Giunta Regionale - Deliberazione del 11 giugno 2002, n. 1063 CE/EDP
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
Allegato A
Modalità di funzionamento del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione
(articolo
11 legge n. 431/1998)
Paragrafo 1 – Oggetto
Con il presente atto vengono approvate le disposizioni in ordine alle modalità di
funzionamento del fondo di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
da utilizzare per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica
che privata, nonché, qualora le disponibilità del fondo lo consentano, per sostenere
le iniziativa intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie
o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della
locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodo
determinati.
Paragrafo 2 – Risorse finanziarie
Il fondo destinato alle finalità di cui al paragrafo 1, da ripartire tra i comuni
con i tempi e le modalità di cui ai successivi paragrafi 3 e 4, è costituito dalla
risorse statali determinate ai sensi dell’art. 11, co. 1. della legge n. 431/98,
eventualmente integrate da stanziamenti regionali. I singoli comuni possono concorrere
al finanziamento degli interventi di cui al precedente paragrafo 1 con proprie risorse
iscritte nei rispettivi bilanci. L’integrazione del fondo da parte del Comune, qualora
non inferiore al 15% dell’importo complessivo dei contributi assegnati ai richiedenti
nell’anno precedente, dà facoltà allo stesso di stabilire ulteriori articolazioni
delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto
a quelle stabilite dal competente Ministero e attualmente indicate alle lettere
a) e b) dell’articolo 1, comma 1, del D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 (in G.U. n. 167/1999).
Paragrafo 3 – Criteri per la ripartizione delle risorse tra i comuni
La Regione procede al riparto delle risorse statali ed eventualmente regionali disponibili
con le seguenti modalità:
In nessun caso le risorse assegnate a ciascun comune possono superare il rispettivo fabbisogno effettivo, pari alla differenza tra l’ammontare dei contributi da erogare agli aventi titolo e le eventuali risorse stanziate dai comuni a carico dei propri bilanci. Le risorse vengono utilizzate per soddisfare le domande relative all’annualità cui afferiscono. Eventuali economie vanno restituite dai comuni alla regione che le utilizza in conformità alle previsioni di cui al presente paragrafo. Nel caso in cui il fabbisogno effettivo dei singoli comuni risulti integralmente soddisfatto a livello regionale, le economie vengono utilizzate dalla regione per la successiva annualità. Le risorse ripartite dalla Regione vengono trasferite ai Comuni entro tre mesi dall’effettiva attribuzione alla Regione stessa della quota del fondo nazionale.
Paragrafo 4 – Richiesta dei comuni di partecipazione al fondo
La richiesta di partecipazione al fondo da parte dei comuni viene inoltrata utilizzando
il software di gestione messo a disposizione dalla Regione, salvo quanto previsto
dal successivo paragrafo 10, entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno.
Paragrafo 5 – Funzioni dei comuni, Bandi pubblici
I Comuni provvedono all’erogazione dei contributi previa pubblicazione di apposito
bando pubblico. La vigente normativa di riferimento è costituita, oltre che dall’art.
11 della legge 431/98, dal D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 (in G.U. n. 167 del 19.7.1999),
dall’art. 80, commi 20 e 21 della legge 388/2000 e dall’art. 1 della legge 21/2001.
Nel bando pubblico saranno indicati: i requisiti di accesso; i termini di presentazione
delle domande; le eventuali situazioni di particolare debolezza sociale che danno
luogo agli incrementi di cui all’art. 4, comma 2, del D.M.LL.PP. 7.06.1999; i criteri
di formazione dell’eventuale graduatoria ovvero diversa disciplina di concessione
dei contributi che tenga altresì conto dell’ipotesi di fondi insufficienti a soddisfare
tutte le richieste; le modalità di calcolo ed erogazione dei contributi; le modalità
di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese. Il bando dovrà altresì contenere
l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge
675/1996. Nella definizione dell’entità e modalità di erogazione dei contributi
si suggerisce ai Comuni di prevedere criteri che favoriscano la stipula di contratti
locativi con il canale cd. Concordato (art. 3, comma 2, legge 431/1998). O, in alternativa,
di prevedere comunque un tetto massimo di canone locativo (eventualmente articolato
in base alla divisione per zone del territorio comunale) al di sopra del quale le
domande di contributo vengono escluse.
Paragrafo 6 – Software di gestione. Osservatorio regionale della condizione
abitativa
Per la richiesta di partecipazione al fondo di cui al precedente paragrafo 4, per
la gestione dei contributi da erogare agli aventi titolo e per la rendicontazione
di cui al successivo paragrafo 7, i Comuni si avvalgono del software di gestione
messo a disposizione dalla Regione Marche. I dati relativi ai contratti locativi
privati che accedono al fondo alimentano l’Osservatorio regionale per la condizione
abitativa. La modulistica per la domanda di contributo approntata dai comuni tiene
conto dei dati e delle informazioni ritenuti utili per l’osservatorio, così come
desumibili dal software approntato dalla regione (cfr. scheda n. 2).
Paragrafo 7 – Rendicontazione
Entro sei mesi dall’erogazione dei fondi da parte della regione, i Comuni trasmettono
alla Giunta regionale Servizio edilizia pubblica, la relativa rendicontazione utilizzando
il software di gestione messo a disposizione dalla Regione, salvo quanto previsto
dal successivo paragrafo 10.
Paragrafo 8 – Non cumulabilità con altri analoghi benefici
Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito
o se ha fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente
al medesimo periodo, compresi quelli per l’autonoma sistemazione di cui all’art.
7 dell’Ordinanza Ministero Interni n. 2688 del 28.9.1997 e successive modificazioni.
In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:
Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi dell’art. 11 della legge 431/98 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo. Restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.
Paragrafo 9 – Disposizioni transitorie per i fondi anni 2001 e 2002
La rendicontazione dei contributi concessi nel corso del 2001 avviene secondo modalità
e tempi che verranno definiti dalla Giunta regionale con successivo atto. La richiesta
dei comuni di partecipazione al fondo disponibile per il 2002, con indicazione degli
elementi di cui alla scheda n. 1, deve essere inoltrata alla Regione entro e non
oltre il 15 ottobre 2002.
Paragrafo 10 – Disposizioni finali
In attesa dell’attivazione delle norme sulla firma digitale dei documenti amministrativi
i comuni, in aggiunta all’inserimento dei dati sul software di gestione di cui al
precedente paragrafo 6, inviano su supporto cartaceo la seguente documentazione.