale
IMMOBILI DI TIPO “C”
Sono classificati immobili di tipo C tutti gli altri immobili che, non risultando dotati di sufficienti caratteristiche, non possono rientrare fra quelli di tipo B.

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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