Fra le seguenti organizzazioni:
Ape-Confedilizia | in persona del presidente pro tempore | dott. Antonio D’Ettoris |
Sicet-Cisl | in persona del segretario provinciale pro tempore | Gaetano Alosa |
Sunia-Cgil | in persona del segretario provinciale pro tempore | Luigi Parise |
Uniat-Uil | in persona del segretario provinciale pro tempore | Domenico Tomaino |
Si conviene e stipula quanto segue.
CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2 comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Crotone.
Il territorio del Comune di Crotone, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1,
c. 2 del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee, come dal allegato A,
ove non sono evidenziate altresì zone di particolare pregio e/o di particolare degrado.
I confini tra le aree omogenee e le zone s’intendono tracciati sulla linea di mezzeria
delle varie strade.
Per le aree omogenee e le zone, come sopra individuate, vengono definite le fasce
di oscillazione dei canoni come da allegato B.
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area dovranno
intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella
misura della variazione dell’indice Istat.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata
secondo le modalità di cui agli allegati B e C del dpr 23 marzo 1998, n. 138, con
una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato
dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B e sarà
aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore
al 75% della variazione Istat.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore
a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B subiranno,
nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di durata
di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del
7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata
contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi
compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato B subiranno,
nei valori minimo e massimo, un aumento del 30 per cento, a valere per l’intera
durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di
cui al comma precedente, ove ricorrente.
CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)
L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Crotone.
Ai fini dell’art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto
che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti
all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del
Comune di Crotone (allegato B), incrementati del 20% considerata l’importanza strategica
del Comune di Crotone con particolare riferimento al fatto che si tratta di un capoluogo
di provincia.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata
secondo le modalità di cui agli allegati B e C del dpr 23 marzo 1998, n. 138, con
una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento,
rispettivamente, di proprietari e conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari
Fattispecie di esigenze dei conduttori
CONTRATTI STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)
L’ambito di applicazione, del presente Accordo relativamente ai contratti in
epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Crotone.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono
individuate, per le zone e aree del Comune di Crotone indicate nell’allegato A,
come da allegato C.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata
secondo le modalità di cui agli allegati B e C del dpr 23 marzo 1998 n. 138, con
una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Per gli immobili di cui all’art.
1, comma 2, lett. a) L. 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate
subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 30 per cento a valere per
l’intera durata contrattuale.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.
Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di
Crotone a cura dell’Ape-Confedilizia, mediante consegna o invio tramite raccomandata
a.r..
Letto, confermato e sottoscritto in data … dalle Organizzazioni stipulanti:
Associazione Proprietà Edilizia
Sicet-Cisl
Sunia-Cgil
Uniat-Uil
Le parti omesse sono disponibili presso la sede Sicet della vostra città.
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.