Legge 24 aprile 2004, n. 104
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, 
n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di 
immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2004 
Legge di conversione 
Testo del decreto-legge coordinato con la legge 
di conversione 
 
Legge di conversione
Art. 1
  - Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia 
  di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, 
  è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente 
  legge.
 
  - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 
Testo del decreto-legge coordinato con la 
legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 
2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate 
con caratteri corsivi
 
Art. 1
Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione
  - Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori 
  che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal secondo 
  periodo del comma 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive 
  modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, 
  al momento dell’offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla 
  base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.
 
  - Ai fini dell’applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, 
  al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del citato decreto-legge 
  n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall’Agenzia 
  del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la 
  data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di 
  ottobre 2001, quali pubblicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare
  (OMI) e di altri parametri di mercato. 
 
  - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti 
  prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione 
  del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni 
  e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano 
  verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato 
  per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti 
  originariamente proprietari degli immobili. Il rimborso è effettuato nei limiti 
  delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello 
  Stato, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 
  da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
  conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse 
  derivanti dalla dismissione confluiscono all’entrata del bilancio dello Stato 
  per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito 
  fondo da istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Le disponibilità 
  del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili 
  in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è 
  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  
 
  - Con uno o più decreti di natura non regolmentare del Ministro dell’economia 
  e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
  sono fissati i criteri e le modalità applicative delle diposizioni del presente 
  articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al 
  comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai minori 
  introiti derivanti dall’applicazione della presente norma. A tale fine si utilizzano 
  le somme di cui al comma 12 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 
  2001 in relazione alle quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 
  12. Per le finalità di cui sopra può essere concessa, con i medesimi decreti, 
  la garanzia dello Stato. Al termine dell’operazione di cartolarizzazione per l’eventuale 
  minore entrata per i soggetti originariamente proprietari degli immobili
  ovvero per l’escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, 
  si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di 
  ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti.
  Il Ministro dell’economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri 
  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell’economia e delle 
  finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni 
  di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi 
  proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate.
  
 
  - 4-bis.
 
  -  All’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 
  2001, n. 410, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le unità immobiliari 
  occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano 
  compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in 
  linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 
  1992, n. 104, è consentita l’alienazione della sola nuda proprietà, quando essi 
  abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento 
  al solo diritto di usufrutto".
 
  - 4-ter
 
  -  All’attuazione delle disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 
  4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 
  modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, 
  come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, si provvede con i decreti 
  di cui al comma 4 del presente articolo. 
 
HOME