Accordo per il territorio del comune di Cagliari
Le organizzazioni della proprietà edilizia
A.P.P.C. - A.P.P.E. - CONFEDILIZIA - A.S.P.P.I.
e le organizzazioni dei conduttori
A.N.I.A. - S.I.C.E.T. - S.U.N.I.A.- U.N.I.A.T.
ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO PER LA
CITTÀ DI CAGLIARI
(art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998 n. 431)
Accordo locale per la città di Cagliari ai sensi dell’art.
2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del
D.M. 30.12.2002
Premesso
- che in data 30.12.2002 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con il Ministro dell’Economia ha emanato il decreto di cui all’art.
4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, contenente i criteri generali per
la definizione dei canoni di locazione da determinare nell’ambito degli accordi
locali previsti dall’art. 2, comma 3 L. 431/98;
- che l’accordo locale, secondo il disposto dell’art. 1 e commi 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 del D.M. 30.12.2002, acquisite le informazioni sulla suddivisione in
zone e microzone nel Comune di Cagliari ai sensi del D.P.R. 138/98, deve definire
all’interno di dette zone e microzone urbane omogenee, fasce di oscillazione
del canone di locazione all’interno delle quali le parti contraenti private,
assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni sindacali, devono
concordare il canone effettivo di locazione per l’unità immobiliare di cui si
stipula il contratto;
- che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di
locazione riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall’accordo locale
nell’ambito del territorio del Comune di Cagliari, secondo il disposto degli
artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 30.12.2002, i limiti di riferimento per la
determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i
contratti di natura transitoria, previsti dall’art. 5 della legge 9 dicembre
1998 n. 431;
- che ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per
favorire la realizzazione degli accordi locali i comuni possono deliberare aliquote
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari
che concedono in locazione immobili alle condizioni definite dall’accordo stesso.
Tutto ciò premesso, l’anno 2004 il giorno ________ del mese di ____________in
Cagliari, nella sede del Comune;
tra
le associazioni sindacali dei conduttori e le associazioni della proprietà edilizia
del Comune di Cagliari, IL COMUNE DI CAGLIARI, in persona di: _________________________
le seguenti organizzazioni sindacali:
A.P.P.C., in persona di:
A.P.P.E. - CONFEDILIZIA, in persona di:
A.S.P.P.I. in persona di:
in rappresentanza dei proprietari e
A.N.I.A., in persona di:
S.I.C.E.T., in persona di:
S.U.N.I.A., in persona di:
U.N.I.A.T. in persona di:
in rappresentanza degli inquilini,
si stipula quanto segue
PARTE PRIMA
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Accordo disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo previsti dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 5, comma 1, 2, e 3, della L.
9 dicembre 1998, n. 431 e dell’art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del Decreto M. del 30.12.2002
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in concerto con il Ministro dell’Economia.
Art. 2
Ambito di applicazione
I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto
tipo stabiliti dal presente accordo si applicano esclusivamente agli immobili nel
territorio del Comune di Cagliari.
Art. 3
Durata
- L’Accordo, stante l’esigenza di sperimentare i meccanismi contrattuali,
ha carattere transitorio ed ha validità di anni tre a decorrere dalla data di
deposito dello stesso presso il Comune di Cagliari o comunque fino al rinnovo
della Convenzione Nazionale e del successivo Decreto Ministeriale, come stabilito
dall’art. 4, comma 1, della L. 431/98.
- Fino all’adozione di un nuovo Accordo, o in caso di mancata stipula, fino
all’emanazione del Decreto sostitutivo previsto dall’art. 4, comma 3, della
L. 431/98, continuerà ad applicarsi il presente accordo, che potrà, di comune
intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote ICI
specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o che
siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o
intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni
di locazione.
PARTE SECONDA
CONTRATTI ABITATIVI ORDINARI
(art. 2, comma 3 della l. 9.12.1998 n. 431)
Art. 4
Durata del contratto
1. Il contratto stipulato sul modello del presente Accordo ha durata di tre anni,
prorogabile di due così come previsto dal comma 5 dell’art. 2 della L. 431/98, fatta
salva la facoltà di disdetta del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi
o effettuare sullo stesso le opere di cui all’art. 3 della L. 431/98, ovvero vendere
l’immobile con le modalità di cui al medesimo art. 3.
2. Alla scadenza del periodo di proroga biennale, così come alle successive scadenze,
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della
scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni.
3. Le parti possono stipulare contratti di durata superiore ai tre anni secondo
le modalità di cui al successivo art. 12.
Art. 5
Disdetta
- Alla prima scadenza del contratto il locatore può avvalersi della facoltà
di diniego del rinnovo del contratto per i motivi e secondo le modalità di cui
all’art. 3 della L. 431/98.
- Il conduttore può recedere dal contratto per i motivi e secondo le modalità
di cui al comma 6 del medesimo art. 3 della L. 431/98.
Art. 6
Sublocazione
Salvo espresso patto contrario è fatto divieto al conduttore di sublocare o cedere
anche parzialmente l’immobile.
Art. 7
Canone
In conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti in concerto con il Ministro dell’Economia e Tesoro del 30.12.2002,
il canone di locazione degli immobili è determinato secondo le disposizioni
contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:
- ubicazione sul territorio;
- dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi
scolastici e sanitari, attrezzature commerciali....);
- tipologia edilizia.
Art. 8
Zonizzazione
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 431/98, le organizzazioni di categoria sulla
base dei criteri di cui al precedente art. 7 e conformemente alla delibera del C.C.
di Cagliari n° 85 del 22 giugno 1999, che ha suddiviso il territorio comunale in
microzone censuarie, individuano le seguenti grandi zone omogenee:
- Zona omogenea "CENTRO STORICO"
- Zona omogenea "SEMICENTRALE"
- Zona omogenea "PERIFERICA"
All’interno di ogni zona omogenea sono individuati alcune vie e/o comparti di
immobili che per le loro particolari caratteristiche e per le dotazioni e finiture
al di sopra della media, si distinguono dal restante contesto della zona omogenea
in cui sono ubicati, e pertanto vengono definite "di pregio".
Con lo stesso criterio all’interno di ogni zona omogenea sono individuati delle
vie e/o comparti di immobili che per le loro particolari caratteristiche di edilizia
economico-popolare si distinguono dal restante contesto in cui sono ubicati, e pertanto
vengono definite "degradate";
- Zona omogenea "CENTRO STORICO"
- Zona omogenea "SEMICENTRALE"
- Zona omogenea “PERIFERICA”
Art. 9
Fasce di oscillazione
- Il canone di locazione è determinato per la zona in ragione della categoria
dell’immobile, sulla base delle seguenti fasce di oscillazione, comprendenti
un valore minimo ed uno massimo a mq. annuo di superficie convenzionale:
omissis
- Nell’ ambito dei minimi e dei massimi sopra indicati, viene stabilito in
ragione del fatto che l’immobile appartenga alla sub- fascia A, B C.
- omissis
- Il canone massimo della sub-fascia si può stabilire solo quando l’immobile
possegga il maggior numero di requisiti previsti in relazione alla sub-fascia.
- In caso di assenza di servizi igienici interni, il canone non potrà superare
del 10% il minimo delle fasce di appartenenza.
Art. 10
Superficie convenzionale
- La superficie convenzionale è data dall’intera superficie catastale dell’unità
immobiliare a destinazione ordinaria comprese le murature interne (da considerarsi
al 100%), quelle perimetrali (fino ad un massimo di 50 cm) e quelle in comunione
nella misura del 50%, in conformità alle previsioni contenute nel D.P.R. 138
del 23 marzo 1998.
- L’eventuale errore nel calcolo della superficie ragguagliata non comporta
revisione del canone se contenuta nell’ambito del 5%.
Art. 11
Maggiorazione per particolari categorie di immobili
- Gli importi della tabella di cui all’art. 9 sono incrementati fino ad un
massimo del 15% per ville ed abitazioni di pregio, non rientranti nelle categorie
di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98. Per tutte le restanti categorie
di immobili, gli importi della tabella di cui all’art. 9 sarà maggiorato: a)
del 10% qualora la superficie utile ragguagliata dell’immobile sia pari o comunque
inferiore a mq. 60; b) del 20% qualora la superficie dell’immobile sia pari
o comunque inferiore a mq. 40. Il valore del canone a mq. annuo sarà diminuito:
a) del 10%, qualora la superficie utile ragguagliata dell’immobile sia pari
o comunque superiore a mq. 140; b) del 15% qualora la superficie utile ragguagliata
dell’immobile sia pari o comunque superiore a mq. 160; c) del 20%, qualora la
superficie dell’immobile sia pari o comunque superiore a mq. 180.
- Sono considerate di pregio le ville e le abitazioni che possiedono dodici
requisiti, tra quelli indicati dall’allegato F.
- In caso di unità immobiliari arredate i valori della tabella di cui all’art.
9 potranno essere aumentati fino al 20%, in caso di arredamento completo e in
buono stato di manutenzione. Tale aumento è cumulabile con quello delle fattispecie
precedenti.
Art. 12
Contratti di durata superiore al minimo
Per le durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge si possono
stabilire misure di aumenti dei valori (minimo e massimo) del 2% per ogni anno di
durata superiore al terzo nonché particolari forme di garanzia.
Art. 13
Aggiornamento del canone
Il canone di locazione , determinato in base agli articoli precedenti, sarà aggiornato
annualmente in misura non superiore al 75% della variazione del costo della vita
accertato dall’Istat.
Art. 14
Contratto tipo
I contratti di locazione di cui alla presente parte II, devono essere stipulati
esclusivamente utilizzando il contratto tipo di cui all’allegato A del D.M. 30.12.2002.
Art. 15
Ripartizione oneri accessori
In materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, si applica
la tabella di "oneri accessori", che si allega (allegato G) D.M. 30.12.2002.
In ogni caso saranno interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti
-relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione
dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento
e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché
alle forniture degli altri servizi comuni.
Art. 16
Modalità di consegna
Al momento della consegna le parti devono sottoscrivere apposito verbale da cui
risulti lo stato di conservazione dell’immobile, nonché l’elencazione degli eventuali
arredi.
Art. 17
Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso
è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla
fine di ogni anno.
Art. 18
Commissione stragiudiziale
- Per ogni controversia che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione
dei contratti di cui al presente decreto nonché in ordine all’esatta applicazione
degli Accordi territoriali e/o integrativi, ciascuna parte può richiedere, prima
di adire l’Autorità giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione
stragiudiziale che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della
richiesta.
- È altresì nella facoltà di ciascuna parte ricorrere alla Commissione di
conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo
del contratto agli Accordi di riferimento.
- In caso di variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare
locata, in più o meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del
contratto, la parte interessata può adire la Commissione di cui al presente
articolo, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo
canone da corrispondere.
- La richiesta di decisione della Commissione, costituita con le modalità
indicate negli allegati tipi di contratto, non comporta oneri a carico della
parte richiedente.
PARTE TERZA CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 d.m. 30 Dicembre 2002)
Art. 19
Contratti transitori
Le parti private possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art.
5, comma 1, L. 9 dicembre 1998, n. 431 (uso transitorio) e del D.M. 30.12.2002 nel
rispetto delle condizioni di cui ai seguenti articoli. Devono essere stipulati esclusivamente
utilizzando il contratto tipo, all’allegato C del Decreto Ministeriale di cui sopra.
Art. 20
Durata
Il contratto stipulato per soddisfare le esigenze di natura transitoria del conduttore
e/o del locatore, così come individuate dal successivo art. 21 del presente Accordo,
non può avere durata inferiore a un mese, né superiore a diciotto mesi.
Art. 21
Esigenze di natura transitoria
- Le parti possono stipulare contratti di durata non inferiore a un mese e
non superiore a diciotto mesi nei seguenti casi:
- Quando il locatore ha l’esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile
ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- rientro dall’estero;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per
ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso
da quello di residenza del locatore;
- destinazione dell’immobile a abitazione propria o dei figli o dei
genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota
al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio
di servizio;
- separazione o divorzio;
- Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto;
- quando il conduttore ha esigenza di abitare l’immobile per i seguenti
motivi;
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- separazione o divorzio;
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica con previsione
di consegna entro i 18 mesi risultante dallo stesso provvedimento di
assegnazione,
- esistenza di valido titolo che dia diritto alla consegna ed al godimento
di immobile ad uso abitativo;
- quando il conduttore ha una esigenza transitoria di natura diversa da
quelle sopra elencate collegata ad un evento certo a data prefissata ed
espressamente indicata nel contratto.
- Per la stipula dei contratti di cui al presente articolo è sufficiente la
presenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti
contraenti.
Art. 22
Attestazione della transitorietà
- Il locatore e/o il conduttore devono specificare nel contratto l’esigenza
transitoria, come individuata dall’art. 21, allegando al contratto apposita
documentazione.
- Prima della scadenza del contratto le parti devono confermare il verificarsi
delle ragioni transitorie tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della
scadenza.
- I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista
dall’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento
delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di
contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano
meno.
Art. 23
Recesso del conduttore
Qualora ricorrano gravi motivi, il conduttore può recedere anticipatamente nei
modi e nei tempi previsti nel contratto.
Art. 24
Divieto di sublocazione
È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare l’immobile e/o cedere il
contratto di cui alla presente Parte III, salvo espresso patto contrario.
Art. 25
Canone
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DM 30.12.2002 il canone dei contratti transitori
sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti
per i contratti di cui alla Parte Seconda. Tali valori saranno maggiorati del 10%.
L’aumento è cumulabile con le maggiorazioni di cui all’art. 11.
Art. 26
Rinvio di altre norme
Si richiamano integralmente gli articoli 13 (aggiornamento canone), 15 (ripartizione
oneri accessori), 16 (modalità di consegna), 17 (deposito cauzionale) e 18 (Commissione
stragiudiziale) di cui alla Parte Seconda del presente Accordo.
PARTE QUARTA
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 d.m. 30.12.2002)
Art. 27
Contratti transitori per studenti universitari
Le parti private possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art.
3 D.M. 30.12.2002 (uso transitorio per studenti universitari) utilizzando esclusivamente
il contratto tipo all. E del D.M. di cui sopra.
Art. 28
Durata
Il contratto stipulato per soddisfare le esigenze di natura transitoria degli
studenti universitari, non può avere durata inferiore a sei mesi, né superiore a
trentasei mesi.
Art. 29
Recesso parziale
In caso di pluralità di conduttori del medesimo immobile, qualora uno o più conduttori
intendano recedere dal contratto, in presenza di almeno uno degli iniziali conduttori,
è ammessa la successione di altra persona nel rapporto di locazione, previa comunicazione
sottoscritta dal/i conduttore/i ed dal conduttore subentrante e accettazione in
forma scritta del locatore.
Art. 30
Canone
Ai sensi dell’art. 3, del DM 5 30.12.2002 il canone dei contratti transitori
per studenti universitari sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori
minimi e massimi stabiliti per i contratti di cui alla Parte Seconda, art. 9.
In caso di unità immobiliari arredate il canone sarà aumentato in proporzione al
numero degli elementi dell’arredo presenti nell’immobile secondo quanto previsto
dall’allegato H.
Art. 31
Divieto di sublocazione
Fatta salva la previsione di cui all’art. 31, è fatto espresso divieto al conduttore
di sublocare l’immobile e/o cedere il contratto di cui alla presente Parte IV.
Art. 32
Rinvio ad altre norme
Si richiamano integralmente gli art. 13 (aggiornamento del canone), 15 (ripartizione
oneri accessori), 16 (modalità di consegna dell’immobile), 17 (deposito cauzionale),
18 (commissione stragiudiziale), 23 (recesso del conduttore) di cui alla Parte Seconda
e Terza del presente Accordo.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33
Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune
di Cagliari mediante consegna all’Ufficio Protocollo Generale. Allegati al presente
accordo di cui formano parte integrante ed essenziale:
- all. A: contratto tipo locazione abitativa ordinaria;
- all. C: contratto tipo locazione abitativa di natura transitoria;
- all. E: contratto tipo locazione abitativa studenti universitari;
- all. G: tabella oneri accessori;
- all. H: Elenco requisiti dell’immobile;
- all. L : Elenco arredamento per locazioni studenti;
- all. M : Regolamento della commissione di conciliazione.
- all. N : Planimetria generale del territorio comunale.
Letto, confermato e sottoscritto in data dalle organizzazioni stipulanti:
Per la proprietà edilizia
A.P.P.C.
A.P.P.E – CONFEDILIZA
A.S.P.P.I.
Per i sindacati dei conduttori
A.N.I.A.
S.I.C.E.T.
S.U.N.I.A.
U.N.I.A.T
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli
allegati, rivolgersi alla
Sede SICET della propria
città.
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