Fra le seguenti organizzazioni:
Si conviene e si stipula quanto segue:
CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo della Provincia di Arezzo.
Il territorio di vari Comuni, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, comma
2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee, individuando, secondo
la categoria dei vari Comuni, le seguenti tre aree, così come da piantine
allegate:
omissis
Al fine di individuare l’appartenenza dell’immobile oggetto della locazione in una sub fascia, si terrà conto dei seguenti elementi caratteristici:
Dovrà essere applicata la sub fascia Minima per le unità immobiliari dotate
fino a cinque dei sopra specificati elementi.
Dovrà essere applicata la sub fascia Intermedia per le unità immobiliari dotate
di sei dei sopra specificati elementi.
Dovrà essere applicata la sub fascia Massima per le unità immobiliari che siano
dotate di oltre sei degli elementi sopra specificati.
Si collocano comunque nella sub fascia minima gli immobili a cui manca anche uno
solo degli elementi sotto indicati:
Per la determinazione del valore effettivo del canone di locazione da applicare caso per caso, nell’ambito del valore minimo e massimo così come sopra espresso, le parti terranno in considerazione le seguenti caratteristiche dell’unità abitativa:
I metri quadrati utili dell’unità abitativa sono calcolati sulla base della
sua superficie convenzionale di cui alla Legge 392/78, con la tolleranza del 5%
in più o in meno.
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna area dovranno
intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti,
nella misura della variazione dell’indice Istat.
Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata
dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
Nei comuni appartenenti alle categorie a), b) e c), per la fattispecie di
appartamenti inferiori a mq. 50 e finemente arredati, è previsto un aumento del
10 (dieci) per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili della categoria a) di cui all’art. 1, comma 2, lett. A), L.
431/98, e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di
cui sopra subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10 (dieci) per
cento, a valere per l’intera durata contrattuale, cumulabile con quello previsto
al comma precedente.
CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5, comma 1 della L. 431/98 e art. 2 del D.M. 30.12.2002)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo della Provincia di Arezzo.
Ai fini dell’art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno
atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle
parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce
di oscillazione.
Per il Comune di Arezzo saranno incrementati del 10% nella considerazione del
particolare valore strategico di detto Comune che è anche Capoluogo di provincia
e importante nodo di comunicazione.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti
calcolata secondo le modalità sopra specificate.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a
soddisfacimento, rispettivamente, dei proprietari e dei conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3, D.M. 31.12.2002)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito “dal territorio amministrativo della Provincia di Arezzo”.
Ai fini dell’art. 2 c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno
atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle
parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce
di oscillazione.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti
calcolata secondo le modalità sopra esposte.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98 le fasce di
oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un
aumento del 20% per cento a valere per l’intera durata contrattuale.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75 % della variazione
Istat.
Le associazioni che sottoscrivono l’Accordo fanno presente agli utilizzatori che
essi possono beneficiare dell’assistenza delle rispettive organizzazioni
sindacali, dei proprietari e dei conduttori, per la stipula dei vari tipi di
contratto.
Il presente Accordo verrà depositato presso le Segreterie generali dei Comuni
della Provincia di Arezzo, a cura delle Associazioni firmatarie, mediante
consegna o invio tramite raccomandata a.r..
Questo Accordo viene sottoscritto dalle seguenti Organizzazioni:
Letto, confermato e sottoscritto in Arezzo il 05.10.2004
Il presente Accordo è stato depositato presso il Comune di Arezzo il
21.10.2004 e protocollato al n. 127692.
Il presente Accordo è stato comunicato agli altri Comuni della Provincia con
lettera raccomandata il 7.10.2004.
Allegato: Elenco dei Comuni divisi per categoria
omissis
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.