Accordo per il territorio del comune di Chiavari
In attuazione della
legge
9 dicembre 1998, n° 431 e del
decreto 30 dicembre 2002
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze
CAPO I
CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2 comma 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 30.12.2002)
Le organizzazioni della proprietà edilizia:
A.P.E.- CONFEDILIZIA della provincia di Genova
A.P.P.C. – Associazione Piccoli proprietari Case con sede in Genova
A.S.P.P.I. – Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari con sede in
Genova
U.P.P.I. – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari con sede in Chiavari
e le organizzazioni dei conduttori:
An.I.A.G. – Associazione Inquilini Associati di Genova con sede in Genova
S.I.C.E.T.- Sindacato Inquilini Casa e Territorio con sede in Chiavari
S.U.N.I.A. – Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari con sede in Chiavari
U.N.I.A.T.- Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio con sede in Chiavari
CONVENGONO
- Di adottare integralmente la zonizzazione prevista nello “stradario della
zonizzazione” redatto dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori,
depositato presso il Comune di Chiavari, ufficio protocollo, in data 13-11-1999.
- Di individuare n. 08 aree, aventi le caratteristiche di cui all’art. 1.
comma 1, del D.M. 30.12.2002 per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali,
i tipi edilizi ed i conseguenti valori di mercato, come richiesto dal decreto
interministeriale 30.12.2002, evidenziando le zone di particolare pregio e quelle
di particolare degrado.
- Di determinare per ognuna delle suddette aree e zone i valori minimi e massimi
del canone (fascia di oscillazione) esprimendoli in euro per ogni metro quadrato
utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza,
come da tabella riepilogativa che si allega al presente accordo per formarne
parte integrante ed essenziale.
- Di definire convenzionalmente il concetto di “metro quadro utile” così come
definito nelle “Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T,)” allegate
al D.P.R. 138 del 23.03.1998 (G.U. 108 del 12.05.1998). Nel calcolo della superficie
utile effettiva è ammesso uno scarto di tolleranza del 5% (cinque per cento)
per eccesso o per difetto, senza che ciò possa comportare revisioni o variazioni
del canone.
Si precisa che:
- per gli alloggi la cui superficie utile risulti inferiore a mq. 45,
detta superficie si intenderà incrementata del 20% fino al limite di mq.
49;
- per gli immobili la cui superficie utile risulti compresa tra mq. 45
e mq. 60, detta superficie si intenderà incrementata del 10% fino al limite
massimo di mq. 60;
- per gli alloggi la cui superficie utile superiore a mq. 110, la superficie
eccedente i mq. 110 si intenderà ridotta del 20%
- Di individuare, all’interno di ciascuna delle fasce di oscillazione di cui
al precedente punto 3, tre sottofasce all’interno di una delle quali si andrà
a collocare l’immobile oggetto del contratto sulla base del numero degli elementi
presenti nell’immobile e del numero di quelli caratterizzanti la sottofascia
corrispondente.
- La sottofascia inferiore coprirà il 25% del valore dell’intera
fascia di oscillazione a partire dal suo valore minimo.
- La sottofascia superiore coprirà il 25% dell’intera fascia di
oscillazione a partire dal valore massimo.
- La sottofascia intermedia coprirà il restante 50% del valore
di oscillazione e si collocherà tra la sottofascia inferiore e quella superiore.
Ai fini di una corretta individuazione del canone di locazione, troveranno collocazione:
- nella sottofascia inferiore le unità immobiliari abitative aventi
non più di due elementi caratteristici della tabella che segue.
- nella sottofascia intermedia le unità immobiliari abitative da
tre a sette degli elementi caratteristici della tabella che segue, di cui
almeno due devono essere quelli indicati ai punti 1, 2 e 4 della tabella
stessa.
- nella sottofascia superiore le unità immobiliari abitative almeno
otto delle caratteristiche della tabella che segue.
TABELLA degli elementi caratteristici di riferimento delle
unità immobiliari abitative.
- Impianto di ascensore (la caratteristica si intende comunque presente
per le unità immobiliari ubicate non oltre il primo piano);
- Impianto di riscaldamento centralizzato o autonomo a piastre radianti;
- Impianto di condizionamento;
- Servizio igienico con doccia o vasca da bagno;
- Poggiolo (con profondità minima di mq. 0.80) o terrazzo o giardino pertinenziale
(con superficie di almeno mq. 10);
- Doppi servizi igienici;
- Doppi vetri ad almeno il 90% delle finestre e/o porta blindata;
- Cantina e/o soffitta;
- Servizio portineria;
- Area verde di uso comune di superficie almeno pari alla triplo della
superficie coperta dell’immobile principale in cui è situato l’appartamento
oggetto della locazione;
- Uno o più impianti sportivi di uso comune;
- Spazio scoperto condominiale per posteggi di uso comune (in un numero
pari ad almeno il 50% delle unità immobiliari del condominio);
- Box pertinenziale e/o posto auto esclusivo;
- Edificio ultimato da non oltre 10 anni;
- Edificio oggetto di integrale ristrutturazione, come definita dalla
legge 457/78 – art. 31 lettera c, ultimata non oltre 10 anni;
- Intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato secondo la definizione
della legge 457/78 – art. 31 lettera b, ultimata non oltre 5 anni;
- Ristrutturazione interna ultimata da non oltre 5 anni (come definita
dalla legge 457/78 – art. 31 lettera b);
- Esposizione a levante/mezzogiorno o mezzogiorno/ponente di almeno la
metà dei vani, esclusi i servizi;
- Vista mare da almeno due finestre.
Quando l’alloggio sia sufficientemente arredato, il valore del canone a mq/anno
risultante dalla collocazione in una delle tre sottofasce potrà essere aumentato
fino ad un massimo del 12%.
Per sufficientemente arredato si intende l’alloggio fornito in tutti i vani
di mobilio efficiente, funzionante ed in particolare:
- la cucina deve essere dotata di adeguati mobili contenitori, tavolo,
sedie e stoviglie, frigorifero, fornelli e lavatrice;
- le camere devono essere fornite di armadio e letti completi di materassi;
- tutti gli ambienti devono essere dotati di adeguati apparecchi di illuminazione.
Per gli alloggi locati con contratto universitario (art. 5 legge 431/98)
si aggiungono i seguenti elementi: ogni camera deve essere dotata almeno di
tavolo e sedia supplementari.
Sulla base della presenza nell’immobile degli elementi caratterizzanti ogni
singola sottofascia le parti contraenti, assistite – a loro richiesta – dalle
rispettive organizzazioni sindacali, individueranno la collocazione dell’immobile
oggetto del contratto nella sottofascia di competenza. Conseguentemente, le
stesse parti contraenti concorderanno liberamente il relativo canone entro il
limite massimo della sottofascia di competenza e minimo assoluto di fascia tenendo
conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 4 del D.M. 30 dicembre 2002.
- Di prevedere che le parti contrattuali private, possano stabilire durate
contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge (in tre anni, ex
art. 5 legge 431/98). A tal fine si reputa opportuno prevedere che le parti
contrattuali private possano stabilire la durata iniziale del contratto, oltreché
in anni tre (durata ordinaria prevista ex art. 2 comma 5 della legge 431/98),
anche in anni 4, anni 5, anni 6. Ciò fermo restando che – in ogni caso – la
proroga (eventuale) prevista ex art. 2 comma 5 della legge 431/98 sarà sempre
solo di due anni.
In tal caso i valori minimi e massimi (espressi in euro metro quadrato) delle
fasce di oscillazione dei canoni di locazione (tabella 1) potranno essere aumentati
del 2% (due per cento) per ogni anno di ulteriore durata del contratto, fino
ad un massimo del 6% (sei per cento).
Per durate contrattuali superiori ad anni quattro non saranno dovuti gli interessi
sul deposito cauzionale.
- Di prevedere, in materia di oneri accessori, l’applicazione della “tabella
oneri accessori” allegato G. al D.M. 30.12.2002, nonché di quanto previsto dal
tipo di contratto allegato A allo stesso D.M.
In materia di riparazioni ordinarie e straordinarie, per quanto non contemplato
nella tabella di cui sopra, si fa riferimento agli “Usi di piazza” vigenti,
della provincia di Genova.
- Di prevedere che ciascuna parte possa adire, in qualsiasi momento, per ogni
controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione
del presente stesso, anche a riguardo del canone, la Commissione di conciliazione
stragiudiziale di cui all’art. 6 del D.M. 30.12.2002. In caso di variazione,
in più o meno, dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento
della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione
suddetta, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il
nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso
l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
- Le parti stipuleranno i contratti individuali secondo il tipo di contratto
allegato A al D.M. 30.12.2002, concordando altresì le modalità di aggiornamento
del canone entro i limiti massimi previsti.
CAPO II – CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5 comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 30.12.2002
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento,
rispettivamente, di proprietari e conduttori.
- FATTISPECIE DI ESIGENZE TRANSITORIE DELLA PARTE LOCATRICE
- Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi
l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei
seguenti motivi:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- rientro dall’estero;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per
ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso
da quello di residenza del locatore;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei
genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota
al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio
di servizio.
- Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
- FATTISPECIE DI ESIGENZE TRANSITORIE DELLA PARTE CONDUTTRICE
- Quando il conduttore ha delle seguenti esigenze:
- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in comune diverso
da quello di residenza;
- previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da
quello di residenza e non confinante con esso;
- acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi;
- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente
inutilizzabile l’abitazione del conduttore;
- campagna elettorale.
- Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza
di una sola delle suindicate esigenze, in capo ad una sola delle parti contraenti.
Si conviene e si dà atto che l’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata
con apposita documentazione da allegare al contratto.
CAPO III
IMMOBILI VINCOLATI AI SENSI DELLA LEGGE 01.06.1939 N. 1089
O INCLUSI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9
(art. 1, comma 2 lettera a),
L. 431/98
Per gli immobili in epigrafe, nel caso in cui formino oggetto di contratto ex
articolo 2, comma 3, le relative sottofasce di oscillazione dei canoni subiranno
nei valori minimo e massimo un aumento del trenta per cento, a valere per l’intera
durata contrattuale.
Le organizzazioni che hanno promosso, concordato e sottoscritto il presente accordo,
anche al fine di garantire la conformità del canone di locazione all’accordo stesso,
si danno reciprocamente atto della loro disponibilità a presentare la propria assistenza
alle rispettive parti in occasione della contrattazione e della stesura dei singoli
contratti di locazione, ed alla compilazione, in quella sede, per ogni futura evenienza,
di una scheda tecnica comprensiva degli elementi posti a base per la definizione,
tra le parti, del canone effettivo conforme al disposto del decreto interministeriale
del 30 dicembre 2002.
Le organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano, in oltre, a non
sottoscrivere, durante la sua vigenza, accordi territoriali diversi dallo stesso.
Redatto e sottoscritto in tre originali, dei quali:
- uno per le organizzazioni dei proprietari;
- uno per i sindacati dei conduttori;
- uno da depositare in Comune di Chiavari, Ufficio protocollo, ai sensi dell’art.
2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n. 431.
Allegata costituente parte integrante ed essenziale del presente accordo:
- TABELLA Canone per la locazione di appartamenti di abitazione.
Chiavari, 23-07-2004
LE ORGANIZZAZIONI:
A.P.E. – CONFEDILIZIA
A.P.P.C.
A.S.P.P.I.
U.P.P.I.
An.I.A.G.
S.I.C.E.T.
S.U.N.I.A.
U.N.I.A.T.
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILE DEGLI IMMOBILI EX PUNTO 4) DELL’ACCORDO
IN SEDE LOCALE
Nella determinazione della superficie utile dell’immobile si tiene conto oltre
della superficie netta di tutti i vani (compresi ripostigli, corridoi e simili):
- dei muri interni e di quelli esterni per intero fino ad uno spessore massimo
di 50 cm.;
- dei muri in comunione nella misura del 50% fino ad uno spessore massimo
di 25 cm.;
- della superficie dei vani accessori (quali cantine, soffitte e simili) nella
misura:
- del 50% qualora comunicanti con l’alloggio;
- del 25% qualora non comunicanti;
- della superficie di balconi, terrazzi e simili, di pertinenza esclusiva
nell’unità immobiliare, nella misura:
- del 30% fino a mq. 25, e del 10% per la quota eccedente qualora dette
pertinenze siano comunicanti con l’alloggio;
- del 15% fino a mq. 25, e del 5% per la quota eccedente qualora non comunicanti;
- della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce
pertinenza esclusiva, nella misura del 10% fino alla superficie dell’unità immobiliare
(esclusi accessori) e del 2% per superfici eccedenti detto limite;
- della superficie dei box a servizio esclusivo dell’unità immobiliare computata
nella misura del 50%.
N.B. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni,
aventi altezza inferiore a m. 1.50, non entra nel computo della superficie utile.
La superficie determinata secondo i criteri suesposti viene arrotondata al metro
quadrato.
TABELLA 2
FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
(valore minimo e massimo a mq. anno)
omissis
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli
allegati, rivolgersi alla
Sede SICET della propria
città.
HOME