Accordo per il territorio del comune di Aosta

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

I

Contratti concordati
(Art. 2, comma 3, Legge 431/98, Art. 1, D.M. 30.12.2002)

  1. Ai fini del presente accordo il centro abitato del comune di Aosta viene suddiviso in zone aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali e tipologie edilizie, come risulta dall'allegato A.
  2. Per ogni zona come sopra individuata vengono determinati un canone di locazione minimo ed uno massimo espressi in euro mensili al metro quadrato.
  3. La superficie dell'alloggio ai fini del calcolo del canone convenzionale è pari alla superficie interna al netto dei muri perimetrali, maggiorata delle seguenti percentuali relative agli elementi accessori: 80% box auto e/o posto macchina; 25% balconi, terrazzi, aree verdi di pertinenza, cantina e soffitta.
  4. Per ogni zona omogenea, come sopra individuata, vengono definite le fasce di oscillazione del canone secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare come risulta dall'elenco degli elementi qualificanti di cui all'allegato B.
  5. Per tutti gli immobili il canone di locazione convenzionale come sopra determinato potrà subire un incremento fino ad un massimo del 20% rispetto al valore massimo del canone, come calcolato in base ai criteri indicati nell'allegato B.
  6. Il canone mensile di locazione sarà aggiornata annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque, in misura non superiore al 75% della variazione ISTAT, a decorrere dal secondo anno di locazione e così di anno in anno.
  7. I contratti di locazione a canone convenzionato qui in esame, avranno durata minima di tre anni (oltreché rinnovarsi di un biennio ex Lege). Qualora i contraenti concordino durate superiori al triennio, per il primo periodo, il canone di locazione come sopra determinato potrà subire le seguenti variazioni in aumento: durata 4 anni + 2%, durata 5 anni + 3%, durata > 5 anni + 6%.
  8. In caso di interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari eseguiti dal proprietario il canone di locazione convenzionale potrà subire nel corso del contratto un incremento pari all'interesse legale sul capitale impiegato per i lavori.
  9. Ciascuna delle parti potrà adire per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione del presente contratto, nonchè in ordine all'esatta applicazione del presente accordo territoriale, anche riguardo al canone, ad una Commissione di Conciliazione stragiudiziale formata da due componenti scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo sulla base delle designazioni rispettivamente del conduttore e del locatore e, ove ritenuto necessario, da un terzo che svolgerà eventualmente funzioni di Presidente sulla base della scelta operata dagli altri due componenti, se gli stessi, di comune accordo, ritengono di nominarlo. Tale commissione non esclude la normale competenza dell'Autorità Giudiziaria.
  10. In caso di variazione dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, le parti, d'intesa con le Associazioni firmatarie del presente accordo territoriale, potranno rivedere il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione.
  11. Per gli oneri accessori le parti, salvo specifiche pattuizioni contrattuali individuali, fanno riferimento all'allegato C.

II

Contratti per uso transitorio
(Art. 5, comma 1, Legge 431/98 Art. 2, D.M. 30.12.2002)

  1. I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non inferiore ad 1 mese e non superiore a 18 mesi.
  2. Tali contratti sono stipulati per soddisfare ogni esigenza di carattere transitorio dei proprietari e/o dei conduttori, purchè espressamente indicata e motivata nel contratto stesso. L'esigenza transitoria del conduttore, dovrà essere, inoltre, comprovata da idonea documentazione (anche tramite autocertificazione) che dovrà essere allegata al contratto.
  3. I canoni di locazione relativi a detti contratti sono determinati con modalità analoghe a quanto previsto al capo I del presente accordo.

III

Contratti per studenti universitari
(Art. 5, comma 2 e 3, Legge 431/98, Art. 3, D.M. 30.12.2002)

  1. I contratti di locazione stipulati per soddisfare esigenze abitative degli studenti universitari iscritti a corsi di laurea, specializzazione o master, nel comune di Aosta, hanno durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi.
  2. Il contratto può essere sottoscritto da un singolo studente, da gruppi di studenti o da agenzie per il diritto allo studio.
  3. Il canone di locazione è individuato in modo analogo a quello previsto per i contratti di cui al capo II del presente accordo.

IV

Qualora i contratti di locazione, stipulati secondo il presente accordo territoriale, risultino controfirmati e ratificati da almeno una delle Associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini maggiormente rappresentative che abbiano sottoscritto il presente accordo, il Comune di Aosta ne riconoscerà tutti i vantaggi fiscali conseguenti senza che occorrano ulteriori controlli da parte dell'amministrazione comunale, così come la sottoscrizione delle parti sociali garantirà l'esatta applicazione dei patti concordati da parte dei contraenti. Per le ragioni di cui sopra, la sede per la stipula dei contratti di cui al presente accordo è quella di ciascun sindacato firmatario del presente accordo.

Leggono, confermano e sottoscrivono le Organizzazioni della proprietà immobiliare:

Uppi (Sandro Vigna)
Appc (Aurelio Amicosante)
Unioncasa (Domenico Aloisi)
Confedilizia (Giorgio Vola)

e degli inquilini:

Uniat (Gianna Sergi)
Sunia (Andrea Degani)
Sicet (Ermenegildo Paulon)
Savt casa (Claudio Apparenza)
Unione Naz. Inquilini Ass. (Enrico Fabbro)

Aosta, li 14 Dicembre 2004

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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