Accordo per il territorio del comune di Asti

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze

Fra le seguenti Organizzazioni dei proprietari di casa:
A.P.P.E., U.P.P.I., APPC, CONFAPPI

E le seguenti Organizzazioni dei conduttori:
SUNIA, SICET, UNIAT

si conviene e stipula quanto segue:

 

I) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Asti.
Il territorio del Comune di Asti, tenuto presente quanto disposto dall'art., c.2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee, come da allegato planimetrico A. ove non vengono evidenziate altresì zone di particolare pregio e/o di particolare degrado.
I confini tra le aree omogenee e le zone s'intendono determinati, ad ogni effetto, sulla base del numero di Foglio catastale; per ogni area omogenea individuata viene allegata autonoma scheda (allegati B/1. B/2. B/3, B/4, B/5, e B premessa) riportante, tra l'altro, indicazione specifica dei numeri di Foglio catastale identificativi degli immobili rientranti in tale area.
Per le aree omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da suddetti allegati B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, e B premessa.
La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti determinata (ammettendosi a tal fine una tolleranza del CINQUE per cento in più o in meno) computando i metri quadri utili di ogni unità immobiliare, considerando unicamente la superficie di pavimento dell'unità immobiliare abitativa, misurata al netto di murature (perimetrali, interne, divisorie, ecc...), pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, e di balconi ed escluse pertinenze e parti comuni (che dovranno essere prese in considerazione dalle parti contrattuali private nella definizione del canone effettivo, al fine di collocare questo tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione previste dal presente accordo territoriale ). Gli spazi per armadi a muro possono essere portati ad incremento della superficie utile per non più del 2 % della superficie come sopra determinata.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, B/4, B/5 e B premessa, e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
Per le annualità (successive alla prima) dei contratti che siano stati stipulati in base al presente accordo -ed unicamente durante la vigenza degli stessi contratti-, e purché gli stessi rispettassero -al momento della stipula- i valori massimi di fascia ivi previsti, detti valori massimi (delle fasce di oscillazione di ciascuna zona) saranno da ritenersi in seguito aggiornati annualmente, nella misura della variazione dell'indice Istat.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui agli allegati B/1. B/2, B/3, B/4, B/5 e B premessa, subiranno, nei valori massimi, un aumento (a valere per l'intera durata contrattuale) nella misura del:

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui agli allegati B/1. B/2. B/3, B/4, B/5 e B premessa, subiranno, nel valore massimo, un aumento del DIECI per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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