Legge 2/2002
Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002
Art. 1
Disposizioni in materia di tipi di contratto di locazione di immobili
- Dopo l’articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e inserito il seguente:
“
Art. 4-bis. (Tipi di contratto).
- La convenzione nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all’articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all’articolo 5, commi 2 e 3.
- I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
-
In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2
”.
Art. 2
Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431
- Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 1, commi 2 e 3, dopo le parole: “agli articoli 2, 3, 4,” sono inserite le seguenti: “
4-bis,
” - all’articolo 2, comma 3, le parole: “, che provvedono alla definizione di contratti-tipo” sono soppresse;
- all’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: “e il loro rispetto” sono inserite le seguenti: “
, unitamente all’utilizzazione dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis,
”; - all’articolo 5:
- al comma 2, le parole: “di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “
dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis
”; - al comma 3, le parole: “di contratti-tipo relativi alla” sono sostituite dalle seguenti: “
dei canoni di
”.
- al comma 2, le parole: “di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “
- all’articolo 1, commi 2 e 3, dopo le parole: “agli articoli 2, 3, 4,” sono inserite le seguenti: “