in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Preso atto che su richiesta delle OO.SS. firmatarie il Comune di Ciampino ha
garantito una riduzione sostanziale dell’ICI al 2.5 per mille collegata al
presente accordo convengono quanto segue:
1. il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Ciampino
suddiviso in zone omogenee come da allegato A .
2. i valori di oscillazione dei canoni di locazione tra un minimo ed un massimo
per ogni zona omogenea - di cui al punto 1 - sono quelli previsti nell’allegato
B e determinati in base alle dotazioni infrastrutturali e servizi (viabilità,
trasporti, scuole, presidi sanitari, ecc.).
3. il canone effettivo di locazione sarà determinato all’interno della fascia di
oscillazione in relazione alle tipologie edilizie, allo stato manutentivo dello
stabile e dell’alloggio, ai nessi pertinenziali, alla presenza di spazi comuni,
alla quantità dei servizi tecnici, all’eventuale dotazione di mobilio. (così
come previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 1 del D.M. 5/3/99, pubblicato in G.U. n.
67). Possono essere presi in considerazione ulteriori indicatori, come il
livello di piano, la disposizione dei vani nell’alloggio, la presenza di spazi
all’aperto ad uso esclusivo, l’allocazione nel centro storico, la superficie
superiore a 100 mq., la collocazione dell’alloggio in stabili di pregio o in
aree residenziali (allegato C.
4. la dotazione di mobilio dell’alloggio influisce sulla determinazione del
canone effettivo fino ad un massimo del 15%.
5. nel caso le parti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, la
fascia dei canoni potrà subire nei valori minimo e massimo un aumento del 2% per
ogni anno in più, fino ad un massimo del 6%.
6. nel caso l’alloggio ricada nella tipologia di villino o villa, il valore
massimo del canone sarà incrementato del 20%.
7. l’assenza di impianti come l’acqua diretta, l’allacciamento alla rete
fognaria, l’adeguamento dell’impianto elettrico (L. 46/90), l’impianto a gas,
l’impianto di riscaldamento, portano il canone al minimo della fascia di
oscillazione come da allegato C.
8. i contratti avranno durata triennale e si rinnoveranno automaticamente in
assenza di disdetta comunicata nel tempi e nei modi descritti all’art. 3 L.
431/98.
9. il rinnovo dei contratti con durata superiore ai tre anni potrà essere
regolato ai sensi del comma 7 dell’art. 1 del citato D.M. 5/3/99, attraverso la
contrattazione tra le parti, assistite a loro scelta. Dalle Organizzazioni
Sindacali delle coparti maggiormente rappresentative a livello locale.
10. il canone di locazione potrà essere aggiornato sulla base del 75%della
variazione ISTAT.
11. la superficie dell’alloggio è calcolata come segue:
a) intera superficie dell’unità immobiliare;
b) il 50% della superficie delle rimesse singole;
c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori
simili;
e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento
esclusivo del conduttore;
f) 10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla
quota millesimale dell’unità immobiliare.
E’ detratto il 30% della superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri
1.70.
Le superfici di cui alle lettere a,b,e d si misurano la netto dei muri
perimetrali.
L’elemento di cui alla lettera e, entra nel computo della superficie
convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera
a)
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a mq. 70;
1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra mq. 46 e mq. 70;
1,20 per l’unità immobiliare inferiore a mq. 46.
12) Il contratto tipo (allegato D) è definito sulla base del modello citato dal
DM. 5/3/99.
13) È istituita la Commissione Conciliativa e di congruità del canone che
funzionerà in base al Regolamento allegato E dell’accordo depositato presso il
Comune di Ciampino che fornirà un servizio di conciliazione in ordine alla
corretta applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto. Le parti vi
possono aderire a richiesta attraverso la nomina di una delle Associazioni degli
inquilini e della proprietà firmatarie dell’accordo. Per quanto riguarda la
conformità del canone ai criteri stabiliti dal presente accordo il ricorso è
ammissibile solo per quei contratti non sottoscritti presso le Associazioni
firmatarie dell’accordo stesso.
14) In materia di ripartizione degli oneri accessori le parti faranno
riferimento all’allegato F., resta comunque inteso che per quanto non
espressamente previsto si fa riferimento agli articoli 9-10 della Legge 392/78
(Equo canone).
15) Il presente accordo territoriale ha durata di anni 3 a decorrere dal 1°
gennaio 2010 .
16) Per quanto riguarda la contrattazione integrativa con la grande proprietà
immobiliare privata, e privatizzata, di cui al decreto Ministeriale citato,
questa avverrà all’interno delle fasce di oscillazione, senza tenere conto dei
parametri indicati nel presente allegato, essendo gli stessi riferiti
esclusivamente alla piccola proprietà.
La contrattazione per la grande proprietà farà riferimento alla fascia media
di ogni zona, con variazioni in diminuzione o in aumento della stessa, in
presenza di situazioni, accertate tra le parti, di degrado o di maggior pregio.
Le parti concordano altresì di sensibilizzare le proprietà alla istituzione di
un apposito
fondo per “morosità incolpevole” utilizzando 1/3 dei depositi cauzionali versati
dagli inquilini. Detto fondo verrà gestito direttamente dalla proprietà (previa
definizione concertata tra le parti), e potrà essere utilizzato da tutti gli
inquilini che dovessero trovarsi in temporanea difficoltà economica. La
richiesta potrà essere avanzata direttamente dall’inquilino interessato, a
fronte di dichiarazione ISEE e/o dichiarazione degli ultimi redditi o
certificazione conprovante.
17) Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua
naturale scadenza qualora intervengano variazioni sensibili del contesto
economico e fiscale che ha dato luogo al presente accordo.
18) Si istituisce l’osservatorio sulle locazioni composto dalla OO.SS: della
proprietà e degli inquilini, firmatarie del presente accordo o che abbiano
successivamente aderito espressamente e formalmente allo stesso, cui è
demandata, tra le altre, la facoltà di cui al punto 16 e che funzionerà in base
al regolamento che sarà successivamente definito dal Comune.
Letto, confermato e sottoscritto
Ciampino, lì 04 marzo 2010
I Firmatari
Associazioni di Categoria: |
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Per L'Ente: |
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ARPE |
Vinicio Ghisellini |
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Assessore al Patrimonio |
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UPPI |
Angelo De Nicola |
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Gabriella Sisti |
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ASPPI |
Cesare Bordolini |
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SUNIA |
Sandro Licheri |
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Il Dirigente del Servizio Patrimonio |
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SICET |
Maurizio Savignano |
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Ing. Marco Vona |
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UNIAT |
Patrizia Behman |
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FEDERCASA |
Gianluigi Pascoletti |
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UNIONE INQUILINI |
Guido Lanciano |
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Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.