Ai sensi di quanto disposto dagli art. 2, comma 5 e art. 5 della Legge 431/98 ed in attuazione dell’accordo Nazionale sottoscritto delle Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori in data 8 febbraio 1999 e recepito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30/12/2002 pubblicato nella G.U. n. 85 del 11/4/2003, le seguenti Organizzazioni Sindacali degli Inquilini:
S.U.N.I.A.
S.I.C.E.T.
U.N.IA.T.
CONIAV
FEDERCASA
E le organizzazioni della proprietà
CONFEDILIZIA Associazione Proprietà Edilizia
UPPI
ANPE FEDERCASA
ASPPI
Stipulano e sottoscrivono il presente accordo territoriale che, ai sensi del D.M. 30/12/2002 di cui sopra, va ad integrare le clausole dei contratti tipo, allegati al testè citato provvedimento, ai sensi rispettivamente:
dell’art. 15 dell’allegato A, locazione abitativa agevolata
dell’art. 21 dell’allegato B, locazione abitativa agevolata
dell’art. 17 dell’allegato C, locazione abitativa di natura transitoria
dell’art. 24 dell’allegato D, locazione abitativa di natura transitoria
dell’art. 16 dell’allegato E, locazione abitativa per studenti universitari
dell’art. 23 dell’allegato F, locazione abitativa per studenti universitari
CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2 comma 3 L. 431/ 98 e art. 1 D.M. 30/12/2002)
1) ZONE
Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Vicenza suddiviso nelle zone omogenee di seguito indicate riferite alla tavola, (Allegato A), predisposta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza ed individuate come segue:
Omissis
Per gli immobili siti nelle linee di confine e nei fogli contrassegnati con asterisco dove sia dubbia la zona di competenza e nei casi sopra individuati si fa riferimento allo Stradario approvato dal Comune di Vicenza con delibera n. 163 del 30/10/1968 compresa nell’allegato A, correlando i seguenti coefficienti alle corrispondenti zone
Omissis
2) FASCE
I valori di oscillazione per ogni zona omogenea di cui al punto 1) all’interno
dei quali dovranno collocarsi i canoni di locazione sono quelli concordati dalle
Organizzazioni Sindacali ed indicati nelle tabelle A, B, C, D riportate nell’allegato
1.
Le fasce sono individuate per territorio, riprendendo la ripartizione in zone, e
per superficie delle abitazioni.
L’aggiornamento dei valori delle tabelle avverrà il terzo anno di vigenza dell’accordo
territoriale in misura del 50% dell’aggiornamento ISTAT relativo all’anno medesimo.
3) SUBFASCE
Per la definizione ai sensi dell’art. 1 comma 4 del succitato Decreto Ministeriale del 30/12/2002 del canone effettivo collocato tra il valore minimo e massimo delle fasce di oscillazione, per ognuna delle quattro zone indicate al punto 1) del presente Accordo Territoriale, sono state individuate tre subfasce di oscillazione dei valori dei canoni di locazione (superiore, medio, inferiore) indicate nelle tabelle A, B, C, D di cui all’allegato 1.
4) PARAMETRI
Per l’inserimento dell’unità abitativa nelle sub fasce dovrà essere utilizzato lo schema di parametrazione che individua gli elementi caratterizzanti propri dell’alloggio nell’allegato 2.
5) ALLOGGI DEGRADATI
Le abitazioni che presentino almeno due o più situazioni di seguito indicate sono considerate degradate:
In tal caso la suddetta abitazione non potrà rientrare tra gli alloggi da locare con contratto a canone concordato.
6) SUPERFICIE LOCATIVA
Il valore unitario concordato dalle parti sulla base degli elementi contenuti nei precedenti articoli dovrà essere applicato alla superficie convenzionale locativa dell’alloggio calcolata secondo i criteri ed il metodo già contenuto nell’art. 13 L. 392/78.
7) ALLOGGI AMMOBILIATI
Gli alloggi con mobilio, compresi gli elettrodomestici di uso comune in una famiglia
media, arredati interamente potranno essere locati a canone incrementato del 15%
rispetto quanto dovuto secondo l’intesa territoriale. Per le abitazioni semi arredate
l’integrazione sarà dell’8%. Una abitazione con più di due vani si intende semi
arredata quando l’arredamento è completo almeno in cucina e in una camera.
Ove il mobilio sia in cattivo stato di manutenzione le maggiorazioni saranno dimezzate.
8) DURATA
I contratti di locazione a canone concertato di cui all’art. 2 comma 3 e dell’art. 4 della L. 431/98 e all’art. 1 comma 11 del D.M. 30/12/2002 avranno durata minima di tre anni, come previsto dall’art. 2 comma 5 della L. 431/1998, e si rinnoveranno automaticamente in assenza di comunicazione di recesso ed in ogni caso secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 5 della legge 431/98.
9) TIPO DI CONTRATTO
I Contratti di locazione individuati dal 3° comma dell’art.
2 della L. 431/1998 dovranno essere stipulati utilizzando il contratto tipo
A del D.M. 30/12/2002,
più volte citato, integrato con le norme stabilite nel presente accordo territoriale
che disciplinano aspetti contrattuali non previsti dal D.M. di cui ora, dai contratti
tipo ad esso allegati, dalle
leggi 392/1978
e 431/1998,
dal codice civile, dagli usi locali. Il canone di locazione di ogni singola unità
immobiliare viene determinato dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi
previsti ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), e negli allegati 1A, 1B, 1C, 1D
e 2 del presente accordo.
Il canone potrà essere aggiornato nella misura del 75% dell’incremento ISTAT annuale
del costo vita di famiglie di operai ed impiegati, a far data dal secondo anno locativo
e comunque dal mese successivo a quello della richiesta con raccomandata A.R.
10) SPESE CONDOMINIALI
La tabella “G” degli oneri accessori, come allegata al
D.M. 30/12/2002 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, verrà recepita tal quale nei contratti e non
avrà alcuna modifica, eccetto gli eventuali usi e costumi locali propri come definiti
dalla Camera di Commercio nell’apposito elenco.
Si precisa che con manutenzione ordinaria a carico dell’inquilino si intendono gli
interventi definiti dal codice civile a carico del conduttore.
Resta inteso comunque che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento
agli artt.
9 e 10 della legge 392/78.
11) MOROSITA’
La morosità potrà essere addotta come motivo di risoluzione del contratto dopo
un mese di mancato pagamento nell’arco dei dodici mesi.
È ammesso un ritardo fino a sessanta giorni per la consegna del deposito cauzionale
o della fideiussione concordata, salvo sopravvenute difficoltà economiche del conduttore.
In questo caso il mancato deposito o la mancata fideiussione entro un anno sono
motivo di risoluzione del contratto.
Per la disciplina dei casi di cessione, sublocazione, comodato, successione si rinvia
all’art. 10 dell’allegato B al
D.M. 30/12/2002 più volte
citato.
12) COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
Viene costituita la Commissione di Conciliazione delle vertenze fra i proprietari
ed inquilini che è recepita nei singoli contratti di locazione come istanza preliminare,
anche per alleggerire l’intasamento giudiziario in materia di locazioni e oneri
accessori.
Il locatore ed il locatario si impegnano a richiedere anche disgiuntamente un incontro
della Commissione di Conciliazione entro 30 giorni dall’insorgere della controversia
avente per oggetto:
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo le risultanze della Commissione
di Conciliazione non saranno in alcun modo vincolanti per le parti dato che la Commissione
di Conciliazione ha competenze solo conciliative.
La Commissione di Conciliazione stilerà un verbale secondo il modello di cui agli
allegati 3A e 3B.
La Commissione di Conciliazione non ha competenze in materia di rilascio per morosità
o per finita locazione.
Ove sorgessero o sussistessero problemi di insalubrità dell’abitazione e/o di opere
necessarie per conservare la destinazione e lo stato originari le parti del presente
contratto di locazione adiranno, nei termini stabiliti dal primo capoverso la Commissione
ad oggetto che deciderà sulla base del verbale di cui all’allegato 4.
La Commissione di Conciliazione stragiudiziale è formata da due componenti scelti
fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi,
sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, e,
quanto al terzo che svolgerà, il compito di presidente, su scelta dei due componenti
come sopra designati di comune accordo.
In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella
in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire
la Commissione stragiudiziale di conciliazione la quale determina, nel perentorio
di novanta giorni, il nuovo canone che avrà vigenza fino alla cessazione del rapporto
contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova
variazione.
13) CONTRATTI TRANSITORI
I contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria dovranno essere
stipulati sulla base del contratto tipo, allegato C, del D.M. 30.12.2002.
I contratti di natura transitoria potranno essere stipulati qualora in capo anche
ad una sola delle parti contraenti sussista una delle seguenti fattispecie:
14) ACCORDI INTEGRATIVI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI
Le parti concordano di far procedere le proposte e la discussione sulla disciplina dei contratti di locazione per gli studenti universitari da un confronto con l’associazione (o associazioni) degli studenti e con l’ente universitario competente.
15) DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo Territoriale di tre anni a partire dal deposito dello stesso
presso la Segreteria generale del Comune di Vicenza e si intenderà prorogato sino
a nuova intesa.
Il presente Accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale
scadenza qualora siano modificate le normative fiscali previste dall’art.
8 della Legge 431/98 o qualora il Comune di Vicenza ritenga di applicare aliquote
ICI diverse da quelle previste per i locatari che intendano affittare gli alloggi
di proprietà ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. 431/98. Il presente accordo territoriale,
in copia originale sottoscritta a tutte le organizzazioni firmatarie e comprensivo
di tutti gli allegati, verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune
di Vicenza.
Le sottoscritte organizzazioni degli inquilini e dei proprietari fanno presente
che in sede di discussione ed intesa sull’accordo territoriale è emersa la necessità
di introdurre alcune modifiche della delibera relativa alle disposizioni per il
funzionamento della Commissione di Congruità al fine di garantire la completezza
del suo ruolo di vigilanza sull’applicazione dell’accordo territoriale già prevista.
In particolare si ritiene necessario, al fine di non verificare quanto stabilito
dalla suddetta delibera, di sollecitare il Comune di Vicenza di integrare l’art.
2 con la seguente frase: “Visterà i contratti di locazione stipulati senza l’assistenza
delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo Territoriale depositato presso il Segretario
generale del Comune di Vicenza in data
”.
Questo adempimento è preliminare al controllo degli uffici del comune al fine della
concessione delle facilitazioni fiscali.
Le parti prendono atto della costituzione dell’Agenzia Comunale per la Locazione,
dell’Osservatorio Casa e della Commissione di Congruità e si impegnano a promuovere
la costituzione della Commissione di Conciliazione secondo quanto previsto dal
D.M. 30.12.2002.
Il presente Accordo Territoriale è sottoscritto in data 12 febbraio 2004 dalle OO.
SS. di seguito elencate e comprende gli Allegati.
CONFEDILIZIA – Associazione Proprietà Edilizia della provincia di Vicenza
UPPI – Unione piccoli proprietari immobiliari della provincia di Vicenza
ANPE – Federproprietà di Vicenza
ASPPI
SUNIA
SICET
UNIAT
FEDERCASA
CONIAV
Omissis:
ALLEGATO 1A
CALCOLO DELLE FASCE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
ALLEGATO 1B
CALCOLO DELLE FASCE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
ALLEGATO 1C
CALCOLO DELLE FASCE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
ALLEGATO 1D
CALCOLO DELLE FASCE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
ALLEGATO 2
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
1. TIPOLOGIA EDILIZIA | CLASSIFICAZIONE |
Casa singola, bifamiliare o a schiera | superiore |
Unità su stabile fino a quindici alloggi | medio |
Unità su stabile con più di quindici alloggi | inferiore |
2 TIPOLOGIA CATASTALE | CLASSIFICAZIONE |
A/1 A/7 A/2 classi da 6 a 3 | superiore |
A/2 classi 2, 1 e A/3 tutte le classi | medio |
A/4 in poi | inferiore |
3. ANNO DI FABBRICAZIONE O INTEGRALE RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA CHE INTERESSI L’INTERA UNITA’ ABITATIVA PARAGONABILE AD UN COMPLETO RESTAURO | CLASSIFICAZIONE |
Da zero a quindici anni | superiore |
Da quindici anni a trenta | medio |
Oltre trenta | inferiore |
4. ACCESSORI IN DOTAZIONE
a = Posto auto coperto o garage interno
b = Posto auto scoperto oltre quello inserito in metratura convenzionale
c = Doppi servizi, eccetto le abitazioni fino a 50 mq.
d = Soffitta o cantina o terrazza
e = Giardino o scoperto ad uso comune
5. DOTAZIONI DI SERVIZI TECNICI
Omissis:
ALLEGATO 3A
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
ALLEGATO 3B
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
ALLEGATO 4
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
ALLEGATO 5
ZONA DEL CENTRO STORICO...
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