Fra le seguenti organizzazioni:
A.P.P.C. in persona del Presidente Maurizio DONETTI
A.S.P.P.I. in persona del Presidente Rag. Teresio LAMBERTI
CONFEDILIZIA in persona del Presidente dott. Monica SOAVE
FEDERCASA in persona del Presidente Fiorenzo BOSIO
U.P.P.I. in persona del Presidente Rag. Vincenzo VALENZA
e
SICET in persona del Segretario Rinaldo OLOCCO
SUNIA in persona del Segretario Francesco OCCELLI
UNIAT in persona del Segretario Giovanni VENTURA
Constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Cuneo di tutte le
Associazioni, organizzazioni ed enti operativi sul territorio; accertate le
informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali;
esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al DM 30/12/2002
si conviene e si stipula quanto segue:
CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/1998 e art. 1 D.M. 30/12/02)
A) CIRCA LE AREE:
si individuano le seguenti aree:
Aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali, trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, tipi edilizi, come meglio delimitare in elaborato cartografico che si allega come parte integrante del presente (allegato 1).
B) CIRCA I VALORI DEL CANONE:
B1) convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in cartografia i valori minimi e massimi del canone espressi in € mensili per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative che si allegano come parte integrante del presente (allegato 2). Tali valori sono stati determinati fatte le opportune valutazioni in merito:
B2) convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente: l’aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta scritta.
B3) convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone,
esprimendoli in € a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi criteri negli usi locali su piazza. I suddetti valori minimi potranno essere variati utilizzando i parametri rettificativi (allegato 3). Il canone risultante non potrà essere in ogni caso né inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo della fascia di oscillazione.
Con l’assistenza di una Associazione Sindacale dei Proprietari ed un’ Associazione Sindacale degli Inquilini, in casi di particolari pregi e/o difetti, vetustà dell’alloggio, durata del contratto ecc… , sentite le ragioni personali del proprietario e dell’inquilino potranno variare, indipendentemente dai parametri rettificativi di cui all’allegato n° 3, l’ammontare del valore del canone a metro quadro utile fino al valore massimo previsto dalla fascia per le singole microzone come previsto dall’allegato n° 2.
C) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE
C1) si ritiene opportuno definire convenzionalmente il concetto di metro quadro utile. A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni come previsto dal Art. 13 legge 392/78. Alla superficie di cui al punto a) dell’art.lo 13 della Legge 392/78 si applicano i seguenti coefficienti:
Al 50% i metri relativi alle autorimesse singole, al 20% i metri relativi al posto auto in autorimessa di uso comune, al 25% i metri relativi alle cantine, ai balconi e terrazze ed altri accessori, al 15% i metri relativi alla superfici adibita ad orto o cortile esclusivo. Le misurazioni si intendono al netto dei muri perimetrali.
C2) si reputa oltremondo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto, nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile: ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile difforme in più o in meno del 5% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.
D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE..
D1) convengono di prevedere che le parti contrattuali possano stabilire durate contrattuali superiore a quella fissata dalla legge (ex art. 5 Legge 431/1998)..
E) CIRCA LE RIPARTIZIONI ED ONERI ACCESSORI.E1) convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione delle tabelle degli oneri accessori previste dal D.M. come da allegato n° 5
F) CIRCA IL CONTRATTO TIPO.
F1) i contratti di locazione verranno stipulati esclusivamente utilizzando il tipo contratto tipo previsti ed allegati al D.M. 30 dicembre 2002 (allegati A – C – E).
LA COMMISSIONE CONCILIATIVA STRAGIUDIZIALE FACOLTATIVA
Convengono che ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse
sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto,
nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo Territoriale sopra citato,
anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale
formata, quando a due componenti, scelti fra appartenenti alle rispettive
organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi – sulla base delle
designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un
terzo – che svolgerà eventualmente funzioni di presidente – sulla base della
scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di
comune accordo, ritengano di nominarlo. Tale commissione non esclude la normale
competenza dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di variazione in misura superiore al 5% in aumento o in diminuzione
dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del
contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di
conciliazione composta nei modi sopra indicati, al quale determinerà, nel
termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere alla cessazione
del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale,
o fino a nuova variazione.
REVISIONE DELL’ACCORDO
Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito
dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale, e potrà, di comune intesa,
formare oggetto di revisione allorché il comune deliberi aliquote ICI specifiche
per i locatori che lochino sulla base del presente accordo o siano modificate le
agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della Legge 431/1998 o intervengono
consistenti variazioni delle condizioni del mercato locale delle locazioni o
quando le si ritenga necessario.
Le parti si incontreranno ogni anno per una verifica dell’applicazione
dell’accordo ed eventuali modifiche delle fasce.
REVISIONE DEI CANONI
Le Associazioni firmatarie del presente accordo territoriale convengono che nel caso di variazione in misura superiore al 5% in aumento o in diminuzione dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della firma del presente accordo, su iniziativa anche soltanto di una delle parti, le stesse si convocheranno per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati al momento del loro rinnovo, trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge.
ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI
Le Associazioni firmatarie del presente accordo territoriale sottoscriveranno attestazioni di congruità dei contratti di locazione, sia per quanto riguarda la fruizione dell’aliquota ICI ridotta, sia per il visto di conformità dei CAF relativamente agli sgravi fiscali IRPEF previsti dalla legge 431/1998.
Si allegano, come parte integrante accordo territoriale:
Il presente accordo sostituisce e annulla gli accordi precedenti del 30/09/1999 e del 14/03/2001 per tutte le associazioni firmatarie.
Cuneo, 26 gennaio 2005
Per APPC:
Per ASPPI:
Per CONFEDILIZIA:
Per FEDERCASA:
Per l’UPPI:
Per il SICET:
Per il SUNIA:
Per l’UNIAT:
Allegati omessi
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.