Depositato al Protocollo della Segreteria Generale del Comune al n. 20975
8 giugno 2004
Le Organizzazioni sindacali della Proprietà Edilizia
A.S.P.P.I. | di Forlì-Cesena | in persona di | Sacchetti Luciana |
A.P.E. Confedilizia | di Forlì-Cesena | in persona di | Martini Dino |
le Organizzazioni sindacali degli Inquilini:
S.U.N.I.A. | di Forlì-Cesena | in persona di | Castellucci Mano |
S.I.C.E.T. | di Forlì-Cesena | in persona di | Casadei Oliviero |
U.N.I.A.T. | di Cesena | in persona di | Borghetti Marcello |
____________ | ____________ | in persona di | ____________ |
Nonché per le parti afferenti l’articolo1, commi 5, 6 e 7, del D.I. 30/12/02, per la parte integrativa relativa ai contratti di locazione di natura transitoria ordinaria ed a quella per gli studenti universitari - anche delle seguenti organizzazioni:
A.N.C.E. | di Forlì-Cesena | in persona di | Mambelli Bruno |
____________ | ____________ | in persona di | ____________ |
Premesso che
In data 30 agosto 1999 e successiva interpretazione ed aggiornamento del 6 luglio
2000, è stato siglato il primo accordo territoriale con i modelli contrattuali
definiti nell’accordo.
Le Associazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini, ritengono necessario
individuare condizioni contrattuali, da inserire nell’accordo territoriale di cui
all’articolo 2, comma 3, ed articolo 5, commi 1, 2, 3, della L. 431/98, che tengano
conto, della specificità del mercato abitativo locale, gli usi e le consuetudini,
nell’Accordo territoriale, utili a tale conseguimento, come previsto dall’art.
4-Bis, punto 2, della legge 8 gennaio 2002, n. 2.
Che, il CIPE in attuazione dell’art. 8, comma 4, legge 431/98, ha inserito Comune
di Cesena fra i Comuni ad alta tensione abitativa (G.U. n. 40 del 18/02/04),
che pertanto l’Amministrazione comunale con apposito Protocollo sottoscritto
con le parti qui rappresentate in data 26/02/04, s’è impegnata ad un rimborso tale,
da ridurre l’ICI al 2 per mille, con decorrenza dal 1 gennaio 2004,
ed a verificare per gli anni a venire, attraverso un confronto con le parti sociali,
la ulteriore riduzione dell’aliquota al minimo previsto per legge ed in forma strutturale.
Per i locatori che concederanno in affitto a canone agevolato (art. 2, comma 3,)
a nuclei familiari alloggi adibiti a prima abitazione, ed a studenti universitari
(art. 5, comma 2).
Nonché a Società o Fondazioni partecipate anche dal Comune di Cesena,
e, per la gestione delle locazioni temporanee (art. 5, comma1), a lavoratori
immigrati italiani e stranieri, previa redazione e sottoscrizione
dell’apposito allegato N del presente accordo.
Le Associazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini, riconoscono
l’importanza delle decisioni assunte dell’Amministrazione comunale di Cesena,
oltre alla volontà di partecipare in modo diretto alla definizione delle politiche
abitative (vedi protocollo), anche attraverso un monitoraggio dei contratti
di locazione (banca dati – osservatorio).
Le parti auspicano e si propongono altresì in particolare i seguenti obbiettivi:
favorire l’allargamento del mercato agli immobili sfitti e l’accesso a
locazioni a canoni agevolati per le fasce sociali meno abbienti;
avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione, incentivando
la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti;
incentivare la realizzazione di piani di recupero delle periferie urbane
e dei centri storici degradati;
ricondurre alla legalità il mercato degli affitti laddove risulti sommerso
e irregolare.
Si conviene e stipula quanto segue:
1) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/’98, legge 2 / 2002, e, D.I. del 30/12/2002)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in oggetto è
costituito dal territorio del Comune di CESENA.
Il territorio comunale acquisite le informazioni concernenti le microzone catastali,
è suddiviso in “zone omogenee”, delimitate dai fogli catastali, come da all.
H.
Per le zone omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione
dei canoni, come da allegato I.
Le fasce di oscillazione per il calcolo del canone vengono determinate sulla base
della tabella di cui all’allegato I, di valori espressi in €/mq./mese, in base alla presenza degli elementi di cui all’allegato L.
Per facilitare la comprensione del meccanismo di individuazione e calcolo del canone
di locazione, viene predisposto un apposito modulo, utile al locatore e conduttore,
per ottenere la riduzione dell’ICI dal Comune di Cesena, ed
agevolazioni fiscali laddove previste denominato allegato N.
All’interno di ciascuna sub-fascia saranno le parti a determinare in concreto, con
l’eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni, se richiesta, il canone
mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sulla base degli elementi
oggettivi (trasformati in punti) di cui all’allegato L.
La superficie convenzionale da considerare è esclusivamente quella dell’unità immobiliare
(con esclusione di balconi e terrazze) determinata sulla base della superficie
interna, al netto dei soli muri perimetrali.
A tal fine, i metri quadri utili sono calcolati con una tolleranza in più o in meno
del 5%, come segue:
unità uso abitazione (esclusi balconi, terrazzi ed altri accessori) | nella misura del 100% |
veranda (con struttura di agibilità anche per la stagione invernale) | nella misura del 50% |
autorimessa singola | nella misura del 50% |
mansarda uso servizio | nella misura del 30% |
posto auto coperto riservato e cantina | nella misura del 20% |
Il canone effettivo verrà quindi individuato nell’ambito della
FASCIA MINIMA: | quando sono presenti fino a | 6 punti |
FASCIA MEDIA: | quando sono presenti da | 7 a 11 punti |
FASCIA MASSIMA: | quando sono presenti da | 12 punti in poi |
In caso di assenza di impianto di riscaldamento, il canone dovrà essere
determinato comunque all’interno della fascia MINIMA.
In caso di mancanza di ascensore oltre il terzo piano fuori terra, si porterà in
detrazione un elemento (-1) fra quelli esistenti, sempre che l’assenza
non sia imposta da norme di legge, al fine di individuare la fascia minima,
media e massima, per la determinazione del canone.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione (tipo-agevolato), secondo
l’allegato tipo di contratto (allegato A al D.M. del 30/12/2002), recante
altresì possibilità di Conciliazione come previsto nell’Accordo territoriale fra
le parti, nonché le pattuizioni che col presente accordo formalmente le parti convengono
:
2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/’98 e art. 2 D.I. 30/12/2002)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in oggetto è
costituito dal territorio amministrativo del Comune di Cesena.
Il presente Accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore
ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
Ai fini dell’art. 2, comma 2, D.I. 30/12/2002, le Organizzazioni stipulanti
danno atto che, per il Comune di Cesena, in quanto inserito nell’elenco dei
Comuni ad alta tensione abitativa (G.U. 40 del 18/02/04), il canone dei contratti
individuali in oggetto, sarà definito dalle parti contraenti, all’interno dei valori
minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati.
Per i contratti in oggetto - per i quali le organizzazioni stipulanti concordano:
E’ fatto obbligo al locatore confermare l’esigenza transitoria con lettera raccomandata da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno un mese, per ogni semestre, o frazione, di durata del contratto.
3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, comma 2 e 3, L. 431/’98 e art. 3 D.I. 30/12/2002)
Tali contratti sono utilizzabili per studenti iscritti ad un corso di studi universitari in un Comune diverso da quello di residenza (come pure per giovani partecipanti a programmi di scambio internazionale quali: Socrates - Erasmus, Tempus, Leonardo da Vinci e Servizio Volontario Europeo ovvero studenti di nazionalità estera iscritti o coinvolti in attività di scambio che vedono l’Università di Bologna partner promotore nell’ambito dei programmi comunitari sopracitati), hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti.
Per i contratti in oggetto – per i quali le organizzazioni stipulanti concordano che:
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in oggetto è
costituito dal territorio amministrativo del Comune di Cesena, i cui conduttori
siano iscritti ad un corso o diploma di laurea fra le sedi distaccate
dell’Università di Bologna.
Le fasce di oscillazione per il calcolo dei canoni di locazione per i contratti
in oggetto, sono costituite dalle fasce di oscillazione per le zone (all. H),
con gli elementi (all. L), e le determinazioni € mq. (all. I) ed arredamento
(mobilio all. M), individuate nel presente accordo relativo al Comune di
Cesena.
ACCORDI INTEGRATIVI
Per i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, destinate ad uso abitativo, sono da intendersi in capo ad un medesimo soggetto 100 a livello nazionale, oppure almeno 50 unità se ubicate nel territorio comunale di Cesena, nonché, Imprese od Associazioni di Imprese di Datori di lavoro, Fondazioni, Enti o Società per l’Affitto partecipate dal Comune di Cesena in relazione alla locazione di alloggi.
Le parti firmatarie il presente accordo sono propense a sottoscrivere appositi Accordi Integrativi con le parti interessate.
CLAUSOLE FINALI
II presente Accordo Territoriale - nella sua triplice articolazione - resterà in vigore per la durata di tre anni, a partire dal deposito dello stesso presso il Comune di Cesena.
II presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora:
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si rendono fin d’ora
disponibili ad assistere le parti nelle trattative pre-contrattuali per la definizione
delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.
In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale in ragione del
10%, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte
interessata potrà chiedere l’intervento delle parti firmatarie dell’accordo, le
quali entro 90 giorni, determineranno, il nuovo canone, da valere fino alla
cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale proroga o fino a
nuova locazione.
Il presente Accordo sarà depositato dalle parti, presso la Segreteria generale del
Comune di Cesena, mediante consegna di copia autentica, all’Uff. Protocollo
generale del Comune.
ELENCO ALLEGATI
Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:
All. G | tabella per la ripartizione oneri accessori fra locatore e conduttore; |
All. H | suddivisione Zone (Aree omogenee) del Comune di Cesena; |
All. I | fasce di Oscillazione del Comune di Cesena; |
All. L | elementi per la determinazione della fascia minima, media e massima; |
All. M | tabella per l’indicazione di “ alloggio arredato”; |
All. N | modello per riepilogo determinazione ed autocertificazione del canone; |
Letto, confermato e sottoscritto in data 08-06-2004 dalle organizzazioni stipulanti:
le Organizzazioni sindacali della Proprietà Edilizia
A.S.P.P.I. | di Forlì-Cesena | in persona di | Sacchetti Luciana |
A.P.E. Confedilizia | di Forlì-Cesena | in persona di | Martini Dino |
le Organizzazioni sindacali degli Inquilini
S.U.N.I.A. | di Forlì-Cesena | in persona di | Castellucci Mano |
S.I.C.E.T. | di Forlì-Cesena | in persona di | Casadei Oliviero |
U.N.I.A.T. | di Cesena | in persona di | Borghetti Marcello |
____________ | ____________ | in persona di | ____________ |
Nonché per le parti afferenti l’articolo 1, commi 5, 6 e 7, del D.I. del 30/12/2002, per la parte integrativa relativa ai contratti di locazione di natura transitoria ordinaria ed a quella per gli studenti universitari – anche le seguenti rappresentanze:
A.N.C.E. | di Forlì-Cesena | in persona di | Mambelli Bruno |
____________ | ____________ | in persona di | ____________ |
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.