Accordo per il territorio del comune di Aosta
In attuazione della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del
decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
I
Contratti concordati
(Art. 2, comma 3, Legge 431/98, Art. 1, D.M. 30.12.2002)
- Ai fini del presente accordo il centro abitato del comune di Aosta viene
suddiviso in zone aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato,
dotazioni infrastrutturali e tipologie edilizie, come risulta dall'allegato
A.
- Per ogni zona come sopra individuata vengono determinati un canone di
locazione minimo ed uno massimo espressi in euro mensili al metro quadrato.
- La superficie dell'alloggio ai fini del calcolo del canone convenzionale è
pari alla superficie interna al netto dei muri perimetrali, maggiorata delle
seguenti percentuali relative agli elementi accessori: 80% box auto e/o
posto macchina; 25% balconi, terrazzi, aree verdi di pertinenza, cantina e
soffitta.
- Per ogni zona omogenea, come sopra individuata, vengono definite le fasce
di oscillazione del canone secondo le caratteristiche dell'edificio e
dell'unità immobiliare come risulta dall'elenco degli elementi qualificanti
di cui all'allegato B.
- Per tutti gli immobili il canone di locazione convenzionale come sopra
determinato potrà subire un incremento fino ad un massimo del 20% rispetto
al valore massimo del canone, come calcolato in base ai criteri indicati
nell'allegato B.
- Il canone mensile di locazione sarà aggiornata annualmente nella misura
contrattata dalle parti e comunque, in misura non superiore al 75% della
variazione ISTAT, a decorrere dal secondo anno di locazione e così di anno
in anno.
- I contratti di locazione a canone convenzionato qui in esame, avranno
durata minima di tre anni (oltreché rinnovarsi di un biennio ex Lege).
Qualora i contraenti concordino durate superiori al triennio, per il primo
periodo, il canone di locazione come sopra determinato potrà subire le
seguenti variazioni in aumento: durata 4 anni + 2%, durata 5 anni + 3%,
durata > 5 anni + 6%.
- In caso di interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari
eseguiti dal proprietario il canone di locazione convenzionale potrà subire
nel corso del contratto un incremento pari all'interesse legale sul capitale
impiegato per i lavori.
- Ciascuna delle parti potrà adire per ogni controversia che dovesse
insorgere in merito alla interpretazione del presente contratto, nonchè in
ordine all'esatta applicazione del presente accordo territoriale, anche
riguardo al canone, ad una Commissione di Conciliazione stragiudiziale
formata da due componenti scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni
firmatarie del presente accordo sulla base delle designazioni
rispettivamente del conduttore e del locatore e, ove ritenuto necessario, da
un terzo che svolgerà eventualmente funzioni di Presidente sulla base della
scelta operata dagli altri due componenti, se gli stessi, di comune accordo,
ritengono di nominarlo. Tale commissione non esclude la normale competenza
dell'Autorità Giudiziaria.
- In caso di variazione dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto
al momento della stipula del contratto, le parti, d'intesa con le
Associazioni firmatarie del presente accordo territoriale, potranno rivedere
il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi
compreso l'eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione.
- Per gli oneri accessori le parti, salvo specifiche pattuizioni
contrattuali individuali, fanno riferimento all'allegato C.
II
Contratti per uso transitorio
(Art. 5, comma 1, Legge 431/98 Art. 2, D.M. 30.12.2002)
- I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non inferiore
ad 1 mese e non superiore a 18 mesi.
- Tali contratti sono stipulati per soddisfare ogni esigenza di carattere
transitorio dei proprietari e/o dei conduttori, purchè espressamente
indicata e motivata nel contratto stesso. L'esigenza transitoria del
conduttore, dovrà essere, inoltre, comprovata da idonea documentazione
(anche tramite autocertificazione) che dovrà essere allegata al contratto.
- I canoni di locazione relativi a detti contratti sono determinati con
modalità analoghe a quanto previsto al capo I del presente accordo.
III
Contratti per studenti universitari
(Art. 5, comma 2 e 3, Legge 431/98, Art. 3, D.M. 30.12.2002)
- I contratti di locazione stipulati per soddisfare esigenze abitative degli
studenti universitari iscritti a corsi di laurea, specializzazione o master,
nel comune di Aosta, hanno durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi.
- Il contratto può essere sottoscritto da un singolo studente, da gruppi di
studenti o da agenzie per il diritto allo studio.
- Il canone di locazione è individuato in modo analogo a quello previsto per
i contratti di cui al capo II del presente accordo.
IV
Qualora i contratti di locazione, stipulati secondo il presente
accordo territoriale, risultino controfirmati e ratificati da almeno una delle
Associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini maggiormente
rappresentative che abbiano sottoscritto il presente accordo, il Comune di Aosta
ne riconoscerà tutti i vantaggi fiscali conseguenti senza che occorrano
ulteriori controlli da parte dell'amministrazione comunale, così come la
sottoscrizione delle parti sociali garantirà l'esatta applicazione dei patti
concordati da parte dei contraenti. Per le ragioni di cui sopra, la sede per la
stipula dei contratti di cui al presente accordo è quella di ciascun sindacato
firmatario del presente accordo.
Leggono, confermano e sottoscrivono le Organizzazioni della
proprietà immobiliare:
Uppi (Sandro Vigna)
Appc (Aurelio Amicosante)
Unioncasa (Domenico Aloisi)
Confedilizia (Giorgio Vola)
e degli inquilini:
Uniat (Gianna Sergi)
Sunia (Andrea Degani)
Sicet (Ermenegildo Paulon)
Savt casa (Claudio Apparenza)
Unione Naz. Inquilini Ass.
(Enrico Fabbro)
Aosta, li 14 Dicembre 2004
Per maggiori
informazioni, per avere i Contratti e gli allegati,
rivolgersi alla
Sede SICET della propria città.
HOME