Accordo territoriale per il territorio del comune di Brescia

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

ACCORDO TERRITORIALE 13 MAGGIO 2003

Fra le seguenti organizzazioni della proprietà:

Ed i seguenti sindacati degli inquilini:

premesso

Che in attuazione dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98 e del d. m. 30/12/2002 si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la definizione del contratto agevolato relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone agevolato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo accordo ed impegno a ritrovarsi a cadenza semestrale.
Che verrà sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Sindaco di Brescia e le Associazioni sopra citate, che prevede il riconoscimento di una detrazione ICI per i proprietari che concedono in locazione gli immobili sulla base del canale convenzionato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431198, e del presente accordo territoriale.
Che il Comune di Brescia stabilirà in delibera che l’aliquota e/o la detrazione ICI di favore, per i contratti agevolati, è subordinata alla presentazione di una attestazione che certifichi la congruità del canone e il rispetto di ogni normativa afferente ai contratti qui disciplinati, rilasciata dalle Associazioni che sottoscrivono il presente accordo.
Che è istituita presso le associazioni sottoscrittrici il presente accordo la lista dei delegati delle medesime, quali membri per le commissioni di conciliazione previste dal d. m. 30/12/2002. Le medesime si impegnano a redigere il regolamento applicativo della sopra chiamata commissione.

 

CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3 L. 431/98 e art. 1 d.m. 5/3/99)

  1. L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Brescia. Il territorio del Comune di Brescia, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali e i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare, viene suddiviso in "zone omogenee" come da allegato A, ove saranno evidenziate altresì zone di particolare pregio e di particolare degrado, nonché l'elenco dettagliato delle vie di Brescia (all. A 1). Per il Comune interessato e per le zone omogenee, nonché quelle di particolare pregio o di particolare degrado, come individuate nell'allegato A, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni nello stesso allegato A. Le parti sopra richiamate confermano con il Comune di Brescia l’attività degli organismi finalizzati alla pianificazione della politica della casa nel territorio bresciano, o secondo le indicazioni che l'Osservatorio regionale previsto nella L.431/98 e nel D.M. 30 dicembre 2002 verranno emanate.
  2. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo gli allegati A B C D E F del D.M. 30/12/02. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni che stipulano il presente Accordo si impegnano a redigere e ad allegare all'accordo stesso, un documento di ripartizione degli oneri accessori fra locatore ed inquilino con riferimento agli usi locali e all’art.4 decreto 30/12/02.
  3. Contratti con durata superiore ai tre anni avranno le seguenti variazioni delle fasce di oscillazione:
  4. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. A), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l'immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 10 %, (o concordato di volta in volta tra le parti) a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
  5. Le parti concordano che nella valutazione delle unità immobiliari in applicazione di quanto disposto dal D.M. 30 dicembre 2002, ove si indica la superficie valutata in mq. utile si deve intendere in "mq. utile" il mq. commerciale, secondo la definizione allegata al presente Accordo, rilasciata dal Collegio dei costruttori della provincia di Brescia, ove saranno anche indicate le modalità di valutazione del mq. commerciale delle pertinenze e delle parti annesse; si dovrà invece intendere applicazione di usi locali la valutazione usualmente richiamata "a corpo" senza riferimento alle singole superfici. La valutazione "a corpo" è riservata in ogni caso per le unità immobiliari al di sotto dei 65 mq., con la precisazione di seguito espressa: la superficie da considerare per la determinazione del canone convenzionato (da calcolare sulla base del mq. utile/commerciale) è da maggiorare del 20%, quando essa risulta fino a mq. 60; ed è da maggiorare del 10% quando risulta compresa fra mq. 61 e mq. 65.
  6. In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento alla redazione di un documento di ripartizione degli stessi, secondo l'impegno di cui al punto 2.
    Resta comunque inteso che, per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli articoli della Legge 392/78 ancora in vigore, al Codice civile e al d. m. 30/12/02.

 

GLI USI TRANSITORI

Le Associazioni firmatarie individuano i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione (allegati A e B dell'Accordo territoriale) e del contratto tipo (Allegati C e D del D.M. 30/12/02) per gli usi transitori.
Il presente Accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese ed essere superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo.
Esigenze del proprietario:
quando ha necessità di adibire entro i 18 mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi:

Per l'inquilino le seguenti necessità, a causa di:

Il proprietario o l'inquilino che hanno necessità di stipulare un contratto transitorio devono provare la necessità di transitorietà allegando l'apposita documentazione al contratto. Inoltre la parte che manifesta la necessità transitoria deve dichiarare il motivo della stessa.
E' fatto obbligo al proprietario di confermare, a mezzo raccomandata a. r., prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.
In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze di transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 com. 1 legge 9 dicembre 1998.
I canoni di locazione sono individuati all’interno delle fasce di oscillazione massimo/minimo stabilite per l’affitto concordato dal presente Accordo, con possibilità di variazione fino ad un massimo del 10%. TALE VARIAZIONE NON SI CALCOLA IN CASO DI U. I. AMMOBILIATA, IN QUANTO GIA’ ASSOGGETTATA A MAGGIORAZIONE DEL 20%.

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 30/12/02 è possibile stipulare contratti di locazione per studenti universitari fuori sede.
Si dispone che tale tipologia contrattuale è utilizzabile dai soli studenti universitari iscritti a corsi di laurea, di perfezionamento e/o di specializzazione nel Comune di Brescia, comune diverso da quello di residenza; tale condizione deve essere specificata nel contratto.
A questo scopo devono essere allegate al tipo di contratto adottato (Allegati E e F del D.M. 30/12/02) le dichiarazioni dell’Istituto universitario attestanti l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari.
La durata contrattuale va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni ed il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti, o dalle agenzie per il diritto allo studio.
Il canone di locazione applicabile ai contratti per studenti fuori sede è determinato utilizzando i valori di oscillazione massimo/minimo per zone omogenee, individuati nel presente Accordo territoriale.

ELENCO ALLEGATI dell’Accordo territoriale di Brescia:

I contratti di locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i contratti tipo richiamati nell’Accordo territoriale, e precisamente quelli allegati al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2002, che saranno depositati presso il Comune di Brescia e presso le Associazioni firmatarie, unitamente all’Accordo sottoscritto.

Brescia, lì 13 maggio 2003.

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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