Legge 24 aprile 2004, n. 104
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004,
n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di
immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione
Legge di conversione
Art. 1
- Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia
di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile
2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1
Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione
- Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori
che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal secondo
periodo del comma 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato,
al momento dell’offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla
base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.
- Ai fini dell’applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando,
al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del citato decreto-legge
n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall’Agenzia
del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la
data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di
ottobre 2001, quali pubblicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare
(OMI) e di altri parametri di mercato.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione
del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni
e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano
verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato
per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti
originariamente proprietari degli immobili. Il rimborso è effettuato nei limiti
delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello
Stato, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse
derivanti dalla dismissione confluiscono all’entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito
fondo da istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Le disponibilità
del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili
in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Con uno o più decreti di natura non regolmentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sono fissati i criteri e le modalità applicative delle diposizioni del presente
articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al
comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai minori
introiti derivanti dall’applicazione della presente norma. A tale fine si utilizzano
le somme di cui al comma 12 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del
2001 in relazione alle quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma
12. Per le finalità di cui sopra può essere concessa, con i medesimi decreti,
la garanzia dello Stato. Al termine dell’operazione di cartolarizzazione per l’eventuale
minore entrata per i soggetti originariamente proprietari degli immobili
ovvero per l’escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato,
si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di
ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell’economia e delle
finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni
di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi
proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate.
- 4-bis.
- All’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le unità immobiliari
occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in
linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, è consentita l’alienazione della sola nuda proprietà, quando essi
abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento
al solo diritto di usufrutto".
- 4-ter
- All’attuazione delle disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma
4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, si provvede con i decreti
di cui al comma 4 del presente articolo.
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