Ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 ed in attuazione dell’accordo nazionale presentato in data 6 settembre 2002 e recepito nel Decreto 30 dicembre 2002 del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
LE ORGANIZZAZIONI
SUNIA | Rappresentata dal Segretario Giovanni Meli |
UNIAT | Rappresentata dal Segretario Giuseppe Corallo |
SICET | Rappresentata dal Segretario Emanuele Buongiorno |
CONFEDILIZIA | Rappresentata dal Presidente Dr. Gabriele Damanti |
FEDERPROPRIETA’ | Rappresentata dal Presidente Avv. Maria Grazia Crescione |
convengono e stipulano il seguente accordo che riguarda i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo posti nel territorio del Comune di Ragusa:
CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI
Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art 2 comma 3 e D.M. 20 dicembre 2002 art. 1
ARTICOLO 1
L’accordo
ha valore per tutto il territorio del Comune di Ragusa, suddiviso in 15 Microzone
approvate con delibera n.72 del 17.11.1999 dal Consiglio Comunale.
Acquisite le informazioni concernenti la determinazione delle microzone di cui sopra
e i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare, si è proceduto alla determinazione
del canone mensile e per metro quadrato utile.
ARTICOLO 2
Per
ogni zona omogenea, di cui all’art.1, vengono definite le fasce di oscillazioni
entro cui dovrà essere collocato il canone di locazione effettivo di ogni singola
unità.
Le fasce di oscillazioni sono riportate nell’ ALLEGATO “C”.
ARTICOLO 3
Le
parti stipuleranno i contratti di locazione individuali esclusivamente secondo
gli ALLEGATI A, B, C, D, E, F. del Decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
Per la ripartizione degli oneri accessori, le parti faranno applicazione dell’ALLEGATO
“G” di cui al decreto 30 dicembre 2002 sopra specificato.
ARTICOLO 4
I canoni relativi ai contratti di locazione di durata superiore ai tre anni avranno le seguenti maggiorazioni rispetto alle corrispondenti fasce di oscillazione di cui all’art. 2:
ARTICOLO 5
Il canone di locazione, determinato mediante l’applicazione dei criteri di cui agli articoli precedenti e aventi per oggetto immobili completamente ammobiliati, potrà aumentare fino ad un massimo del 10 per cento rispetto a ciascuna fascia di riferimento.
ARTICOLO 6
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. A, della legge 431/98, le fasce di oscillazioni dei canoni di cui all’ ALLEGATO “C” potranno subire nei valori minimi e massimi un aumento del 10 per cento. Tale aumento è cumulabile con quello della fattispecie di cui al precedente articolo 5.
ARTICOLO 7
I canoni di locazione, determinati mediante l’applicazione dei criteri di cui agli articoli precedenti, potranno essere aggiornati, dopo il primo anno e con cadenza annuale, nella misura non superiore al 75 per cento della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
ARTICOLO 8
In caso di vendita dell’immobile locato, al proprietario dell’immobile è attribuita la facoltà di concedere il diritto di prelazione al conduttore, da esercitare con le modalità previste dagli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392.
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA
Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art 5 comma 1 e D.M. 30 dicembre 2002 art 2
ARTICOLO 9
Il
contratto tipo di locazione ad uso abitativo di natura transitoria non può avere
una durata inferiore a un mese e superiore a diciotto mesi. La transitorietà del
contratto è individuata nella sussistenza di una delle esigenze, come sotto specificate,
in capo anche ad una sola delle parti contraenti:
ESIGENZE DEL PROPRIETARIO:
ESIGENZE DELL’INQUILINO:
La transitorietà del contratto potrà essere motivata da qualsiasi altra esigenza
specifica del conduttore o del locatore collegata ad un evento a data certa ed espressamente
indicata nel contratto.
I motivi della transitorietà debbono essere dichiarati e provati con opportuna documentazione
da allegare al contratto.
E’ fatto obbligo al locatore di confermare, a mezzo raccomandata a.r. e prima della
scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.
In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze
della transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata
prevista dall’art 2, comma 1 della legge 9 dicembre 1998.
Il canone di locazione è individuato all’interno delle fasce di oscillazioni di
cui all’ALLEGATO “C”, con la possibilità di variazione fino ad un massimo del 10
per cento, oltre all’aumento previsto per gli immobili totalmente ammobiliati
CONTRATTI
PER STUDENTI UNIVERSITARI
Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 5 comma 2 e D.M. 30 dicembre 2002 art. 3
ARTICOLO 10
La
tipologia contrattuale di cui al presente articolo è utilizzabile solo dagli studenti
iscritti all’Università di Ragusa ma residenti in altri comuni. Tale condizione
deve essere dichiarata nel contratto, al quale và pure allegata la dichiarazione
dell’Istituto universitario attestante l’iscrizione al relativo corso.
La durata contrattuale và da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e il
contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti,
o dalle agenzie per il diritto allo studio.
Il canone di locazione dei contratti per studenti fuori sede è individuato all’interno
delle fasce di oscillazioni di cui all’ALLEGATO “C”.
ARTICOLO 11
Per
ogni controversia che possa sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione
dei contratti oggetto del presente Accordo, ciascuna parte può richiedere, prima
di adire l’autorità giudiziaria, la pronunzia della Commissione di conciliazione
stragiudiziale, di cui all’art 6 del Decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, meglio specificata nei tipi di contratto.
Le eventuali variazioni dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare
locata, saranno oggetto di valutazione da parte del tavolo composto dalle organizzazioni
firmatarie del presente Accordo.
ARTICOLO 12
Ove si rendesse necessario, le organizzazioni firmatarie del presente accordo individueranno le compagnie assicurative, gli enti privatizzati e i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, intendendosi per tali quelle specificate dall’art. 1 comma 5 del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con tali soggetti potranno esser stipulati accordi integrativi.
ARTICOLO 13
Con i due unici enti previdenziali, INAIL e INPDAP, che nel territorio di Ragusa posseggono immobili che concedono in locazione, si potranno stipulare accordi integrativi, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 commi 6 e 7 del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
ARTICOLO 14
Ai
contratti di locazione agevolati art 2 comma 3 legge 431/98, nonché ai contratti
per studenti universitari art 5 comma 2 legge 431/98, si applicano le agevolazioni
fiscale di cui all’articolo 2 comma 4 e articolo 8 della legge 431/98. Ai conduttori
spetta una detrazione fiscale ai fini IRPEF, così come determinata dall’art. 5 comma
4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.
Le Organizzazioni firmatarie si impegnano a fare le dovute pressione, nei confronti
dell’Amministrazione comunale di Ragusa, al fine di ottenere, nel rispetto dell’art
2, comma 4, della legge 431/98, una aliquota ICI più favorevole per i proprietari
che concedono in locazione immobili alle condizioni definite dal presente Accordo.
Parimenti proporranno, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio comunale, l’applicazione
di una aliquota ICI maggiore limitatamente agli immobili non locati, per i quali
non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
ARTICOLO 15
Il presente accordo sarà depositato presso il comune di Ragusa.
Ragusa, lì 09 dicembre 2003
Letto, confermato e sottoscritto
Per il SUNIA | Giovanni Meli | Firmato |
Per l’UNIAT | Giuseppe Corallo | Firmato |
Per il SICET | Emanuele Bongiorno | Firmato |
Per la CONFEDILIZIA | Dr. Gabriele Damanti | Firmato |
Per la FEDERPROPRIETÀ | Avv. M. G. Criscione | Firmato |
ELENCO E ALLEGATI ALL’ACCORDO TERRITORIALE DI RAGUSA
I contratti di locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i “contratti tipo” allegati al Decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che saranno depositati presso il comune di Ragusa unitamente alla Tabella oneri accessori e all’Accordo territoriale sottoscritto. |
IL
PRESENTE ACCORDO E’ STATO DEPOSITATO
PRESSO IL COMUNE DI RAGUSA
IL 17 . 12 . 2003
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.