Accordo per il territorio del comune di Ragusa

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 ed in attuazione dell’accordo nazionale presentato in data 6 settembre 2002 e recepito nel Decreto 30 dicembre 2002 del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,

LE ORGANIZZAZIONI

SUNIA Rappresentata dal Segretario Giovanni Meli
UNIAT Rappresentata dal Segretario Giuseppe Corallo
SICET Rappresentata dal Segretario Emanuele Buongiorno
CONFEDILIZIA Rappresentata dal Presidente Dr. Gabriele Damanti
FEDERPROPRIETA’ Rappresentata dal Presidente Avv. Maria Grazia Crescione

convengono e stipulano il seguente accordo che riguarda i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo posti nel territorio del Comune di Ragusa:

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI
Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art 2 comma 3 e D.M. 20 dicembre 2002 art. 1

ARTICOLO 1

L’accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Ragusa, suddiviso in 15 Microzone approvate con delibera n.72 del 17.11.1999 dal Consiglio Comunale.
Acquisite le informazioni concernenti la determinazione delle microzone di cui sopra e i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare, si è proceduto alla determinazione del canone mensile e per metro quadrato utile.

 

ARTICOLO 2

Per ogni zona omogenea, di cui all’art.1, vengono definite le fasce di oscillazioni entro cui dovrà essere collocato il canone di locazione effettivo di ogni singola unità.
Le fasce di oscillazioni sono riportate nell’ ALLEGATO “C”.

 

ARTICOLO 3

Le parti stipuleranno i contratti di locazione individuali esclusivamente secondo gli ALLEGATI A, B, C, D, E, F. del Decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per la ripartizione degli oneri accessori, le parti faranno applicazione dell’ALLEGATO “G” di cui al decreto 30 dicembre 2002 sopra specificato.

 

ARTICOLO 4

I canoni relativi ai contratti di locazione di durata superiore ai tre anni avranno le seguenti maggiorazioni rispetto alle corrispondenti fasce di oscillazione di cui all’art. 2:

 

ARTICOLO 5

Il canone di locazione, determinato mediante l’applicazione dei criteri di cui agli articoli precedenti e aventi per oggetto immobili completamente ammobiliati, potrà aumentare fino ad un massimo del 10 per cento rispetto a ciascuna fascia di riferimento.

 

ARTICOLO 6

Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. A, della legge 431/98, le fasce di oscillazioni dei canoni di cui all’ ALLEGATO “C” potranno subire nei valori minimi e massimi un aumento del 10 per cento. Tale aumento è cumulabile con quello della fattispecie di cui al precedente articolo 5.

 

ARTICOLO 7

I canoni di locazione, determinati mediante l’applicazione dei criteri di cui agli articoli precedenti, potranno essere aggiornati, dopo il primo anno e con cadenza annuale, nella misura non superiore al 75 per cento della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

 

ARTICOLO 8

In caso di vendita dell’immobile locato, al proprietario dell’immobile è attribuita la facoltà di concedere il diritto di prelazione al conduttore, da esercitare con le modalità previste dagli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA
Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art 5 comma 1 e D.M. 30 dicembre 2002 art 2

ARTICOLO 9

Il contratto tipo di locazione ad uso abitativo di natura transitoria non può avere una durata inferiore a un mese e superiore a diciotto mesi. La transitorietà del contratto è individuata nella sussistenza di una delle esigenze, come sotto specificate, in capo anche ad una sola delle parti contraenti:
ESIGENZE DEL PROPRIETARIO:

ESIGENZE DELL’INQUILINO:


La transitorietà del contratto potrà essere motivata da qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore o del locatore collegata ad un evento a data certa ed espressamente indicata nel contratto.
I motivi della transitorietà debbono essere dichiarati e provati con opportuna documentazione da allegare al contratto.
E’ fatto obbligo al locatore di confermare, a mezzo raccomandata a.r. e prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.
In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze della transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall’art 2, comma 1 della legge 9 dicembre 1998.
Il canone di locazione è individuato all’interno delle fasce di oscillazioni di cui all’ALLEGATO “C”, con la possibilità di variazione fino ad un massimo del 10 per cento, oltre all’aumento previsto per gli immobili totalmente ammobiliati

 

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 5 comma 2 e D.M. 30 dicembre 2002 art. 3

ARTICOLO 10

La tipologia contrattuale di cui al presente articolo è utilizzabile solo dagli studenti iscritti all’Università di Ragusa ma residenti in altri comuni. Tale condizione deve essere dichiarata nel contratto, al quale và pure allegata la dichiarazione dell’Istituto universitario attestante l’iscrizione al relativo corso.
La durata contrattuale và da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti, o dalle agenzie per il diritto allo studio.
Il canone di locazione dei contratti per studenti fuori sede è individuato all’interno delle fasce di oscillazioni di cui all’ALLEGATO “C”.

 

ARTICOLO 11

Per ogni controversia che possa sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione dei contratti oggetto del presente Accordo, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l’autorità giudiziaria, la pronunzia della Commissione di conciliazione stragiudiziale, di cui all’art 6 del Decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, meglio specificata nei tipi di contratto.
Le eventuali variazioni dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare locata, saranno oggetto di valutazione da parte del tavolo composto dalle organizzazioni firmatarie del presente Accordo.

 

ARTICOLO 12

Ove si rendesse necessario, le organizzazioni firmatarie del presente accordo individueranno le compagnie assicurative, gli enti privatizzati e i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, intendendosi per tali quelle specificate dall’art. 1 comma 5 del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con tali soggetti potranno esser stipulati accordi integrativi.

 

ARTICOLO 13

Con i due unici enti previdenziali, INAIL e INPDAP, che nel territorio di Ragusa posseggono immobili che concedono in locazione, si potranno stipulare accordi integrativi, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 commi 6 e 7 del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

ARTICOLO 14

Ai contratti di locazione agevolati art 2 comma 3 legge 431/98, nonché ai contratti per studenti universitari art 5 comma 2 legge 431/98, si applicano le agevolazioni fiscale di cui all’articolo 2 comma 4 e articolo 8 della legge 431/98. Ai conduttori spetta una detrazione fiscale ai fini IRPEF, così come determinata dall’art. 5 comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Le Organizzazioni firmatarie si impegnano a fare le dovute pressione, nei confronti dell’Amministrazione comunale di Ragusa, al fine di ottenere, nel rispetto dell’art 2, comma 4, della legge 431/98, una aliquota ICI più favorevole per i proprietari che concedono in locazione immobili alle condizioni definite dal presente Accordo. Parimenti proporranno, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio comunale, l’applicazione di una aliquota ICI maggiore limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

 

ARTICOLO 15

Il presente accordo sarà depositato presso il comune di Ragusa.

Ragusa, lì 09 dicembre 2003

Letto, confermato e sottoscritto

Per il SUNIA Giovanni Meli Firmato
Per l’UNIAT Giuseppe Corallo Firmato
Per il SICET Emanuele Bongiorno Firmato
Per la CONFEDILIZIA Dr. Gabriele Damanti Firmato
Per la FEDERPROPRIETÀ Avv. M. G. Criscione Firmato

ELENCO E ALLEGATI ALL’ACCORDO TERRITORIALE DI RAGUSA

I contratti di locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i “contratti tipo” allegati al Decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che saranno depositati presso il comune di Ragusa unitamente alla Tabella oneri accessori e all’Accordo territoriale sottoscritto.

IL PRESENTE ACCORDO E’ STATO DEPOSITATO
PRESSO IL COMUNE DI RAGUSA
IL 17 . 12 . 2003

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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