Le organizzazioni della proprietà edilizia
A.P.P.C. - A.P.P.E. - CONFEDILIZIA - A.S.P.P.I.
e le organizzazioni dei conduttori
A.N.I.A. - S.I.C.E.T. - S.U.N.I.A.- U.N.I.A.T.
ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO PER LA
CITTÀ DI CAGLIARI
(art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998 n. 431)
Accordo locale per la città di Cagliari ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 30.12.2002
Premesso
Tutto ciò premesso, l’anno 2004 il giorno ________ del mese di ____________in Cagliari, nella sede del Comune;
tra
le associazioni sindacali dei conduttori e le associazioni della proprietà edilizia
del Comune di Cagliari, IL COMUNE DI CAGLIARI, in persona di: _________________________
le seguenti organizzazioni sindacali:
A.P.P.C., in persona di:
A.P.P.E. - CONFEDILIZIA, in persona di:
A.S.P.P.I. in persona di:
in rappresentanza dei proprietari e
A.N.I.A., in persona di:
S.I.C.E.T., in persona di:
S.U.N.I.A., in persona di:
U.N.I.A.T. in persona di:
in rappresentanza degli inquilini,
si stipula quanto segue
PARTE PRIMA
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Accordo disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo previsti dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 5, comma 1, 2, e 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e dell’art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del Decreto M. del 30.12.2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in concerto con il Ministro dell’Economia.
Art. 2
Ambito di applicazione
I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente accordo si applicano esclusivamente agli immobili nel territorio del Comune di Cagliari.
Art. 3
Durata
PARTE SECONDA
CONTRATTI ABITATIVI ORDINARI
(art. 2, comma 3 della l. 9.12.1998 n. 431)
Art. 4
Durata del contratto
1. Il contratto stipulato sul modello del presente Accordo ha durata di tre anni,
prorogabile di due così come previsto dal comma 5 dell’art. 2 della L. 431/98, fatta
salva la facoltà di disdetta del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi
o effettuare sullo stesso le opere di cui all’art. 3 della L. 431/98, ovvero vendere
l’immobile con le modalità di cui al medesimo art. 3.
2. Alla scadenza del periodo di proroga biennale, così come alle successive scadenze,
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della
scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni.
3. Le parti possono stipulare contratti di durata superiore ai tre anni secondo
le modalità di cui al successivo art. 12.
Art. 5
Disdetta
Art. 6
Sublocazione
Salvo espresso patto contrario è fatto divieto al conduttore di sublocare o cedere anche parzialmente l’immobile.
Art. 7
Canone
Art. 8
Zonizzazione
All’interno di ogni zona omogenea sono individuati alcune vie e/o comparti di
immobili che per le loro particolari caratteristiche e per le dotazioni e finiture
al di sopra della media, si distinguono dal restante contesto della zona omogenea
in cui sono ubicati, e pertanto vengono definite "di pregio".
Con lo stesso criterio all’interno di ogni zona omogenea sono individuati delle
vie e/o comparti di immobili che per le loro particolari caratteristiche di edilizia
economico-popolare si distinguono dal restante contesto in cui sono ubicati, e pertanto
vengono definite "degradate";
Art. 9
Fasce di oscillazione
Art. 10
Superficie convenzionale
Art. 11
Maggiorazione per particolari categorie di immobili
Art. 12
Contratti di durata superiore al minimo
Per le durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge si possono stabilire misure di aumenti dei valori (minimo e massimo) del 2% per ogni anno di durata superiore al terzo nonché particolari forme di garanzia.
Art. 13
Aggiornamento del canone
Il canone di locazione , determinato in base agli articoli precedenti, sarà aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione del costo della vita accertato dall’Istat.
Art. 14
Contratto tipo
I contratti di locazione di cui alla presente parte II, devono essere stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo di cui all’allegato A del D.M. 30.12.2002.
Art. 15
Ripartizione oneri accessori
In materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, si applica
la tabella di "oneri accessori", che si allega (allegato G) D.M. 30.12.2002.
In ogni caso saranno interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti
-relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione
dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento
e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché
alle forniture degli altri servizi comuni.
Art. 16
Modalità di consegna
Al momento della consegna le parti devono sottoscrivere apposito verbale da cui risulti lo stato di conservazione dell’immobile, nonché l’elencazione degli eventuali arredi.
Art. 17
Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.
Art. 18
Commissione stragiudiziale
PARTE TERZA CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 d.m. 30 Dicembre 2002)
Art. 19
Contratti transitori
Le parti private possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. 9 dicembre 1998, n. 431 (uso transitorio) e del D.M. 30.12.2002 nel rispetto delle condizioni di cui ai seguenti articoli. Devono essere stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo, all’allegato C del Decreto Ministeriale di cui sopra.
Art. 20
Durata
Il contratto stipulato per soddisfare le esigenze di natura transitoria del conduttore e/o del locatore, così come individuate dal successivo art. 21 del presente Accordo, non può avere durata inferiore a un mese, né superiore a diciotto mesi.
Art. 21
Esigenze di natura transitoria
Art. 22
Attestazione della transitorietà
Art. 23
Recesso del conduttore
Qualora ricorrano gravi motivi, il conduttore può recedere anticipatamente nei modi e nei tempi previsti nel contratto.
Art. 24
Divieto di sublocazione
È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare l’immobile e/o cedere il contratto di cui alla presente Parte III, salvo espresso patto contrario.
Art. 25
Canone
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DM 30.12.2002 il canone dei contratti transitori sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per i contratti di cui alla Parte Seconda. Tali valori saranno maggiorati del 10%. L’aumento è cumulabile con le maggiorazioni di cui all’art. 11.
Art. 26
Rinvio di altre norme
Si richiamano integralmente gli articoli 13 (aggiornamento canone), 15 (ripartizione oneri accessori), 16 (modalità di consegna), 17 (deposito cauzionale) e 18 (Commissione stragiudiziale) di cui alla Parte Seconda del presente Accordo.
PARTE QUARTA
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 d.m. 30.12.2002)
Art. 27
Contratti transitori per studenti universitari
Le parti private possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 3 D.M. 30.12.2002 (uso transitorio per studenti universitari) utilizzando esclusivamente il contratto tipo all. E del D.M. di cui sopra.
Art. 28
Durata
Il contratto stipulato per soddisfare le esigenze di natura transitoria degli studenti universitari, non può avere durata inferiore a sei mesi, né superiore a trentasei mesi.
Art. 29
Recesso parziale
In caso di pluralità di conduttori del medesimo immobile, qualora uno o più conduttori intendano recedere dal contratto, in presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammessa la successione di altra persona nel rapporto di locazione, previa comunicazione sottoscritta dal/i conduttore/i ed dal conduttore subentrante e accettazione in forma scritta del locatore.
Art. 30
Canone
Ai sensi dell’art. 3, del DM 5 30.12.2002 il canone dei contratti transitori
per studenti universitari sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori
minimi e massimi stabiliti per i contratti di cui alla Parte Seconda, art. 9.
In caso di unità immobiliari arredate il canone sarà aumentato in proporzione al
numero degli elementi dell’arredo presenti nell’immobile secondo quanto previsto
dall’allegato H.
Art. 31
Divieto di sublocazione
Fatta salva la previsione di cui all’art. 31, è fatto espresso divieto al conduttore di sublocare l’immobile e/o cedere il contratto di cui alla presente Parte IV.
Art. 32
Rinvio ad altre norme
Si richiamano integralmente gli art. 13 (aggiornamento del canone), 15 (ripartizione oneri accessori), 16 (modalità di consegna dell’immobile), 17 (deposito cauzionale), 18 (commissione stragiudiziale), 23 (recesso del conduttore) di cui alla Parte Seconda e Terza del presente Accordo.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33
Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Cagliari mediante consegna all’Ufficio Protocollo Generale. Allegati al presente accordo di cui formano parte integrante ed essenziale:
Letto, confermato e sottoscritto in data dalle organizzazioni stipulanti:
Per la proprietà edilizia
A.P.P.C.
A.P.P.E – CONFEDILIZA
A.S.P.P.I.
Per i sindacati dei conduttori
A.N.I.A.
S.I.C.E.T.
S.U.N.I.A.
U.N.I.A.T
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.