Legge 3 agosto 1998, n. 295
Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 1998
Art. 1
Interventi per l’adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza
degli impianti elettrici nonché alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
per i porti di Trapani e Marsala e per l’Abbazia di Montecassino
- Per l’avvio degli interventi di adeguamento degli edifici demaniali, o in
uso alle Amministrazioni dello Stato, alle disposizioni di cui alla
legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa
di lire 19,800 miliardi per il 1998, di lire 28,900 miliardi per il 1999 e di
lire 61,600 miliardi per il 2000. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici approva,
sulla base delle esigenze delle Amministrazioni usuarie, un primo programma triennale
di interventi aggiornabile annualmente.
- Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione funzionale delle
banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione
dei fondali, nei porti di Trapani e Marsala, è autorizzata la complessiva spesa
di lire 3,6 miliardi per il 1998, di lire 3,7 miliardi per il 1999 e di lire 4,6
miliardi per il 2000. Il Ministero dei lavori pubblici, sentita la regione interessata,
provvede alla definizione e all’attuazione degli interventi.
- Per i lavori di consolidamento e conservazione del complesso monumentale dell’Abbazia
di Montecassino è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l’anno 1998. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero
dei lavori pubblici ed il Ministero per i beni culturali e ambientali definiscono
il programma degli interventi per il complesso monumentale.
- All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 26,4
miliardi per il 1998, a lire 32,6 miliardi per il 1999 e a lire 66,2 miliardi
per il 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 2
Disposizioni finanziarie per la città di Reggio Calabria
- Per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 8 maggio 1989,
n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, è concesso
al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire
7 miliardi annue a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni
finanziarie.
- Per le finalità previste dall’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
e successive modificazioni, ad integrazione delle risorse attribuite ai sensi
della medesima legge, è concesso alla provincia di Reggio Calabria un contributo
straordinario quindicennale di lire 2.300 milioni annue a decorrere dal 1999 per
la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.
- All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 9.300 milioni
per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 1998, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 3
Interventi per l’adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia
di Venezia
- Per gli interventi da realizzare in favore del sistema autostradale, ed in
particolare delle tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela, è istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento
del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di adeguamento della
rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata
ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996. A tal fine sono autorizzati limiti
di impegno quindicennali di lire 53,800 miliardi per il 1999 e di lire 61,600
miliardi per il 2000.
- Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia
e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza
dall’anno 1999 e di lire 10 miliardi dall’anno 2000, che affluiscono ad apposito
fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante
da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del Comitato
di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 63,800
miliardi per il 1999 e a lire 135,400 miliardi per il 2000, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione
della presente legge.
Art. 3
Interventi per l’adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia
di Venezia
omissis
HOME