Accordo per il territorio del comune di Gorizia

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Provincia di Gorizia
Comune di Gorizia

Verbale di Accordo

Il giorno 4 novembre 2003 si riuniscono a Gorizia, presso la Sede Comunale, i rappresentanti delle Associazioni della Proprietà Edilizia e dei Sindacati degli inquilini della Provincia di Gorizia.

I suddetti rappresentanti consegnano all’Amministrazione Comunale l’accordo territoriale raggiunto, in attuazione della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002.

L’Amministrazione Comunale prende atto dell’intesa, allegata al presente verbale.

Per conto dell’Amministrazione Comunale Per conto della Proprietà Edilizia Per conto dei Sindacati degli Inquilini


Gorizia, 4 novembre 2003


ACCORDO TERRITORIALE
PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GORIZIA

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Fra le seguenti organizzazioni:

Tutto ciò premesso e considerato si stipula quanto segue

1) CONTRATTI AGEVOLATI
(Art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Gorizia.
Il territorio del Comune di Gorizia, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, c. 2, del D.M. 30.12.2002, considerata l’estensione delle zone urbanizzate e la realtà locale, viene suddiviso in due “zone omogenee”, di seguito denominate:
zona 1”, comprende tutto il territorio comunale posto sulla riva sinistra del fiume Isonzo;
zona 2”, comprendente tutto il territorio comunale posto sulla riva destra del fiume Isonzo.
Per le zone omogenee vengono definite le seguenti fasce di oscillazione del canone di locazione:
Per la zona 1:
viene individuata una fascia di oscillazione definita da un minimo di € * per metro quadrato al mese ad un massimo di € * per metro quadrato mese;
viene individuata una fascia di oscillazione dei canoni di locazione, definita da un minimo di € * per metro quadrato al mese ad un massimo di € * per metro quadrato al mese.
Per la zona2:
viene individuata una fascia di oscillazione dei canoni di locazione, definita da un minimo di € * per metro quadrato al mese ad un massimo di € * per metro quadrato al mese.
Limitatamente agli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), tali fasce di oscillazione subiranno lo stesso aumento e con le stesse modalità di cui ai contratti sub 1).

Per gli immobili concessi in locazione compiutamente arredati le parti potranno concordare un aumento dei valori massimi di fascia tra il 15% ed il 30%; per compiutamente arredato deve intendersi un alloggi dotato della seguente mobilia, lavello, frigorifero, cucina a gas o elettrica, tavolo, armadio-dispensa, letto con comodino ed armadio o cassettiera – guardaroba. L’elenco dettagliato dovrà comunque costituire allegato al contratto di locazione e sottoscritto dalle parti.

Tutti predetti aumenti saranno cumulabili tra loro in caso di ricorrenza di più elementi.

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

Le esigenze in capo al conduttore devono essere comunque documentate.

Si specifica inoltre che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

 

3) CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territori amministrativo del Comune di Gorizia, sede di corsi universitari distaccati e di corsi di diploma universitario e suddiviso in zone omogenee come specificato sub 1 del presente accordo.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono definite sulla base delle fasce di oscillazione previste per le zone 1 e 2 in cui è suddiviso il territorio comunale di Gorizia, così come previste al punto 1 del presente accordo.
Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a mesi sei, la fascia di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alla zona ove è situato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del dieci per cento per ogni ulteriore semestre di durata concordato, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, la fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un amento del trenta per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili concessi in locazione compiutamente arredata le parti potranno concordare un aumento dei valori massimi di fascia tra il 20% ed il 30%; compiutamente arredato deve intendersi un alloggio dota della seguente mobilia: lavello, frigorifero, cucina a gas o elettrica, tavolo, armadio-dispensa, letto con comodino ed armadio o cassettiera – guardaroba, tavolo/scrivania. L’elenco dettagliato dovrà comunque costituire allegato al contratto di locazione e sottoscritto dalle parti.
Il livello massimo di fascia potrà essere aumentato nella misura massima del 10% per ogni vano non inferiore a mq nove, dotato di finestra, riscaldamento ed impianto elettrico, compreso nell’alloggio ulteriore alla cucina, bagno ed una stanza-soggiorno; sono esclusi comunque gli ingressi, i corridoi e le pertinenze dell’alloggio.
Tutti i predetti aumenti saranno cumulabili tra loro in caso di ricorrenza di più elementi.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d’ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione del canone ed ad attivare la commissione per l’attestazione della rispondenza della parte economica del contratto alle condizioni del presente accordo.
Il presente Accordo viene sottoscritto dai rappresentanti delle Organizzazioni in epigrafe indicate e viene depositato unitamente agli allegati presso il Comune di Gorizia.

Gorizia, 24.11.2003

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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