Accordo territoriale per il territorio del comune di Brescia
In attuazione della
legge
9 dicembre 1998, n. 431, e del
decreto 30 dicembre 2002
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze
ACCORDO TERRITORIALE 13 MAGGIO 2003
Fra le seguenti organizzazioni della proprietà:
- La Confedilizia nella persona del presidente della Associazione provinciale
della proprietà edilizia dott. Ivo Amendolagine;
- L'Uppi, nella persona del presidente della sezione provinciale bresciana
Carlo Manenti;
- L'Asppi nella persona del segretario provinciale avv. Mario Moneghini;
- La Unioncasa nella persona del segretario provinciale avv. Marco Bormioli;
- L’Appc rappresentata dal vice Presidente provinciale dott. Vincenzo Vecchio;
Ed i seguenti sindacati degli inquilini:
- Il Sunia nella persona del segretario provinciale Adriano Papa;
- Il Sicet nella persona del segretario provinciale Santo Zorzi;
- L'Uniat nella persona del segretario provinciale Pierangelo Bennati;
- La Conia nella persona del rappresentante provinciale Renato Grassini;
premesso
Che in attuazione dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98 e del d. m. 30/12/2002
si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la definizione
del contratto agevolato relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone
agevolato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo accordo ed impegno a ritrovarsi
a cadenza semestrale.
Che verrà sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Sindaco di Brescia e le Associazioni
sopra citate, che prevede il riconoscimento di una detrazione ICI per i proprietari
che concedono in locazione gli immobili sulla base del canale convenzionato, ai
sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431198, e del presente accordo territoriale.
Che il Comune di Brescia stabilirà in delibera che l’aliquota e/o la detrazione
ICI di favore, per i contratti agevolati, è subordinata alla presentazione di una
attestazione che certifichi la congruità del canone e il rispetto di ogni normativa
afferente ai contratti qui disciplinati, rilasciata dalle Associazioni che sottoscrivono
il presente accordo.
Che è istituita presso le associazioni sottoscrittrici il presente accordo la lista
dei delegati delle medesime, quali membri per le commissioni di conciliazione previste
dal d. m. 30/12/2002. Le medesime si impegnano a redigere il regolamento applicativo
della sopra chiamata commissione.
CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3 L. 431/98 e art. 1 d.m. 5/3/99)
- L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Brescia. Il territorio
del Comune di Brescia, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione
delle microzone catastali e i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare,
viene suddiviso in "zone omogenee" come da allegato A, ove saranno evidenziate
altresì zone di particolare pregio e di particolare degrado, nonché l'elenco
dettagliato delle vie di Brescia (all. A 1). Per il Comune interessato e per
le zone omogenee, nonché quelle di particolare pregio o di particolare degrado,
come individuate nell'allegato A, vengono definite le fasce di oscillazione
dei canoni nello stesso allegato A. Le parti sopra richiamate confermano con
il Comune di Brescia l’attività degli organismi finalizzati alla pianificazione
della politica della casa nel territorio bresciano, o secondo le indicazioni
che l'Osservatorio regionale previsto nella L.431/98 e nel D.M. 30 dicembre
2002 verranno emanate.
- Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo gli allegati
A B C D E F del D.M. 30/12/02. Per quanto attiene alla ripartizione degli
oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni che stipulano il
presente Accordo si impegnano a redigere e ad allegare all'accordo stesso, un
documento di ripartizione degli oneri accessori fra locatore ed inquilino con
riferimento agli usi locali e all’art.4 decreto 30/12/02.
- Contratti con durata superiore ai tre anni avranno le seguenti variazioni
delle fasce di oscillazione:
- Per i contratti con durata di quattro anni la fascia di oscillazione
di cui alla tabella "A" sarà maggiorata del 2,5 %.
- Per i contratti con durata di cinque anni la fascia di oscillazione
di cui alla tabella "A" sarà maggiorata del 5 %.
- Per i contratti con durata di sei anni la fascia di oscillazione di
cui alla tabella "A" sarà maggiorata del 7,5 %.
- Per i contratti con durata superiore al sei anni la fascia di oscillazione
di cui alla tabella "A" sarà maggiorata del 10 %.
- Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. A), L. 431/98, le fasce
di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l'immobile
subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 10 %, (o concordato di volta
in volta tra le parti) a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento
sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove
ricorrente.
- Le parti concordano che nella valutazione delle unità immobiliari in applicazione
di quanto disposto dal D.M. 30 dicembre 2002, ove si indica la superficie valutata
in mq. utile si deve intendere in "mq. utile" il mq. commerciale, secondo la
definizione allegata al presente Accordo, rilasciata dal Collegio dei costruttori
della provincia di Brescia, ove saranno anche indicate le modalità di valutazione
del mq. commerciale delle pertinenze e delle parti annesse; si dovrà invece
intendere applicazione di usi locali la valutazione usualmente richiamata "a
corpo" senza riferimento alle singole superfici. La valutazione "a corpo" è
riservata in ogni caso per le unità immobiliari al di sotto dei 65 mq., con
la precisazione di seguito espressa: la superficie da considerare per la
determinazione del canone convenzionato (da calcolare sulla base del mq. utile/commerciale)
è da maggiorare del 20%, quando essa risulta fino a mq. 60; ed è da maggiorare
del 10% quando risulta compresa fra mq. 61 e mq. 65.
- In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento alla redazione
di un documento di ripartizione degli stessi, secondo l'impegno di cui al punto
2.
Resta comunque inteso che, per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento
agli articoli della Legge 392/78 ancora in vigore, al Codice civile e al d.
m. 30/12/02.
GLI USI TRANSITORI
Le Associazioni firmatarie individuano i criteri generali per la definizione
dei canoni di locazione (allegati A e B dell'Accordo territoriale) e del contratto
tipo (Allegati C e D del D.M. 30/12/02) per gli usi transitori.
Il presente Accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore
ad un mese ed essere superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo.
Esigenze del proprietario:
quando ha necessità di adibire entro i 18 mesi l'immobile ad abitazione propria,
dei figli, dei genitori, per motivi:
- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- Matrimonio
- Separazione e/o divorzio
- Ristrutturazione o demolizione o ampliamento dell’immobile
- Rientro dall'estero o da altro Comune
Per l'inquilino le seguenti necessità, a causa di:
- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- Contratto di lavoro a T. D. in comune diverso da quello di residenza
- Incarico professionale a termine o su commessa
- Separazione o divorzio
- Assegnazione di alloggio o acquisto di alloggio che si rende disponibile
entro 18 mesi
- Vicinanza momentanea a parenti bisognosi
- Cure mediche e/o riabilitazione.
Il proprietario o l'inquilino che hanno necessità di stipulare un contratto
transitorio devono provare la necessità di transitorietà allegando l'apposita documentazione
al contratto. Inoltre la parte che manifesta la necessità transitoria deve dichiarare
il motivo della stessa.
E' fatto obbligo al proprietario di confermare, a mezzo raccomandata a. r., prima
della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.
In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze
di transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata
prevista dall'art. 2 com. 1 legge 9 dicembre 1998.
I canoni di locazione sono individuati all’interno delle fasce di oscillazione massimo/minimo
stabilite per l’affitto concordato dal presente Accordo, con possibilità di variazione
fino ad un massimo del 10%. TALE VARIAZIONE NON SI CALCOLA IN CASO DI U. I. AMMOBILIATA,
IN QUANTO GIA’ ASSOGGETTATA A MAGGIORAZIONE DEL 20%.
CONTRATTI PER
STUDENTI UNIVERSITARI
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 30/12/02 è possibile stipulare contratti di locazione
per studenti universitari fuori sede.
Si dispone che tale tipologia contrattuale è utilizzabile dai soli studenti universitari
iscritti a corsi di laurea, di perfezionamento e/o di specializzazione nel Comune
di Brescia, comune diverso da quello di residenza; tale condizione deve essere specificata
nel contratto.
A questo scopo devono essere allegate al tipo di contratto adottato (Allegati E
e F del D.M. 30/12/02) le dichiarazioni dell’Istituto universitario attestanti l’iscrizione
e la frequenza di corsi universitari.
La durata contrattuale va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni ed
il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti,
o dalle agenzie per il diritto allo studio.
Il canone di locazione applicabile ai contratti per studenti fuori sede è determinato
utilizzando i valori di oscillazione massimo/minimo per zone omogenee, individuati
nel presente Accordo territoriale.
ELENCO ALLEGATI dell’Accordo territoriale di Brescia:
- Allegato A (zone omogenee comprensive di stradario, valori del canone convenzionato,
fascia di oscillazione).
- Allegato A/1 (identificazione delle vie nelle zone omogenee, zone di degrado
e di pregio).
- Allegato B (elementi/criteri per l’utilizzo della fascia di oscillazione
e regolamento della Commissione di Conciliazione).
- Allegato C (identificazione del mq. utile/mq. commerciale).
- Protocollo d’Intesa con il Comune di Brescia.
I contratti di locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente
i contratti tipo richiamati nell’Accordo territoriale, e precisamente
quelli allegati al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre
2002, che saranno depositati presso il Comune di Brescia e presso le
Associazioni firmatarie, unitamente all’Accordo sottoscritto. |
Brescia, lì 13 maggio 2003.
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli
allegati, rivolgersi alla
Sede SICET della propria
città.
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