Per la stipula dei contratti di locazione abitativa agevolata, nonché dei contratti di locazione abitativa di natura transitoria e dei contratti di locazione abitativa per studenti universitari.
Fra le seguenti organizzazioni:
Sindacati Proprietà Edilizia:
UPPI rappresentato da Avv. Stefano TORNIMBENI e Avv. Michele PIERUCCI - Piazzale Lazzarini, 19 PESARO (PU)
UNION CASA rappresentato da Avv. Floro BISELLO - Via Sabbatini 8 PESARO (PU)
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Sindacati Inquilini:
SUNIA rappresentato da Dott. Sergio SCHIAROLI - Via Gagarin, 179 PESARO (PU)
SICET rappresentato da Claudio BLASI - Via Porta Rimini, 13 PESARO (PU)
UNIAT rappresentato da Avv. Roberto PIERELLI - Via T. Mosca PESARO (PU)
ASSOCASA rappresentato da Gigliola NARDINI - Via Giusti, 10 PESARO (PU)
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e con l’intervento per la parte relativa ai contratti di locazione per studenti universitari - anche delle seguenti organizzazioni:
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Il presente accordo sarà efficace successivamente al deposito presso il Comune di Pesaro ed è estendibile alla firma anche successiva, da parte di ulteriori organizzazioni rappresentative sul territorio. Eventuali modifiche e/o integrazioni sono possibili in accordo con le Organizzazioni firmatarie riunite in seduta plenaria e apportate in forma scritta.
Visto l’art. 4, comma 1, della legge n° 431 del 9 dicembre 1998, in merito alla
fase di concertazione prevista tra le parti sociali della proprietà e degli inquilini,
la Convenzione nazionale sottoscritta in data 8 febbraio 1999 e il relativo Decreto
del Ministero dei LL.PP. del 5 marzo 1999 nonché il successivo Decreto Ministero
Infrastrutture-Trasporti del 30 dicembre 2002, che stabiliscono i criteri per la
stipula dei contratti a canone agevolato;
Visto l’Accordo Quadro Provinciale sottoscritto dalle organizzazioni in data 22/03/2004.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
CONTRATTI AGEVOLATI (*)
(art. 2, comma 3, Legge 431/98 – D.M. 30 dicembre 2002)
(*) denominati anche contratti concordati, convenzionati o controllati
1. RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE.
Il territorio del Comune di Pesaro, è suddiviso in cinque zone omogenee, come
da planimetria allegata.
A richiesta di almeno un sindacato di rappresentanza della proprietà e un sindacato
di rappresentanza degli inquilini, le zone potranno essere riviste con le forme
previste dal presente accordo.
A - CENTRO STORICO. (D.M. 2/4/68)
B1 – Fascia semicentrale e Zona mare, delimitata dalla ferrovia e dal porto canale;
B2 - Zone edificate periferiche, esterne e frazioni;
C1 – Fascia costiera, delimitata dall’Autostrada A/14;
C2 - Fascia collinare interna;
Come valutazione per le delimitazioni, si è fatto riferimento alle zone individuate
ai fini della legge 392/78 (Equo Canone), alla delimitazione dei centri abitati
di cui all’art. 4 Decr. Leg.vo n° 285/92 (Codice della Strada), ai perimetri delle
aree urbanizzate e di espansione dei Piani Regolatori Vigenti e/o adottati e alle
zone censuarie e microzone catastali, così come previsto dal D.P.R. 23 marzo 1998,
n° 138.
I perimetri delle sopracitate zone, alle quali poi sono attribuiti i canoni con
i relativi valori minimi e massimi, tengono conto principalmente della loro VOCAZIONE
al MERCATO DELLA LOCAZIONE AD USO ABITATIVO, e del valore più congruo tenuto conto
dei seguenti elementi (vedi Decreto):
Ulteriore elemento e criterio adottato è quello di considerare tale canone, in relazione alla superficie convenzionale dell’alloggio e all’interno di predeterminate fasce dimensionali, che indicativamente sono così suddivise.
(arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,51 mq., per difetto se inferiore a detto limite)
Es.: (mq. 45,50 = mq. 45,00) - (mq. 45,51 = mq. 46,00)
2. VALORI MINIMI E MASSIMI
I valori per la determinazione dei canoni minimi e massimi, riportati al successivo
punto 3, ed espressi in Euro al metro quadro mensili, applicati sulle singole zone
sono determinati in funzione della presenza più o meno significativa di elementi
qualificanti, come riportati al successivo punto 4.
Il valore a mq su base mensile, moltiplicato per la superficie convenzionale, definisce
il canone mensile massimo da applicare al contratto a canone concordato.
A richiesta di almeno un sindacato di rappresentanza della proprietà e un sindacato
di rappresentanza degli inquilini, i valori potranno essere rideterminati
con le forme previste dal presente accordo.
In ogni caso i valori minimi e massimi di ciascuna zona dovranno intendersi aggiornati
annualmente, ai fini della stipula dei nuovi contratti, nella misura non superiore
al 75 % della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente, con
riferimento al mese di marzo.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare potrà o non potrà
essere aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non
superiore al 75 % della variazione Istat della variazione dell’indice Istat dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificatasi nell’anno
precedente.
3. VALORE IN EURO AL METRO QUADRO MENSILI NELLE ZONE OMOGENEE
A - CENTRO STORICO
B1 - ZONA MARE
B2 - ZONE ESTERNE
C1 - AGRICOLA COSTIERA
C2 - AGRICOLA COLLINARE
PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI RIVOLGERSI ALLA SEDE SICET PIU' VICINA.
N.B. Nel caso in cui il canone determinato di una fascia risulti inferiore al massimo di quello determinato nella fascia precedente, si applicherà quest’ultimo.
4. ELEMENTI QUALIFICANTI PER INDIVIDUARE IL VALORE MINIMO O MASSIMO ALL’INTERNO DELLE ZONE ED EVENTUALI CORRETTIVI
4.1 ELEMENTI QUALIFICANTI
Fino a 6: canone minimo
Da 7 e oltre: canone massimo
Le parti contraenti individueranno la collocazione dell’immobile oggetto di contratto
nella fascia del canone minimo o massimo di competenza all’interno della zona, sulla
base della presenza nell’immobile medesimo di elementi qualificanti, da ricercare
nella tabella sopracitata.
IN OGNI CASO, laddove l’appartamento non sia a norma di legge per quanto riguarda
la normativa igienico sanitaria, o la normativa sugli impianti, si applica la fascia
del canone minimo.
4.2 CORRETTIVI
5. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE
Le superfici degli alloggi e loro pertinenze sono calcolate con i criteri di cui alla legge 392/78 art. 13, con l’eliminazione del coefficiente in aumento pari a 1,10 e 1,20 per alloggi inferiori a mq 70 e 46, e con la limitazione dell’incidenza della superficie scoperta di pertinenza in godimento esclusivo del conduttore, che si considera nel computo della superficie fino ad un massimo del 50% della superficie di cui alla lettera a) del sopracitato articolo (superficie unità immobiliare).
PRECISAZIONE per il punto 2, 3, 4 e 5
• In merito alla determinazione della fascia minima o massima, della superficie convenzionale, delle caratteristiche dell’alloggio per individuare gli elementi qualificanti, si fa riferimento ad un Verbale di consegna dell’immobile, con facoltà di inserimento nel contratto, come da fac-simile riportato al punto 6, in contraddittorio tra le parti, le quali sottoscrivendolo in forma congiunta, se ne assumono la totale responsabilità, esonerando le eventuali organizzazioni Sindacali intervenute, da qualsiasi onere.
6. FAC SIMILE DEL VERBALE DI CONSEGNA E DI CONFORMITA’ DEL CANONE
6.1 SUPERFICIE CONVENZIONALE:
TOTALE SUPERFICIE CONVENZIONALE MQ. ………….…..……….
6.2 CLASSE DIMENSIONALE ALLOGGIO (contrassegnare con crocetta)
O – Eventuale allineamento alla fascia superiore
6.3 ZONA DI APPARTENENZA
………………….…………….
6.4 ELEMENTI QUALIFICANTI (contrassegnare con crocetta)
TOTALE ELEMENTI QUALIFICANTI ………..
Valore minimo (fino a 6) …………………
Valore massimo (da 7 e oltre) …………………
6.5 ELEMENTI CORRETTIVI
6.6 MAGGIORAZIONE PER CONTRATTO AD USO TRANSITORIO
Canone aumentato del…….. 10 %
CALCOLO DEL CANONE ( moltiplicare 6.1 x 6.4 x 6.5 x 6.6)
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CANONE MASSIMO APPLICABILE MENSILE ………………………..
ANNUO ………………………..
Il Locatore …………………….
Il Conduttore …………………….
B) CONTRATTI AD USO TRANSITORIO
(art. 5 comma 1, legge 431/98 e art. 2, DM 30/12/2002)
I canoni di riferimento sono aumentati forfettariamente del 10 % rispetto ai
contratti agevolati di cui all’art. 2 comma 3 L. 431/98
Vale quanto pattuito per i Contratti Agevolati, con le seguenti fattispecie a soddisfacimento,
rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
Il locatore ed il conduttore, in base al Decreto citato, che abbiano necessità di stipulare un contratto transitorio debbono provare la necessità stessa di transitorietà allegando l’apposita documentazione al contratto.
C) CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5 comma 2 e 3, legge 431/98 e art. 3, DM 30/12/2002)
I canoni di riferimento sono riferiti ai contratti agevolati di cui all’art. 2 comma 3 L. 431/98
7. DISPOSIZIONI FINALI
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 2 comma 3 , art. 5 comma 1, 2 e 3, della legge 431/98, le parti potranno utilizzare esclusivamente gli allegati del DM 30/12/2002, recante come col presente accordo formalmente si conviene, l’eventuale modalità di
aggiornamento del canone, nella misura massima annuale del 75 % della variazione Istat, con la formula sarà/non sarà aggiornato.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, si applica la tabella G allegata al D.M. del 30 dicembre 2002.
8. ASPETTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLA LEGGE SUL TERRITORIO
8.1 ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE PARITETICA PROVINCIALE
Come previsto dalla Convenzione Nazionale dell’ 8 febbraio 1999, per i contratti
di cui all’art. 2 comma 3 e all’art. 5 comma 1 e 2 legge 431/98, dovrà essere costituita
una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica, ogni qualvolta le parti
ne facciano richiesta.
Alla Commissione potrà essere demandata la soluzione stragiudiziale delle controversie
inerenti anche i contratti di locazione di cui all’art. 2 comma 1, legge 431/98.
I Contratti Tipo prevedranno la seguente clausola: “Ciascuna parte potrà adire per
ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione
del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’Accordo Territoriale
più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione Stragiudiziale formata:
In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione Stragiudiziale di Conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione.
8.2 ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO LOCALE DELLA CONDIZIONE ABITATIVA,
presso l’assessorato Servizi Sociali – Settore Casa, finalizzato alla realizzazione delle seguenti funzioni:
Di tale osservatorio fanno parte le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della Proprietà Edilizia.
8.3 UTILIZZO DEL FONDO SOCIALE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO
da destinare alle famiglie più disagiate – come previsto dall’art. 11 della legge 431/98 e dall’art. 36 della L.R. n° 44/97, dando priorità, ai contratti stipulati a canone controllato.
8.4 ISTITUZIONI DI ENTI BILATERALI
Tra Sindacati Inquilini e della Proprietà Edilizia, da istituirsi con apposito regolamento:
8.5 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL CONTRATTO AGLI ACCORDI COLLETTIVI
La determinazione del Valore Effettivo del canone di locazione dovrà scaturire
da una verifica in contraddittorio tra le parti contraenti, assistite – a loro richiesta
– dalle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie della Convenzione Nazionale,
che ne attestino la conformità, secondo i criteri di cui al presente Accordo.
Il Comune potrà verificare la conformità dei singoli contratti a quanto previsto
dall’Accordo Territoriale depositato ed al relativo Contratto-tipo, se la stipula
è avvenuta senza l’assistenza delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, avvalendosi
a tale scopo anche dell’Osservatorio locale.
Copia dei contratti stipulati con riferimento all’Accordo dovranno essere depositati
presso il Settore Casa del Comune.
Le OO.SS., che verificheranno la conformità dell’Accordo sottoscritto e depositato
dei singoli contratti, non risponderanno dei dati dichiarati dalle parti contraenti,
elencati su apposito Verbale di Consegna e di Conformità del canone, da allegarsi
al contratto.
Per eventuali controversie interpretative circa gli elementi qualificanti e correttivi
del canone, le parti fanno riferimento alle vigenti leggi e regolamenti locali.
……………………..li, ……………………….
LE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE :
Proprietà
Inquilini
ALLEGATI : ( Da inserire nei singoli accordi comunali )