Accordo territoriale per il territorio del comune di Foggia
In attuazione della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del
decreto 30 dicembre 2002
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze
tra
Le Associazioni Provinciali della Proprietà Edilizia di Foggia:
- A.P.P.E. - CONFEDILIZIA, in persona del presidente sig.Franco Granata;
- A.P.P.C., in persona del presidente dott. Michele Marangelli
- CONFAPPI, in persona del segretario avv. Saverio Catalano
e
Le Associazioni Provinciali degli inquilini di Foggia:
- SUNIA, in persona del Segretario Provinciale sig. Angelo De Palma;
- SICET, in persona del Segretario Provinciale sig. Felice Cappa;
- UNIAT, in persona del Segretario Provinciale sig. Francesco Di Pasquale
per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo nel territorio
amministrativo del Comune di FOGGIA, secondo il cosiddetto "CANALE
AGEVOLATO", nonché per la stipula di contratti ad uso abitativo di natura
transitoria e per le esigenze abitative degli studenti universitari.
PREMESSO
- che la piena realizzazione degli obbiettivi della nuova Legge sulle
locazioni abitative costituisce interesse primario e comune delle categorie
dei proprietari e degli inquilini;
- che tali obbiettivi verranno raggiunti soltanto ove sia possibile una
equilibrata affermazione dei diversi regimi previsti dalla Legge 431/98;
- che il vigente accordo territoriale, stipulato in epoca in cui era
prevista un'aliquota ICI differenziata per i contratti a "canale agevolato"
pari al 4%°, risale al 20.07.1999;
- che a cura dell'attuale Amministrazione Comunale di Foggia, interessata
a dare un grosso contributo alla risoluzione del problema dell'emergenza
abitativa,
l'aliquota ICI per i contratti a "canale agevolato" e per le esigenze
degli studenti universitari sarà azzerata dal 01.01.2006;
le parti come sopra costituite hanno convenuto e stipulato quanto segue:
CONTRATTI AGEVOLATI
(Art. 2 comma 3 L. 431/98 e art. 1 d. m. 30.12.2002)
L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Foggia.
- Acquisite le più opportune informazioni, il territorio del Comune di
FOGGIA viene suddiviso in n° 5 zone:
- Centralissima ( comprendente le seguenti vie: Corso Vittorio
Emanuele fino a via Oberdan, Corso Garibaldi fino a via Dante Alighieri,
Corso Cairoli fino a Piazza Giordano);
- Centrale ( tra via Sant'Antonio, via P.Fuiani, via Capozzi
angolo via Crispi, piazza Carmine, via M.De rosa, corso Roma, via Ordina
Lavello,- viale Ofanto escluso-, viale Michelangelo, viale Di Vittorio,
via Gen.Rotundi, via Caggese, via Galliani, piazza Cavour, via
Scillitani, via Del carso, piazzale Vittorio Veneto, via Montegrappa,
via Manfredi);
- Semicentrale ( dalla perimetrazione della zona centrale fino
a viale Candelabro, viale Ofanto, viale Fortore, via Scillitani, via Del
Carso;
- Periferica (oltre viale Ofanto e Rione Martucci);
- Agricola e frazioni.
- Per ognuna delle suddette 5 zone vengono definite n. 3 fasce di
oscillazione denominate "A", "B", "C", alle quali sono attribuiti,
rispettivamente, due valori di canone, uno massimo ed uno minimo, espressi
in EURO al mese, per metro quadro di superficie convenzionale, con una
tolleranza del 5% in più o in meno, come da tabella "ZONE e FASCE" allegata
al presente accordo, alla lett. Z).
- L'inserimento nelle rispettive fasce di oscillazione avverrà tenendo
conto della presenza di elementi oggettivi caratterizzanti l'immobile, qui
di seguito specificati:
ELEMENTI ESSENZIALI
- Appartamenti dal secondo piano fuori terra in poi o piano rialzato
con giardino;
- Impianto di riscaldamento.
- Presenza di ascensore per appartamenti collocati oltre il II° piano.
ELEMENTI NON ESSENZIALI
- Piano intermedio o piano rialzato con giardino.
- Impianto di condizionamento.
- Doppio servizio.
- Posto auto o box.
- Doppia esposizione.
- Cortile comune.
- Cantina/soffitta;
- La collocazione degli immobili nelle rispettive fasce di oscillazione
avverrà secondo i criteri sotto riportati:
- fascia "A": immobili dotati di tutti gli elementi essenziali
e da quattro a sette elementi non essenziali;
- fascia "B": immobili dotati di tutti gli elementi essenziali
e da uno a tre elementi non essenziali;
- fascia "C": immobili privi di almeno uno degli elementi
essenziali.
- All'interno dei valori minimo e massimo di ogni singola fascia di
oscillazione, le parti contrattuali, assistite a loro richiesta dalle
rispettive OO. SS., procederanno alla determinazione in concreto del canone
mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare, all'interno delle
fasce di oscillazione, tenendo conto anche della vetustà, della tipologia
dell'immobile, del suo stato manutentivo, nonché dello stato manutentivo
dello stabile in cui esso è ubicato.
I contratti individuali di locazione saranno stipulati secondo l'allegato
tipo (Allegato A) recante altresì, come con il presente accordo
espressamente si conviene, le modalità di aggiornamento del canone fino alla
misura massima del 75% della variazione ISTAT.
- Le OO.SS. firmatarie del presente Accordo concordano che la superficie
convenzionale degli immobili è determinata secondo quanto previsto
dall'art.13 L.392/78.
- Nel caso in cui le parti contraenti concordino una durata contrattuale
superiore a tre anni, la fascia di oscillazione di cui all'allegato "Z"
(ZONE E FASCE) subirà nei valori minimo e massimo un aumento fino al 2% per
i contratti di durata di quattro anni, fino al 4% per i contratti di durata
di 5 anni e fino al 6% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere
per l'intera durata contrattuale.
Quando l'immobile sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed
elettrodomestici funzionanti, le parti dopo aver determinato il canone di
locazione secondo i criteri dettati dal presente accordo, avranno facoltà di
aumentarlo fino ad un massimo del 15% a valere per l'intera durata
contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di
cui al comma precedente, ove ricorrente.
- Per la ripartizione degli oneri accessori il locatore e il conduttore
faranno riferimento alla tabella "ONERI ACCESSORI" allegata al presente
Accordo, alla lettera G, ed espressamente approvata dalle Organizzazioni
stipulanti.
Resta comunque inteso che, per tutto quanto non previsto, si farà
riferimento agli articoli 9 e 10 della L. 392/78.
- Per gli immobili di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) L. 431/98, il
canone di locazione di cui alle fasce di oscillazione riportate nella
tabella "ZONE E FASCE", subirà un aumento nei valori minimi e massimi in
vigore del 5%, da valere per tutta la durata contrattuale.
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(Art. 5 comma 1 L. 431/98 e art. 2 d. m. 30.12.2002)
- Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni
stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali transitori
ordinari sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi
e massimi stabiliti per le stesse fasce di oscillazione e con le stesse
modalità dei contratti agevolati di cui all'art. 2 co.3 L. 431/98), per le
zone del solo Comune di FOGGIA, con un aumento del 5%.
Quando l'immobile sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed
elettrodomestici funzionanti, le parti dopo aver determinato il canone di
locazione secondo i criteri dettati dal presente accordo, avranno facoltà di
aumentarlo fino ad un massimo del 15%.
- I contratti suddetti, per i quali le organizzazioni stipulanti
concordano l'applicazione della medesima tabella "ONERI ACCESSORI", potranno
essere stipulati secondo l'allegato tipo (All. C) quando ricorra almeno una
delle sotto elencate circostanze, che soddisfi, rispettivamente, le esigenze
dei proprietari o dei conduttori:
PER I PROPRIETARI
Quando il proprietario ha esigenza di adibire, entro diciotto mesi,
l'immobile ad abitazione propria, dei figli o dei genitori per i seguenti
motivi:
- trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
- rientro dall'estero;
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per
ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso
da quello di residenza del locatore;
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria, dei figli o dei
genitori, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al
momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio
dell'alloggio di servizio;
PER I CONDUTTORI
- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello
di residenza;
- insegnanti, docenti di scuola media superiore ed inferiore,
professori, assistenti ed incaricati universitari e personale
amministrativo della scuola e della università assegnati temporaneamente
ad incarichi nel territorio amministrativo del Comune di Foggia;
- necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da
quello di residenza e non confinante con esso;
- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente
inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
- assegnazione di alloggio ERP o acquisto in cooperativa o
presso privati di un alloggio che si renda - disponibile entro 18 mesi,
dimostrabile con compromesso regolarmente registrato;
- vicinanza momentanea a parenti bisognosi.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5 commi 2 e 3 L. 431/98 e art. 3 d. m. 30.12.2002)
- Il canone di locazione dei contratti transitori per gli studenti
universitari sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori
minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti
agevolati, come da tabella "ZONE E FASCE" allegata al presente Accordo,
limitatamente al Comune di FOGGIA, in quanto sede dell'Università.
- Per gli immobili di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) L. 431/98,
il canone di locazione di cui alle fasce di oscillazione riportate nella
tabella "ZONE E FASCE" subirà un aumento nei valori minimi e massimi in
ragione del 5%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo
l'allegato tipo (All. E) recante, altresì, come con il presente Accordo
espressamente si conviene, le modalità di aggiornamento del canone fino alla
misura massima del 75% della variazione Istat.
- La ripartizione degli oneri accessori, tra locatore e conduttore,
avverrà in base alla tabella "ONERI ACCESSORI" allegata al presente Accordo
(allegato G )ed espressamente approvata dalle organizzazioni stipulanti.
Quando l'immobile sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed
elettrodomestici funzionanti, le parti, dopo avere determinato il canone di
locazione secondo i criteri dettati dal presente Accordo, avranno facoltà di
aumentarlo, in ogni caso, fino ad un massimo del 15%.
Le Organizzazioni stipulanti hanno convenuto l'inserimento in ogni singolo
contratto, delle seguenti clausole:
- Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in
merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in
ordine alla esatta applicazione dell'Accordo Territoriale sopra citato,
anche a riguardo del canone, la Commissione stragiudiziale di conciliazione
di cui all’art. art. 6 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato
ai sensi dell’art. 4 comma 2 L. 431/98, composta al massimo da tre membri,
di cui due scelti tra gli appartenenti alle rispettive Organizzazioni
firmatarie dell'Accordo di cui trattasi, sulla base delle designazioni
rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto al terzo
componente, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base
della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi,
di comune accordo, ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensioni
delle obbligazioni contrattuali. In caso di variazione in più o in meno
dell'imposizione fiscale rispetto a quelle in atto al momento della stipula
del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione
stragiudiziale di conciliazione composta nei modi suindicati, la quale
determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a
valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso
l'eventuale periodo di proroga, o fino a nuova variazione.
- Le parti contrattuali e le OO. SS. che hanno prestato la loro assistenza
durante la stipula del contratto si danno atto, reciprocamente, che il
canone di locazione è stato determinato tenendo conto:
A) della zona in cui è ubicato l'immobile: |
____________________________ ; |
B) della fascia di oscillazione del canone: |
____________________________ ; |
C) dei seguenti elementi essenziali: |
____________________________ ; |
D) dei seguenti elementi non essenziali: |
____________________________ ; |
E) della superficie convenzionale dell'immobile che risulta
essere di mq. |
____________________________ ; |
F) della durata contrattuale pari ad anni ___ + 2 anziché anni 3+2; |
|
- Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito
dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale e potrà, di comune intesa,
formare oggetto di revisione allorché il Comune di FOGGIA deliberi aliquote ICI
meno vantaggiose per locatori che lochino sulla base del presente Accordo o
siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 L. 431/98 o
intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei
canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.
Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune
di FOGGIA, mediante consegna diretta.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO in FOGGIA il giorno __________ dalle
Organizzazioni stipulanti.
A.P.P.E.
CONFEDILIZIA
CONFAPPI
A.P.P.C.
SUNIA
SICET
UNIAT
Allegati -omissis-
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli
allegati, rivolgersi alla
Sede SICET della propria
città.
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