Fra le seguenti organizzazioni:
CONFEDILIZIA in persona del dott. Michele Zaniboni;
A.P.P.C. in persona della Sig.ra Luciana Naso;
U.P.P.I. in persona del rag. Livio Cozzio;
S.U.N.I.A. in persona della dott.ssa Elisabetta Frizzera
S.I.C.E.T. nelle persone del prof. Lino Giannini e del Sig. Marco Vanzo;
U.N.I.A.T. in persona del Sig. Raffaele Merlo,
si conviene e stipula quanto segue.
CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)
L'ambito d’applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è
costituito dal territorio amministrativo dei Comuni di ROVERETO, RIVA DEL GARDA,
ARCO E PERGINE VALSUGANA.
I territorio dei citati comuni, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, c.
2, del D.M. 30.12.2002, vengono suddivise in aree omogenee, come da allegati
A (piante delle città) ove non sono evidenziate altresì zone di particolare
pregio e/o di particolare degrado. Alle linee di confine delle singole zone, verrà
applicata la zona di livello superiore per entrambi i lati della strada. Qualora
un edificio abbia due o più entrate appartenenti a differenti zone, s’applicheranno
i valori relativi alla zona di livello superiore.
Per le aree omogenee e le zone, come sopra individuate, vengono definite le fasce
d’oscillazione dei canoni come da allegato B.
Ad ogni scadenza annuale deI presente Accordo, le Organizzazioni sindacali firmatarie
valuteranno, congiuntamente, l’opportunità di aggiornare le fasce d’oscillazione
dei canoni di cui all’allegato “B”.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata
secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
con una tolleranza del 5 (cinque) per cento in più o in meno.
Il canone mensile di locazione d’ogni singola unità immobiliare sarà determinato
dalle parti, anche in relazione alla vetustà e allo stato di conservazione dell’immobile
locato, all'interno delle fasce d’oscillazione di cui all'allegato B e sarà
aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore
al 75% della variazione Istat.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore
a tre anni, le fasce d’oscillazione dei canoni di cui all'allegato B subiranno,
nei valori minimi e massimi, un aumento del 2 per cento per i contratti di
durata di quattro anni, del 4 per cento per i contratti di durata di cinque
anni e del 6 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere
per l'intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce d’oscillazione
di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento
del 15 per cento a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento
sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)
L'ambito d’applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è
costituito dal territorio amministrativo dei Comuni di ROVERETO, RIVA DEL GARDA,
ARCO e PERGINE VALSUGANA.
Per i contratti in epigrafe, aventi durata da 1 a 18 mesi, vengono individuate,
a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente,
di proprietari e conduttori.
Fattispecie d’esigenze dei proprietari
Fattispecie d’esigenze dei conduttori
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3, D.M. 31.12.2002)
L'ambito d’applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal solo territorio amministrativo del Comune di ROVERETO e
comuni ad esso limitrofi (Ala, Folgaria, Isera, Mori, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa,
Villa Lagarina, Volano).
Le fasce d’oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono
individuate, per le zone e aree del Comune di ROVERETO indicate nell’allegato
A, come da allegato B, incrementate del 25 per cento. Detto
aumento è giustificato dall’immobile completamente arredato e corredato e dalla
presenza di più conduttori.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata
secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Per gl’immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce d’oscillazione
come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento ulteriore
del 15 per cento a valere per l'intera durata contrattuale.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.
Le Organizzazioni firmatarie s’impegnano a prestare assistenza, se richiesta,
alla stipulazione dei contratti ai sensi del presente Accordo ed eventualmente a
siglare i contratti medesimi. S’impegnano inoltre ad istituire le Commissioni di
conciliazione di cui all’art. 6 del D.M. 30.12.2002, in particolare anche ai fini
dell’attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo dei contratti,
al presente Accordo.
I presenti Accordi resteranno in vigore fino alla stipula di altri, a seguito dell’emanazione
di un nuovo D.M. di recepimento della Convenzione nazionale sostitutiva delle precedenti.
Gli stessi verranno depositati presso le Segreterie generali dei rispettivi Comuni
a cura delle Organizzazioni firmatarie, mediante consegna o invio tramite raccomandata
a.r. .
Allegati:
Letto, confermato e sottoscritto in data 16 luglio 2003 dalle Organizzazioni stipulanti:
CONFEDILIZIA - A.P.P.C. - U.P.P.I.
S.U.N.I.A. - S.I.C.E.T. - U.N.I.A.T.
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.