FONDO NAZIONALE
(art. 11 L. 431/98)
Regione Campania
Giunta Regionale - Deliberazione del 4 luglio 2003, n. 2228
Legge 9 dicembre 1998, - art. 11. Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione
riparto fondi anno 2002 (con allegati)
Assessore Avv. Marco Di Lello
Area Generale di Coordinamento
Gestione del Territorio
Settore: Edilizia Pubblica Abitativa
PROCESSO VERBALE
PREMESSO
- che l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito il Fondo Nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
decreto del 04.12.2002,
pubblicato sulla G.U. n. 33, serie generale, del 10.02.2003, ha provveduto al
riparto tra le Regioni delle risorse del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione, relativamente all’annualità 2002, ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- che con il suddetto riparto è stata attribuita alla Regione Campania la somma
complessiva di € 23.459.426,06, importo che deve essere ripartito tra i Comuni
per la concessione ai conduttori di alloggi privati dei contributi integrativi
ai canoni di locazione previsti dalla norma surrichiamata.
CONSIDERATO
- che l’importo suindicato, attribuito alla Regione Campania per l’annualità
2002, è notevolmente inferiore a quelli assegnati nelle annualità precedenti,
e ciò sia per la riduzione dello stanziamento Statale e sia per la determinazione
di nuovi coefficienti utilizzati per il riparto tra le Regioni;
- che la predetta riduzione, se non contenuta con l’integrazione di altre risorse,
potrebbe determinare l’esclusione di moltissime famiglie che in precedenza hanno
avuto accesso alla detta agevolazione, con la conseguenza di un aggravio della
situazione di disagio abitativo già oggi allarmante anche dal punto di vista della
tensione sociale;
PRESO ATTO
- che l’Assessorato all’Edilizia Pubblica Abitativa, nei vari incontri tecnici/Istituzionali,
ha manifestato in maniera decisa il proprio dissenso rispetto alla somma prevista
per la Regione Campania nell’annualità 2002;
- che in sede di Conferenza Stato Regioni, alla luce di quanto sopra, è stato
chiesto di procedere, per l’annualità 2003, ad una rilevazione del fabbisogno
attraverso l’elaborazione di parametri uniformi forniti dalle Regioni, richiesta
che è stata recepita formalmente nel
Decreto Ministeriale del 04.12.2002;
CONSIDERATO
- che per far fronte alla consistente riduzione del finanziamento attribuito
dallo Stato alla Regione, per l’anno 2002, si può fare ricorso ad altre risorse
per un ammontare di € 24.593.396,56, che aggiunte allo stanziamento Statale di
€ 23.459.426,06, consentono, quindi, di poter disporre di un finanziamento complessivo
di € 48.052.822,62, al fine di contenere al massimo la forte riduzione
dell’importo attribuito alla Regione;
- che, anche per l’anno 2003, lo Stato ha previsto una ulteriore riduzione del
Fondo Nazionale, per cui in previsione di tanto è opportuno riservare, sull’importo
complessivo, attualmente disponibile, di € 48.052.822,62, la somma di € 9.235.944,25,
unitamente ad altre economie che si dovessero verificare a qualsiasi titolo, per
esigenze straordinarie ed integrazioni al finanziamento statale 2003 in relazione
ai benefici previsti dall’art. 11 della L. 431/98;
- che detratta la riserva di € 9.235.944,25, risulta determinata in € 38.816.878,37
la somma complessiva da ripartire tra i Comuni per l’annualità 2002, con una riduzione
pari a circa il 37% rispetto agli importi preassegnati nel 2001 alle Amministrazioni
e/o delle somme aggiuntive riconosciute a seguito di ulteriori richieste di finanziamento
accertate dall’ultima graduatoria trasmessa al Settore EPA;
- che la forte riduzione del Fondo Nazionale, per l’anno 2002, grazie al reperimento
delle risorse di cui sopra, risulta contenuta in termini percentuali dall’effettivo
64% circa al 37% ottenuto con il riparto in corso;
- che la predetta riduzione, sia pure contenuta al massimo livello possibile,
comporterebbe, comunque, una esclusione di alcune centinaia di famiglie dai benefici
della norma in argomento, per cui al fine di estendere i contributi in parola
ad un maggior numero di nuclei familiari è necessario intervenire anche sulla
fissazione di nuovi contributi massimi concedibili rispetto a quelli previsti
dalla delibera di G.R. n. 6335/2000 e, precisamente:
- prima fascia € 2.582,28 (L. 5.000.000)
- seconda fascia € 2.324,06 (L. 4.500.000)
- terza fascia € 2.065,83 (L. 4.000.000)
- quarta fascia € 1.807,59 (L. 3.500.000)
RITENUTO
- che, pertanto, si deve provvedere al riparto dei finanziamenti disponibili
per l’anno 2002 tra i Comuni per l’espletamento dei conseguenti Bandi di Concorso
comunali, al fine di procedere alla concessione ai cittadini, che ne hanno
i requisiti, dei contributi integrativi ai canoni di locazione in attuazione dell’art.
11 della Legge 431/98 nonché ad una diversa fissazione dei contributi massimi
concedibili previsti dalla delibera di G.R. n. 6335/2000;
PROPONE
e la Giunta, in conformità a voto unanime
DELIBERA
- di ripartire, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono
integralmente riportati, la somma complessiva di € 38.816.878,37, (di cui € 23.459.426,06
attribuiti dallo Stato con D.M. del 04.12.2002, pubblicato sulla G.U. n. 33 del
10.02.2003, ed € 15.357.452,31 derivante dall’utilizzo di parte delle ulteriori
risorse reperite per far fronte alla riduzione delle risorse statali attribute
alla Regione), tra i Comuni elencati nei prospetti allegati e per gli importi
a fianco di ciascuno indicati, che fanno parte integrante del presente provvedimento,
al fine di dare attuazione all’art. 11 della L. 431/98 per la concessione ai conduttori
di alloggi, che hanno i requisiti, ed in ossequio alle direttive approvate dalla
Giunta con atto n. 6335/2000, dei contributi integrativi per l’accesso alle
abitazioni in locazione, relativamente all’anno 2002;
- di fissare, al fine di estendere i contributi in parola ad un maggior numero
di nuclei familiari, nuovi contributi massimi concedibili rispetto a quelli previsti
dalla delibera di G.R. n. 6335/2000 e, precisamente:
- prima fascia € 2.582,28 (L. 5.000.000)
- seconda fascia € 2.324,06 (L. 4.500.000)
- terza fascia € 2.065,83 (L. 4.000.000)
- quarta fascia € 1.807,59 (L. 3.500.000)
- di prendere atto della necessità di riservare la somma di € 9.235.944,25,
risultante dall’accantonamento di una quota delle risorse reperite in complessivi
€ 24.593.396,56, unitamente ad altre economie che si dovessero verificare a qualsiasi
titolo, per esigenze straordinarie ed integrazioni al finanziamento statale 2003
in relazione ai benefici previsti dall’art. 11 della L. 431/98;
- di prendere atto, altresì, che non sarà possibile integrare il finanziamento
assegnato ai singoli Comuni, per l’anno 2002, a fronte di maggiori esigenze, attesa
la notevole riduzione del fondo nazionale;
- di provvedere, successivamente, mediante decreti dirigenziali del Settore
regionale Edilizia Pubblica Abitativa, all’impegno ed alla liquidazione degli
importi che le Amministrazioni Comunali interessate andranno a richiedere una
volta definita, a seguito di Bando pubblico, le graduatorie comunali dei beneficiari
in possesso dei requisiti previsti dal D.M. LL.PP. del 7.6.99 e di quelli integrativi
approvati dalla Giunta Regionale con delibera 6335/2000; con detti atti monocratici
si provvederà a liquidare la somma richiesta ovvero sino alla concorrenza di quanto
assegnato dal riparto 2002;
- di demandare al Settore regionale Edilizia Pubblica Abitativa la revoca dei
finanziamenti che, pur essendo stati assegnati, non sono stati utilizzati dai
Comuni per le annualità di finanziamento 1999 e 2000, onde consentire il reimpiego
dei fondi revocati in interventi previsti sempre dall’art. 11 della L. 431/98
e per altre necessità, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti per la
destinazione delle dette risorse;
- di imputare la somma di € 38.816.878,37 sull’U.P.B. 1.3.10 (cap. 2438) del
Bilancio regionale di previsione della spesa per l’anno 2003, che sarà integrato
dello stanziamento di € 23.459.426,06 accreditato dallo Stato alla Regione per
l’annualità 2002 e per la restante parte su risorse già iscritte in Bilancio e
non ancora impegnate;
- di precisare, in ossequio a quanto stabilito dalla delibera di G.R. n. 1565
del 24.4.2003, che l’efficacia del presente atto e l’assunzione del conseguente
impegno di spesa è subordinata alla intervenuta approvazione del bilancio da parte
del Consiglio regionale ed all’approvazione del bilancio annuale 2003 nel bilancio
gestionale, ai sensi dell’art. 21 della legge 30 aprile 2002, n. 7;
- di far tenere copia del presente atto al Settore Edilizia Pubblica Abitativa,
al Settore Bilancio ed al Settore Gestione Entrate o Spese per i provvedimenti
di propria competenza;
- di pubblicare il presente atto, unitamente agli allegati, sul B.U.R.C.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla sede del SICET, Sindacato Inquilini
Casa e Territorio, più vicina.
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