premesso
Che in attuazione dell'art.2 comma 3 della L.431/98 e del d. m. 30/12/2002
si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la definizione
del contratto agevolato relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo
a canone agevolato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo
accordo ed impegno a ritrovarsi a cadenza annuale.
Che il Comune della Spezia stabilirà in delibera che l’aliquota
e/o la detrazione ICI di favore, per i contratti agevolati, è subordinata
alla presentazione di una attestazione che certifichi la congruità
del canone e il rispetto di ogni normativa afferente ai contratti qui
disciplinati, rilasciata dalla Commissione di Conciliazione di cui al
presente accordo.
Fra le seguenti organizzazioni:
SUNIA, SICET, UNIAT, SAI, UI,
e
CONFEDILIZIA, UPPI, APPC,
si conviene e stipula quanto segue:
CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)
L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune della Spezia.
Il
territorio del Comune della Spezia, tenuto presente quanto disposto dall'art.
1, c. 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in cinque aree omogenee
definite microzone, come da ALLEGATO A, corrispondenti
a tutto il territorio soggetto all’amministrazione del Comune della
Spezia come da disegno n 5064 cat 1/d del 09/03/1999 tav.1b
I confini tra le aree omogenee si intendono tracciati sulla linea di mezzeria
delle strade.
Per le aree omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce
di oscillazione dei canoni come da ALLEGATO B.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di cui all’allegato B e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat per le famiglie di operai ed impiegati.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni per il primo periodo, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi,un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni;del 8% per i contratti di durata di cinque anni ed oltre , a valere per l’intera durata contrattuale ivi compreso anche l’ulteriore periodo di due anni successivo al primo di durata di 4,5 o oltre anni.
Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento fino al 30 per cento, a valere per l'intera durata contrattuale.
Gli
accordi integrativi per le grandi proprietà (compagnie assicurative,enti
privatizzati o soggetti giuridici o fisici detentori di oltre 100 unità
immobiliari destinati ad uso abitativo ubicate in modo diffuso e frazionato
sul territorio nazionale) hanno validità se stipulati fra le organizzazioni
sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto
l’accordo territoriale ex DM 30/12/2002 Gazzetta Ufficiale 85 dello
11/04 /2003 S. O. n°59.
Spese
condominiali:
per la ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore
le parti faranno riferimento alla tabella ALLEGATO C
Resta in ogni caso inteso che per quanto non espressamente previsto si
fa riferimento agli articoli 9 e 10 della legge 392/78 e agli usi locali.
TIPO
DI CONTRATTO
i contratti di locazione di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge
431/98 dovranno essere stipulati sulla base del tipo di contratto ALLEGATO
D ed ALLEGATO E di cui al D.M. 30.12.2002 Gazzetta
Ufficiale 85 dell’ 11/04 /2003 S. O. n°59 indicati come allegato
a e b nel suddetto D.M.
CONTRATTI
TRANSITORI
(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)
L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune della Spezia.
Ai fini dell'art 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune della Spezia(allegato B ) incrementati fino ad un massimo del 10%,tale incremento potrà raggiungere il 15% per gli alloggi ubicati nella microzona 1 subzona 1.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% in più o in meno.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento delle esigenze, rispettivamente, di proprietari e conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari
Fattispecie di esigenze dei conduttori
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
Tipo di contratto
I contratti di locazione di cui sall’art 5 comma 2 della legge 431 del 9/12/98 dovranno essere stipulati sulla base del tipo di contratto allegato F e G di cui al D:M: 30/12/2002 g.u 85 del 11/4/2003 s.o 59 indicate come allegati C e D nello stesso decreto.
Il presente Accordo è stato depositato presso la Segreteria Generale del Comune della Spezia in data................................
Commissione
di conciliazione
Ciascuna parte può rivolgersi per ogni controversia che dovesse
sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione dei contratti sottoscritti
in base al presente Accordo Territoriale,prima di adire l’Autorità
giudiziaria,anche a riguardo del canone,alla commissione di conciliazione
composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle
rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla
base delle designazioni,rispettivamente del locatore e del conduttore
ed un terzo che svolge funzioni di presidente sulla base della scelta
operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano
di nominarlo.
La Commissione determinerà la propria decisione nel termine perentorio
di sessanta giorni dalla data di richiesta.
E’ altresì nella facoltà di ciascuna parte ricorrere
alla Commissione di conciliazione affinché attesti la rispondenza
del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento.
Durata
dell’Accordo:
il presente accordo territoriale ha validità di tre anni a
decorrere dal deposito presso il Comune della Spezia. Le Organizzazioni
Sindacali firmatarie stabiliscono sin d’ora che il presente accordo
potrà essere oggetto di riesame, modifica, integrazione annualmente.
Nel caso in cui non si verifichi l’incontro di cui al precedente
capoverso le fascie di oscillazione
di cui all’allegato B,a decorrere dal secondo anno verranno aggiornate
nella
misura del 100% della variazione assoluta accertata dall’Istat per
le famiglie di operai
impiegati.
Letto,confermato e sottoscritto
Dalle
organizzazioni stipulanti:
Associazioni proprietari di casa:
CONFEDILIZIA(Renato Oldoini) | .................................................. |
UPPI(Norberto Baggiani) | .................................................. |
APPC(Flavio Maccione) | .................................................. |
Sindacati Inquilini | |
SUNIA (Franco Bravo) | .................................................. |
SICET (Mario Ricco) | .................................................. |
UNIAT (Simone Russi) | .................................................. |
SAI (Romina Corrodano) | .................................................. |
UI (Walter Zilioli) | .................................................. |
La Spezia, 10 giugno 2003
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria cittą.