ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE
TRA
L’E.N.P.A.F., ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI,
Fondazione di diritto privato, con sede in Roma, viale Pasteur 49, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. Emilio Croce, del Vice
Presidente dott. Guido Visco Gilardi, del Direttore Generale Avv. Marco Lazzaro,
dell’Arch. Rossana Mancini, professionista dell’Ente
E
Le seguenti organizzazioni
sindacali Nazionali dei conduttori:
SUNIA |
in
persona di Daniele Barbieri e Piero Ranieri |
SICET |
in persona
dell’Arch. Ferruccio Rossini e Maurizio Savignano |
UNIAT |
in persona di Roberto
Scorpioni |
UNIONE INQUILINI |
in persona del Dr.
Massimo Pasquini |
ANIA |
in persona dell’Ing.
Walter Angori |
FEDER.CASA |
in persona di
Gianluigi Pascoletti |
PREMESSO
- che le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo
integrativo sono firmatarie degli Accordi Territoriali ex art. 2 comma 3 della
legge 431/1998, depositati a norma di legge;
- che le parti concordano di aprire confronti territoriali in ogni realtà ove
esistano proprietà dell’Ente. Gli accordi a livello territoriale, ove raggiunti
e sottoscritti, costituiranno parte integrante del presente accordo, definendo
in tal modo l’elenco degli stabili oggetto dello stesso;
- che gli accordi integrativi sopra menzionati hanno lo scopo di definire i canoni
di locazione, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di
oscillazione per aree omogenee indicate dagli accordi territoriali;
- che le parti, come sopra costituite hanno raggiunto un’intesa in base
alla quale, come criterio generale, per i rinnovi contrattuali ad uso abitativo,
nel periodo di vigenza del presente accordo, stabiliscono che i canoni dovranno,
di norma, essere compresi fra i valori della fascia di oscillazione minima ed i
valori della fascia di oscillazione media stabiliti da ciascun accordo
territoriale depositato nei comuni ove l’Enpaf possiede immobili residenziali.
Per alcuni immobili aventi
caratteristiche particolari, o ubicazioni di particolare pregio, il canone sarà
compreso all’interno della fascia di oscillazione complessiva.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le
parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
-
PREMESSA: la premessa forma
parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce
il patto primo.
- CANONI: Le parti concordano
che i canoni di locazione dovranno, di norma, essere compresi fra i valori della
fascia di oscillazione minima ed i valori della fascia di oscillazione media
stabiliti da ciascun accordo territoriale depositato nei comuni ove l’Enpaf
possiede immobili residenziali.
Per alcuni immobili aventi
caratteristiche particolari, o ubicazioni di particolare pregio, il canone sarà
compreso all’interno della fascia di oscillazione complessiva.
Qualora il canone inerente il
rapporto di locazione scaduto sia superiore a quanto stabilito al punto 2, il
rinnovo avverrà con applicazione dell’Accordo, indipendentemente dalle fasce di
oscillazione previste all’interno dello stesso. Nei casi in cui i canoni in
essere supereranno le fasce previste, le parti concordano di demandare la
definizione, caso per caso, alla Commissione conciliativa, fermo restando che
non saranno in ogni caso possibili riduzioni del canone di locazione in essere.
La
superficie dell’unità immobiliare, con una tolleranza del cinque per cento in
più o in meno, è data dalla somma dei seguenti elementi:
- l’intera superficie calpestabile,
- il 50% della superficie delle autorimesse singole,
-
il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune,
- il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori
simili,
-
il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento
esclusivo del conduttore,
- il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota
millesimale dell’unità immobiliare.
La
superficie con vano di altezza inferiore a m 1,70 è conteggiata al 70%.
Per
gli alloggi con superficie interna compresa fra 46 mq e 70 mq la superficie è
aumentata del 10% fino ad un massimo di 70 mq.
Per
gli alloggi con superficie interna inferiore a 46 mq la superficie è aumentata
del 20% fino ad un massimo di 50,6 mq.
I
suddetti limiti tengono conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 236
del 18/06/1987.
- DURATA E DECORRENZA: I
contratti che verranno stipulati per il rinnovo dei rapporti locativi scaduti e
da scadere, avranno durata superiore a quella minima prevista dall’art.
2, comma 5 della legge 431/1998, pari ad anni 4+4; nel caso di rinnovo di
rapporti locativi già scaduti alla data di sottoscrizione del presente accordo,
o per i quali sia intervenuta convalida per finita locazione, le parti
convengono che i nuovi contratti avranno decorrenza dalla scadenza dei
precedenti rapporti, con conseguente addebito ai conduttori delle differenze di
importi tra il canone applicato fino a detta scadenza e quello determinato in
base ai successivi accordi integrativi. Tali differenze saranno oggetto di
rateizzazione in 12 rate mensili senza interessi.
- AGGIORNAMENTO ISTAT: Le
parti convengono che, nel corso della locazione, a partire dal secondo anno, il
canone sarà aggiornato, all’inizio di ciascuna annualità, nella misura del 75%
della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi l’anno precedente (F.O.I.).
- ONERI ACCESSORI: Le parti
stabiliscono che per la ripartizione degli oneri accessori si fa riferimento
alla relativa tabella di cui all’allegato G del Decreto Interministeriale
30/12/2002.
- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:
Ai nuclei familiari composti da una sola persona che, alla data di
sottoscrizione del presente accordo, risulteranno possedere un reddito annuo
lordo non superiore a 18.000 euro (incrementabile di 3.100 euro per ogni
ulteriore componente, fino ad un massimo di 27.300 euro, per nuclei familiari
composti da più persone), fermo restando l’impegno delle parti di favorire, ove
possibile, alle stesse condizioni del presente accordo, un’eventuale richiesta
di cambio di alloggio, verrà applicato l’aumento del canone previsto dai
successivi accordi territoriali, con una detrazione pari al 40% dell’aumento
medesimo.
I contratti sottoscritti ai sensi del presente articolo avranno durata
triennale e verranno rinnovati con le stesse agevolazioni ove permangano le
condizioni sopraindicate.
Gli inquilini che intendano richiedere le agevolazioni previste dal presente
articolo dovranno presentare la documentazione idonea ogni anno di vigenza
contrattuale.
La modifica dei requisiti sopra indicati comporterà l’applicazione della
disciplina prevista per gli altri contratti.
Le stesse agevolazioni saranno applicabili in caso di variazioni reddituali
che comportino l’inserimento all’interno della fascia sopra indicata.
Ai fini dell’accertamento dei limiti reddituali, saranno validi solo quelli
riferiti a lavoro dipendente e assimilabili, relativi all’anno precedente.
Le richieste provenienti da lavoratori autonomi verranno valutate dall’Ente
locatore caso per caso.
Infine l’Ente proprietario dichiara la propria disponibilità ad individuare
soluzioni a situazioni di particolare bisogno, accertate a proprio
insindacabile giudizio.
- RICHIESTE DI CAMBIO DI
ALLOGGIO: indipendentemente dall’appartenenza alle fasce reddituali interessate
dalle clausole di salvaguardia di cui al precedente articolo, l’Ente si impegna
a favorire, ove possibile, le richieste di cambio di alloggio, alle medesime
condizioni del presente accordo, provenienti unicamente da nuclei familiari che
occupino alloggi aventi superfici maggiori rispetto alle proprie esigenze
abitative o che, comunque, comportino oneri finanziari non in linea con il
reddito posseduto dal nucleo familiare stesso. Non sarà consentito, in ogni
caso, lo scambio di alloggi tra inquilini non autorizzato dall’Ente.
- CONDIZIONI PER IL RINNOVO E
COMUNICAZIONE AGLI INQUILINI: le parti stabiliscono che il rinnovo contrattuale,
ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431 del 1998, sarà consentito solo a
favore di quei conduttori che:
- non risultino proprietari di unità abitative site nel comune ove
conducono in locazione l’immobile dell’Ente, o in comuni viciniori;
- non abbiano pendenze giudiziarie penali nei confronti dell’Ente;
- non abbiano situazioni di morosità nei confronti dell’Ente, salvo che non
provvedano a regolarizzarle prima della stipula del nuovo contratto;
- risultino effettivamente residenti negli alloggi dagli stessi
attualmente condotti in locazione;
- in ogni caso non sarà consentito il rinnovo, ai sensi dell’art. 2
comma 3 della legge 431/98, per quei conduttori che, ancorché siano
anagraficamente residenti negli alloggi concessi in locazione, sulla
base delle verifiche effettuate dall’Ente, non vi abitino stabilmente e
nei confronti dei quali l’Ente abbia attivato le procedure giudiziarie
di risoluzione contrattuale per sublocazione.
L’Ente locatore comunicherà
ad ogni inquilino le condizioni per la stipula del rinnovo contrattuale, di cui
al presente accordo; decorsi 30 giorni dalla comunicazione se l’inquilino,
convocato formalmente, non si presenterà per la stipula del contratto sarà
considerato come non interessato al rinnovo contrattuale.
L’inquilino potrà esercitare
la facoltà di farsi rappresentare da un’organizzazione sindacale firmataria del
presente accordo.
- CONTRATTO TIPO: i rinnovi
contrattuali saranno stipulati secondo le tipologie contrattuali definite nel
citato Decreto Interministeriale 30/12/2002.
- COMMISSIONE CONCILIATIVA:
le parti convengono ai sensi dell’art. 6 del Decreto Interministeriale
30/12/2002, la costituzione di una commissione conciliativa stragiudiziale, cui
ognuna delle parti potrà ricorrere per favorire la soluzione di contrasti in
merito alla corretta applicazione del presente accordo integrativo nazionale.
Detta commissione, che non ha natura di arbitrato, sarà investita, inoltre, solo
per valutare casi che abbiano una rilevanza generale per l’inquilinato e non
particolare, limitata al singolo conduttore, salvo per i casi previsti al punto
2.
- DIRITTO DI PRELAZIONE: Nel
caso in cui l’Enpaf provveda a dimettere, anche parzialmente, il proprio
patrimonio immobiliare, sarà riconosciuto ai singoli inquilini il diritto di
prelazione per l’acquisto dell’alloggio da essi condotto in locazione, a
condizione che abbiano proceduto al rinnovo dei contratti di locazione, scaduti
o in scadenza, alle condizioni previste dagli accordi stipulati con le
organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative e che
siano in regola con il pagamento dei canoni e di tutti gli oneri economici
afferenti il rapporto di locazione.
Prima dell’avvio della fase
di commercializzazione delle unità immobiliari disposta dall’Enpaf nell’ambito
delle proprie prerogative di diritto privato riconosciute agli enti
previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509/94, le parti,
tenuto conto dell’esito positivo delle sperimentazioni avviate a seguito del
precedente accordo con le dismissioni degli immobili ubicati in Roma, località
Ostia lido, via Deruta, via Carlo Conti Rossini e piazza Aruleno Celio Sabino,
si incontreranno per avviare un confronto sui criteri, condizioni e modalità di
cessione delle unità immobiliari.
Il presente accordo scadrà il
31/12/2006
Roma lì 31/01/2005
ENPAF
SUNIA
SICET
UNIAT
UNIONE INQUILINI
ANIA
FEDER.CASA
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