Accordo per il territorio del comune di Crotone

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

Ape-Confedilizia in persona del presidente pro tempore dott. Antonio D’Ettoris
Sicet-Cisl in persona del segretario provinciale pro tempore Gaetano Alosa
Sunia-Cgil in persona del segretario provinciale pro tempore Luigi Parise
Uniat-Uil in persona del segretario provinciale pro tempore Domenico Tomaino

Si conviene e stipula quanto segue.

CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2 comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Crotone.
Il territorio del Comune di Crotone, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, c. 2 del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee, come dal allegato A, ove non sono evidenziate altresì zone di particolare pregio e/o di particolare degrado.
I confini tra le aree omogenee e le zone s’intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade.
Per le aree omogenee e le zone, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B.
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura della variazione dell’indice Istat.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità di cui agli allegati B e C del dpr 23 marzo 1998, n. 138, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 30 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

 

CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Crotone.
Ai fini dell’art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Crotone (allegato B), incrementati del 20% considerata l’importanza strategica del Comune di Crotone con particolare riferimento al fatto che si tratta di un capoluogo di provincia.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità di cui agli allegati B e C del dpr 23 marzo 1998, n. 138, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari

  1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori

  1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
    Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

 

CONTRATTI STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione, del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Crotone.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono individuate, per le zone e aree del Comune di Crotone indicate nell’allegato A, come da allegato C.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità di cui agli allegati B e C del dpr 23 marzo 1998 n. 138, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) L. 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 30 per cento a valere per l’intera durata contrattuale.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.
Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Crotone a cura dell’Ape-Confedilizia, mediante consegna o invio tramite raccomandata a.r..
Letto, confermato e sottoscritto in data … dalle Organizzazioni stipulanti:

Associazione Proprietà Edilizia
Sicet-Cisl
Sunia-Cgil
Uniat-Uil

Le parti omesse sono disponibili presso la sede Sicet della vostra città.

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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