Sottoscritto il 15.12.2005
DA
(Associazioni degli inquilini) ANIA, ASSOCASA, FEDER.CASA, SICET, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI
E
(Associazioni della proprietà) APPC, ARPE, ASPPI, CONFAPPI, UPPI
PREMESSA
Le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della proprietà della provincia di Roma, riunite in attuazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 30/12/2002 per la definizione dell’Accordo territoriale Legge 431/98;
depositano in data odierna l’Accordo per la Città di Anzio con i relativi allegati, considerando l’impegno assunto dal Comune di Anzio di adottare l’aliquota ICI al 2 per mille per l’intera durata contrattuale (a partire da un minimo di 3 (tre) anni più proroga di legge).
ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI ANZIO
In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze in data 30-12-2002
CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Anzio.
Il territorio del Comune viene suddiviso in 165 zone omogenee come da allegato A,
individuate dalle Agenzie per il Territorio.
Per le zone omogenee come sopra individuate, vengono definite e riportate nello
stesso allegato le fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq. mensile.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo gli allegati
contratti-tipo (allegati B e B1), recante altresì – come col presente Accordo formalmente
si conviene – le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della
variazione Istat.
Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti
all’interno della fascia di oscillazione di cui all’allegato A e sulla base degli
elementi oggettivi di cui all’allegato D. Per quanto attiene alla ripartizione degli
oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente
Accordo approvano la tabella come da allegato E.
I metri quadrati dell’unità immobiliare è data dalla somma dei seguenti elementi:
La superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 70%.
Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. la superficie
è aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq.
Per gli alloggi con superficie interna compresa inferiore a 46 mq. la superficie
è aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6.
I suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 236
del 18/6/1987.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce di
oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà
nei valori minimo e massimo un aumento del 15% a valere per l’intera durata contrattuale.
Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente,
ove ricorrente.
Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato,
e con elettrodomestici completamente funzionanti, i valori delle subfasce potranno
aumentare fino ad un massimo del 20%.
Il valore degli immobili accatastati come ville (A/10) o villini (A/7) potrà essere
aumentato fino ad un massimo del 20%.
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti di cui al titolo,
è costituito dal territorio del Comune di Anzio.
Le OO.SS. stipulanti si danno atto che il canone dei contratti individuali di tipo
transitorio sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e
massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati per le zone
del Comune di Anzio, con un incremento percentuale sino ad un massimo del
15%.
Tale incremento non si applicherà per i contratti riferiti agli studenti universitari
e/o equiparati.
Per i contratti in epigrafe – per i quali le Organizzazioni stipulanti concordano
l’applicazione della medesima Tabella degli oneri accessori di cui sub I) – vengono
individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze
dei proprietari e dei conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (D e D1).
Letto, confermato e sottoscritto in data 15 dicembre 2005 dalle Organizzazioni stipulanti:
Assocasa – Ania – Federcasa – Sicet – Sunia – Uniat – Unione Inquilini – Appc – Arpe – Asppi – Confappi – Uppi.
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.