Accordo per il territorio del comune di Vicenza

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

 

Ai sensi di quanto disposto dagli art. 2, comma 5 e art. 5 della Legge 431/98 ed in attuazione dell’accordo Nazionale sottoscritto delle Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori in data 8 febbraio 1999 e recepito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30/12/2002 pubblicato nella G.U. n. 85 del 11/4/2003, le seguenti Organizzazioni Sindacali degli Inquilini:

S.U.N.I.A.
S.I.C.E.T.
U.N.IA.T.
CONIAV
FEDERCASA

E le organizzazioni della proprietà

CONFEDILIZIA Associazione Proprietà Edilizia
UPPI
ANPE FEDERCASA
ASPPI

 

Stipulano e sottoscrivono il presente accordo territoriale che, ai sensi del D.M. 30/12/2002 di cui sopra, va ad integrare le clausole dei contratti tipo, allegati al testè citato provvedimento, ai sensi rispettivamente:

dell’art. 15 dell’allegato A, locazione abitativa agevolata
dell’art. 21 dell’allegato B, locazione abitativa agevolata
dell’art. 17 dell’allegato C, locazione abitativa di natura transitoria
dell’art. 24 dell’allegato D, locazione abitativa di natura transitoria
dell’art. 16 dell’allegato E, locazione abitativa per studenti universitari
dell’art. 23 dell’allegato F, locazione abitativa per studenti universitari
 

CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2 comma 3 L. 431/ 98 e art. 1 D.M. 30/12/2002)

 

1) ZONE

Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Vicenza suddiviso nelle zone omogenee di seguito indicate riferite alla tavola, (Allegato A), predisposta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza ed individuate come segue:

Omissis

 Per gli immobili siti nelle linee di confine e nei fogli contrassegnati con asterisco dove sia dubbia la zona di competenza e nei casi sopra individuati si fa riferimento allo Stradario approvato dal Comune di Vicenza con delibera n. 163 del 30/10/1968 compresa nell’allegato A, correlando i seguenti coefficienti alle corrispondenti zone

Omissis

 

2) FASCE

I valori di oscillazione per ogni zona omogenea di cui al punto 1) all’interno dei quali dovranno collocarsi i canoni di locazione sono quelli concordati dalle Organizzazioni Sindacali ed indicati nelle tabelle A, B, C, D riportate nell’allegato 1.
Le fasce sono individuate per territorio, riprendendo la ripartizione in zone, e per superficie delle abitazioni.
L’aggiornamento dei valori delle tabelle avverrà il terzo anno di vigenza dell’accordo territoriale in misura del 50% dell’aggiornamento ISTAT relativo all’anno medesimo.

 

3) SUBFASCE

Per la definizione ai sensi dell’art. 1 comma 4 del succitato Decreto Ministeriale del 30/12/2002 del canone effettivo collocato tra il valore minimo e massimo delle fasce di oscillazione, per ognuna delle quattro zone indicate al punto 1) del presente Accordo Territoriale, sono state individuate tre subfasce di oscillazione dei valori dei canoni di locazione (superiore, medio, inferiore) indicate nelle tabelle A, B, C, D di cui all’allegato 1.

 

4) PARAMETRI

Per l’inserimento dell’unità abitativa nelle sub fasce dovrà essere utilizzato lo schema di parametrazione che individua gli elementi caratterizzanti propri dell’alloggio nell’allegato 2.

 

5) ALLOGGI DEGRADATI

Le abitazioni che presentino almeno due o più situazioni di seguito indicate sono considerate degradate:

  1. Assenza di impianto di riscaldamento
  2. Assenza di bagni e servizi all’interno dell’abitazione
  3. Presenza di muffe, infiltrazioni umidità permanente per una superficie uguale o superiore a due terzi.

In tal caso la suddetta abitazione non potrà rientrare tra gli alloggi da locare con contratto a canone concordato.

 

6) SUPERFICIE LOCATIVA

Il valore unitario concordato dalle parti sulla base degli elementi contenuti nei precedenti articoli dovrà essere applicato alla superficie convenzionale locativa dell’alloggio calcolata secondo i criteri ed il metodo già contenuto nell’art. 13 L. 392/78.

 

7) ALLOGGI AMMOBILIATI

Gli alloggi con mobilio, compresi gli elettrodomestici di uso comune in una famiglia media, arredati interamente potranno essere locati a canone incrementato del 15% rispetto quanto dovuto secondo l’intesa territoriale. Per le abitazioni semi arredate l’integrazione sarà dell’8%. Una abitazione con più di due vani si intende semi arredata quando l’arredamento è completo almeno in cucina e in una camera.
Ove il mobilio sia in cattivo stato di manutenzione le maggiorazioni saranno dimezzate.

 

8) DURATA

I contratti di locazione a canone concertato di cui all’art. 2 comma 3 e dell’art. 4 della L. 431/98 e all’art. 1 comma 11 del D.M. 30/12/2002 avranno durata minima di tre anni, come previsto dall’art. 2 comma 5 della L. 431/1998, e si rinnoveranno automaticamente in assenza di comunicazione di recesso ed in ogni caso secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 5 della legge 431/98.

 

9) TIPO DI CONTRATTO

I Contratti di locazione individuati dal 3° comma dell’art. 2 della L. 431/1998 dovranno essere stipulati utilizzando il contratto tipo A del D.M. 30/12/2002, più volte citato, integrato con le norme stabilite nel presente accordo territoriale che disciplinano aspetti contrattuali non previsti dal D.M. di cui ora, dai contratti tipo ad esso allegati, dalle leggi 392/1978 e 431/1998, dal codice civile, dagli usi locali. Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare viene determinato dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi previsti ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), e negli allegati 1A, 1B, 1C, 1D e 2 del presente accordo.
Il canone potrà essere aggiornato nella misura del 75% dell’incremento ISTAT annuale del costo vita di famiglie di operai ed impiegati, a far data dal secondo anno locativo e comunque dal mese successivo a quello della richiesta con raccomandata A.R.

 

10) SPESE CONDOMINIALI

La tabella “G” degli oneri accessori, come allegata al D.M. 30/12/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verrà recepita tal quale nei contratti e non avrà alcuna modifica, eccetto gli eventuali usi e costumi locali propri come definiti dalla Camera di Commercio nell’apposito elenco.
Si precisa che con manutenzione ordinaria a carico dell’inquilino si intendono gli interventi definiti dal codice civile a carico del conduttore.
Resta inteso comunque che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli artt. 9 e 10 della legge 392/78.

 

11) MOROSITA’

La morosità potrà essere addotta come motivo di risoluzione del contratto dopo un mese di mancato pagamento nell’arco dei dodici mesi.
È ammesso un ritardo fino a sessanta giorni per la consegna del deposito cauzionale o della fideiussione concordata, salvo sopravvenute difficoltà economiche del conduttore. In questo caso il mancato deposito o la mancata fideiussione entro un anno sono motivo di risoluzione del contratto.
Per la disciplina dei casi di cessione, sublocazione, comodato, successione si rinvia all’art. 10 dell’allegato B al D.M. 30/12/2002 più volte citato.

 

12) COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Viene costituita la Commissione di Conciliazione delle vertenze fra i proprietari ed inquilini che è recepita nei singoli contratti di locazione come istanza preliminare, anche per alleggerire l’intasamento giudiziario in materia di locazioni e oneri accessori.
Il locatore ed il locatario si impegnano a richiedere anche disgiuntamente un incontro della Commissione di Conciliazione entro 30 giorni dall’insorgere della controversia avente per oggetto:

  1. l’interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione;
  2. l’applicazione dell’accordo territoriale, anche riguardo al canone;
  3. la compravendita ed il riaffitto dell’immobile locato;
  4. le condizioni di salubrità dell’immobile locato;
  5. altre controversie che dovessero sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto di locazione e per valutare le reciproche proposte di compravendita o rinnovo contrattuale.

In caso di mancato raggiungimento dell’accordo le risultanze della Commissione di Conciliazione non saranno in alcun modo vincolanti per le parti dato che la Commissione  di Conciliazione ha competenze solo conciliative.
La Commissione di Conciliazione stilerà un verbale secondo il modello di cui agli allegati 3A e 3B.
La Commissione di Conciliazione non ha competenze in materia di rilascio per morosità o per finita locazione.
Ove sorgessero o sussistessero problemi di insalubrità dell’abitazione e/o di opere necessarie per conservare la destinazione e lo stato originari le parti del presente contratto di locazione adiranno, nei termini stabiliti dal primo capoverso la Commissione ad oggetto che deciderà sulla base del verbale di cui all’allegato 4.
La Commissione di Conciliazione stragiudiziale è formata da due componenti scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi, sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, e, quanto al terzo che svolgerà, il compito di presidente, su scelta dei due componenti come sopra designati di comune accordo.
In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione la quale determina, nel perentorio di novanta giorni, il nuovo canone che avrà vigenza fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione.

 

13) CONTRATTI TRANSITORI

I contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria dovranno essere stipulati sulla base del contratto tipo, allegato C, del D.M. 30.12.2002.
I contratti di natura transitoria potranno essere stipulati qualora in capo anche ad una sola delle parti contraenti sussista una delle seguenti fattispecie:

Quando il proprietario ha esigenze di adibire entro 18 mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi di: Quando l’inquilino ha esigenza di un contratto transitorio a causa di:

 

14) ACCORDI INTEGRATIVI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

Le parti concordano di far procedere le proposte e la discussione sulla disciplina dei contratti di locazione per gli studenti universitari da un confronto con l’associazione (o associazioni) degli studenti e con l’ente universitario competente.

 

15) DURATA DELL’ACCORDO

Il presente Accordo Territoriale di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso la Segreteria generale del Comune di Vicenza e si intenderà prorogato sino a nuova intesa.
Il presente Accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora siano modificate le normative fiscali previste dall’art. 8 della Legge 431/98 o qualora il Comune di Vicenza ritenga di applicare aliquote ICI diverse da quelle previste per i locatari che intendano affittare gli alloggi di proprietà ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. 431/98. Il presente accordo territoriale, in copia originale sottoscritta a tutte le organizzazioni firmatarie e comprensivo di tutti gli allegati, verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Vicenza.
Le sottoscritte organizzazioni degli inquilini e dei proprietari fanno presente che in sede di discussione ed intesa sull’accordo territoriale è emersa la necessità di introdurre alcune modifiche della delibera relativa alle disposizioni per il funzionamento della Commissione di Congruità al fine di garantire la completezza del suo ruolo di vigilanza sull’applicazione dell’accordo territoriale già prevista.
In particolare si ritiene necessario, al fine di non verificare quanto stabilito dalla suddetta delibera, di sollecitare il Comune di Vicenza di integrare l’art. 2 con la seguente frase: “Visterà i contratti di locazione stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo Territoriale depositato presso il Segretario generale del Comune di Vicenza in data              ”.
Questo adempimento è preliminare al controllo degli uffici del comune al fine della concessione delle facilitazioni fiscali.
Le parti prendono atto della costituzione dell’Agenzia Comunale per la Locazione, dell’Osservatorio Casa e della Commissione di Congruità e si impegnano a promuovere la costituzione della Commissione di Conciliazione secondo quanto previsto dal D.M. 30.12.2002.
Il presente Accordo Territoriale è sottoscritto in data 12 febbraio 2004 dalle OO. SS. di seguito elencate e comprende gli Allegati.

 

CONFEDILIZIA – Associazione Proprietà Edilizia della provincia di Vicenza
UPPI – Unione piccoli proprietari immobiliari della provincia di Vicenza
ANPE – Federproprietà di Vicenza
ASPPI
SUNIA
SICET
UNIAT
FEDERCASA
CONIAV

Omissis:

ALLEGATO 1A
CALCOLO DELLE FASCE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE

ALLEGATO 1B
CALCOLO DELLE FASCE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE

ALLEGATO 1C
CALCOLO DELLE FASCE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE

ALLEGATO 1D
CALCOLO DELLE FASCE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE

 

ALLEGATO 2
 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO

 

1. TIPOLOGIA EDILIZIA CLASSIFICAZIONE
Casa singola, bifamiliare o a schiera superiore
Unità su stabile fino a quindici alloggi medio
Unità su stabile con più di quindici alloggi inferiore
2 TIPOLOGIA CATASTALE CLASSIFICAZIONE
A/1 A/7 A/2 classi da 6 a 3 superiore
A/2 classi 2, 1 e A/3 tutte le classi medio
A/4 in poi inferiore
3. ANNO DI FABBRICAZIONE O INTEGRALE RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA CHE INTERESSI L’INTERA UNITA’ ABITATIVA PARAGONABILE AD UN COMPLETO RESTAURO CLASSIFICAZIONE
Da zero a quindici anni superiore
Da quindici anni a trenta medio
Oltre trenta inferiore

 

4. ACCESSORI IN DOTAZIONE

a = Posto auto coperto o garage interno
b = Posto auto scoperto oltre quello inserito in metratura convenzionale
c = Doppi servizi, eccetto le abitazioni fino a 50 mq.
d = Soffitta o cantina o terrazza
e = Giardino o scoperto ad uso comune

 

5. DOTAZIONI DI SERVIZI TECNICI

  1. Impianto di riscaldamento autonomo
  2. Impianto di raffreddamento o condizionamento
  3. Ascensore da tre piani ed oltre
  4. Parco giochi o verde attrezzato
  5. Videocitofono

 

Omissis:

ALLEGATO 3A
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

ALLEGATO 3B
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

ALLEGATO 4
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

ALLEGATO 5
ZONA DEL CENTRO STORICO...

 

Le parti omesse sono disponibili presso la sede Sicet della vostra città.

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