Fra le seguenti organizzazioni:
In relazione all’Accordo Territoriale per il Comune di Catania definito ai sensi
dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 e art. 1 Decreto Ministeriale 5/3/1999
e dei successivi accordi integrativi sottoscritti tra i rappresentanti della Confedilizia,
dell’Unione Piccoli Proprietari e degli Inquilini, depositati presso il Comune di
Catania, e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/12/2002
che stabilisce i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire
in sede locale per la stipula dei contratti di agevolati, ai sensi dell’art. 2,
comma 3, della Legge 9/12/1998 n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori
e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell’art. 5, comma
1, 2 e 3, della stessa Legge, e del Verbale di deliberazione del Comune di Catania
n. 41 del 5/04/2000, avente per oggetto: “D.P.R. 23/3/1998 n. 238. Suddivisione
del territorio comunale in microzone omogenee, da tenere in base di riferimento
per la revisione degli estimi”.
Constatato e verificato che successivamente l’Amministrazione Comunale in base al
D.P.R. 23/3/1998 n. 238 ha suddiviso il territorio comunale in n° 30 microzone omogenee,
sulla base di indagini conoscitive effettuate dai Sindacati degli Inquilini S.U.N.I.A.
S.I.C.E.T. e U.N.I.A.T., tenuto conto dei dati forniti dal mercato, tra domanda
e offerta, delle locazioni abitative, si conviene e stipula quanto segue.
CONTRATTI AGEVOLATI
(ART. 2 COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1, D.M. 30/12/2002)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Catania.
Il territorio del Comune di Catania, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1
c. 2, del D.M. 30/12/2002, viene suddiviso in aree omogenee. I confini tra le aree
omogenee e le zone s’intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade.
Per le aree omogenee e le zone, come sopra individuate, vengono definite le fasce
di oscillazione dei canoni come da allegato “A” (Tabella dei valori locativi suddivisi
per Subfascia).
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area dovranno
intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella
misura della variazione dell’indice dell’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato
delle parti all’interno delle Fasce di oscillazione di cui l’allegato “A”, mediante
il “Meccanismo di determinazione degli elementi per l’individuazione delle subfasce
e dei valori” come da allegato “B”, moltiplicando la superficie convenzionale dell’immobile
calcolata in mq per il prezzo locativo espresso in euro. Nel caso di Unità immobiliare
locata insieme ad una o più pertinenze adibite ad autorimessa (categoria catastale
C/6), la superficie reale delle pertinenze dovrà sommarsi alla superficie convenzionale
determinata per l’appartamento. Occorre indicare espressamente nel contratto anche
gli estremi catastali di dette pertinenze.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. A), L. 431/98, e per gli alloggi
compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato “A” subiranno,
nei valori minimo e massimo un aumento del 30%, a valere per l’intera durata contrattuale.
Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente,
ove ricorrente.
Il valore locativo, determinato con i criteri sopra esposti, nei seguenti casi potrà
essere incrementato di una percentuale non superiore a:
Le parti contrattuali stipuleranno i contratti di locazione utilizzando il tipo
di contratto definito dal D.M. del 30/12/2002 per le “proprietà individuali” e per
le proprietà di cui ai commi 5, 6 e 7 dello stesso D.M. del 30/12/2002, e potranno
essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.
La durata contrattuale è determinata in anni tre rinnovabili alla prima scadenza
di diritto per anni due.
Il canone mensile di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata
dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente,
anche in caso di rinnovo contrattuale tacito o di diritto.
La ripartizione degli oneri accessori tra proprietari ed inquilini sarà regolata
dalla tabella degli oneri accessori stabilita dal D.M. del 30/12/2002. Per le voci
non considerate in tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.
CONTRATTI TRANSITORI
(ART. 15, COMMA 1, L. 431/98, E ART. 2 D.M. 30/12/2002)
L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Catania.
Il territorio del Comune di Catania, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1,
c. 2, del D.M. 30/12/2002, viene suddiviso in aree omogenee. I confini tra le aree
omogenee e le zone s’intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade.
Per le aree omogenee e le zone, come sopra individuate, vengono definite le fasce
di oscillazione dei canoni come da allegato “A” (Tabella dei valori locativi suddivisi
per Subfascia).
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area dovranno
intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula dei nuovi contratti, nella
misura della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato
dalle parti all’interno delle Fasce di oscillazione, di cui all’allegato “A”, mediante
il “Meccanismo di determinazione degli elementi per l’individuazione delle subfasce
e dei valori” come da allegato “B”, moltiplicando la superficie convenzionale dell’immobile
calcolata in mq per il prezzo locativo espresso in euro, incrementato del 20% considerata
l’importanza strategica del Comune di Catania. Nel caso di Unità immobiliare locata
insieme ad una o più pertinenze adibite ad autorimessa (categoria catastale C/6),
la superficie reale delle pertinenze dovrà sommarsi alla superficie convenzionale
determinata per l’appartamento. Occorre indicare espressamente nel contratto anche
gli estremi catastali di dette pertinenze.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2 lett. A), L. 431/98, e per gli alloggi
compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato “A” subiranno,
nei valori minimo e massimo, un aumento del 30%, a valere per l’intera durata contrattuale.
Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente,
ove ricorrente.
Il valore locativo, determinato con criteri sopra esposti, nei seguenti casi potrà
essere incrementato di una percentuale non superiore a:
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari
Fattispecie di esigenze dei conduttori
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo, è sufficiente la sussistenza
di una delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
Le parti contrattuali stipuleranno i contratti di locazione utilizzando il tipo
di contratto definito dal D.M. del 30/12/2002 per le “proprietà individuali” e per
le proprietà di cui ai commi 5, 6 e 7 dello stesso D.M. 30/12/2002, e potranno essere
assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.
La durata contrattuale non dovrà essere inferiore ad un mese né superiore a diciotto
mesi.
La ripartizione degli oneri accessori tra proprietari ed inquilini sarà regolata
dalla tabella degli oneri accessori stabilita dal D.M. del 30/12/2002. Per le voci
non considerate in tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(ART. 5, COMMI 2 E 3 L. 431/98, E ART. 3, D.M. 31/12/2002)
L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del comune di Catania.
Il territorio del Comune di Catania, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1
c. 2, del D.M. 30/12/2002, viene suddiviso in aree omogenee. I confini tra le aree
omogenee e le zone s’intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade.
Per le aree omogenee e le zone, come sopra individuate, vengono definite le fasce
di oscillazione dei canoni come da allegato “A” (Tabella dei valori locativi suddivisi
per Subfascia).
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area dovranno
intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella
misura della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato
dalle parti all’interno delle Fasce di oscillazione, di cui all’allegato “A”,
mediante il “Meccanismo di determinazione degli elementi per l’individuazione delle
subfasce e dei valori” come da allegato “B”, moltiplicando la superficie convenzionale
dell’immobile calcolata in mq per il prezzo locativo espresso in euro, incrementato
del 15% (o del 30% se arredato).
Nel caso di Unità immobiliare locata insieme ad una o più pertinenze adibite ad
autorimessa (categoria catastale C/6), la superficie reale delle pertinenze dovrà
sommarsi alla superficie convenzionale determinata per l’appartamento. Occorre indicare
espressamente nel contratto anche gli estremi catastali di dette pertinenze.
Il valore locativo, determinato con criteri sopra esposti, nel seguente caso potrà
essere incrementato di una percentuale non superiore a:
Le parti contrattuali stipuleranno i contratti di locazione utilizzando il tipo
di contratto definito dal D.M. del 30/12/2002 per le “proprietà individuali” e per
le proprietà di cui ai commi 5, 6 e 7 dello stesso D.M. del 30/12/2002, e potranno
essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.
La durata contrattuale dovrà essere da sei mesi a tre anni, rinnovabili di diritto
alla prima scadenza per uguale periodo, salvo disdetta del conduttore.
Il canone mensile di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata
dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente,
anche in caso di rinnovo contrattuale tacito o di diritto.
La ripartizione degli oneri accessori tra proprietari ed inquilini sarà regolata
dalla tabella degli oneri accessori stabilita dal D.M. del 30/12/2002. Per le voci
non considerate in tabella rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito
all’applicazione della L. n. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna
delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione
di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo
degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni.
La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari
e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta
del Presidente.
Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento
alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni
Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono
che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati
nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento
del mercato immobiliare e del costo della vita.
Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti
dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso
l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale
un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai
bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota
I.C.I. al valore minimo al fine di contenere prezzi degli affitti.
Il Presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria generale del Comune di Catania.
Letto, confermato e sottoscritto in data 3-8-04 dalle Organizzazioni stipulanti.
ALLEGATO “A”
TABELLA DEI VALORI LOCATIVI SUDDIVISI PER SUBFASCIA INDIVIDUAZIONE DELLE “ZONE URBANE OMOGENEE”
(omissis)
Ai fini della determinazione della Subfascia di appartenenza dell’immobile si deve verificare la seguente composizione degli elementi oggettivi come sopra specificati:
SUBFASCIA 1
L’immobile deve essere dotato di tutti gli elementi di tipo “A”.
Per la determinazione del valore locativo dell’immobile all’interno dell’oscillazione
minima e massima prevista dalla Subfascia 1, la presenza di almeno 4 elementi di
tipo “B” e/o “C” comporta la possibilità di applicare all’unità immobiliare il valore
massimo del canone.
La presenza di elementi di tipo “B” e/o “C” in numero compreso tra 1 e 3 servirà
comunque a determinare la valutazione di un canone intermedio.
SUBFASCIA 2
L’immobile deve essere dotato di tutti gli elementi di tipo “A” e di almeno 4
elementi di tipo “B”.
Per la determinazione del valore locativo dell’immobile all’interno dell’oscillazione
minima e massima prevista dalla Subfascia 2, la presenza di almeno 8 elementi di
tipo “B” e/o “C” comporta la possibilità di applicare all’unità immobiliare il valore
massimo del canone.
La presenza di elementi di tipo “B” e/o “C” in un numero compreso tra 5 e 7 servirà
comunque a determinare la valutazione di un canone intermedio.
SUBFASCIA 3
L’immobile deve essere dotato di tutti gli elementi di tipo “A”, di almeno 4
elementi di tipo “B” e di almeno 4 elementi di tipo “C”.
Non possono essere collocati in questa Subfascia 3 gli immobili di categoria catastale
A3 (di classe 1, 2 e 3), A4 e A6.
Per la determinazione del valore locativo dell’immobile all’interno dell’oscillazione
minima e massima prevista dalla Subfascia 3, la presenza di almeno 12 elementi di
tipo “B” e/o “C” comporta la possibilità di applicare all’unità immobiliare il valore
massimo del canone.
La presenza di elementi di tipo “B” e/o “C” in un numero compreso tra 9 e
11 servirà comunque a determinare la valutazione di un canone intermedio.
ALLEGATO B
MECCANISMO DI DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE SUBFASCE E DEI VALORI
Criteri per la determinazione della SubFascia di appartenenza dell’immobile
Sono determinati tre gruppi di elementi:
ELEMENTI DI TIPO “A”
ELEMENTI DI TIPO “B”
ELEMENTI DI TIPO “C”
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.