Allegato A
LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE
La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni
elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella
triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, .........N sono rappresentate
le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte
le offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da
preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può
essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza
minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande),
a 6 (preferenza massima). In caso d’incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi
intermedi.
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è
stato preferito con il relativo grado di preferenza ed in caso di parità, vengono
collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un
punto ad entrambe.
Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad
ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate
in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando
a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
B | C | D | E | F | ...... | N | |
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D | |||||||
E | |||||||
...... | |||||||
N-1 |
preferenza massima | = | 6 |
preferenza grande | = | 5 |
preferenza media | = | 4 |
preferenza piccola | = | 3 |
preferenza minima | = | 2 |
parità | = | 1 |
Allegato B
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) da indicarsi nel bando di gara o nella lettera di invito.
Metodo aggregativo-compensatore
L’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = S n [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito
(i) variabile tra zero ed uno;
Sn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali il
valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione attraverso:
- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari
mediante il "confronto a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee guida di cui
all’allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale
della matrice dei suddetti confronti a coppie;
ovvero
- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari;
ovvero
- un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, adottato
autonomamente dalla commissione prima dell’apertura dei plichi.
b) Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale
il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione,
il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente
pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la
stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base
di gara.
Metodo electre
L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la
seguente procedura.
a) si indicano con:
aki = il valore della prestazione dell’offerta i con riferimento all’elemento
di valutazione k;
akj = il valore della prestazione dell’offerta j con riferimento all’elemento
di valutazione k;
sk = il massimo scarto dell’intera gamma di valori con riferimento all’elemento
di valutazione k;
pk = il peso attribuito all’elemento di valutazione k;
n = il numero degli elementi di valutazione k;
r = il numero delle offerte da valutare;
Snk=1 = sommatoria per k da 1 ad n
b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, gli scarti fra
ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti
formule:
fkij = aki – akj per aki > akj
nonché i ¹ j
gkij = aki – akj per aki > akj
nonché i ¹ j
c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza
attraverso le seguenti formule:
cij = Snk=1 (fkij / sk) *
pk (indice di concordanza ) con i ¹ j
dij = Snk=1 (gkij / sk) *
pk (indice di discordanza ) con i ¹ j
(qualora dij = 0 l’offerta i domina l’offerta j in ogni elemento di valutazione
k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell’offerta
j).
d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori
unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle
due seguenti formule:
qij = cij / dij (indicatore unico di dominanza
) con i ¹ j
q* ij = 1 + (qij / qij max) * 99 (indicatore
unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da 1 a 100) con i ¹ j
e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti
formule:
Pij = Srk=1 qij
Pij = Srk=1 q* ij
Allegato C
La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di progettazione
è eseguita:
1. individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione
previsto nel bando di gara, un indice convenzionale del valore dell’elemento in
esame; l’individuazione è effettuata:
a) per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le caratteristiche
architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative), determinando per ognuno
di essi un coefficiente, variabili tra zero ed uno, attraverso:
- la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto
a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee guida di cui all’allegato A, oppure
il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice dei suddetti
confronti a coppie;
ovvero
- la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
ovvero
- un metodo di determinazione dei coefficienti adottato autonomamente dalla commissione
prima dell’apertura dei plichi.
b) per gli elementi di valutazione di natura quantitativa (quale il costo) mediante
la seguente formula:
Ci = Ri / Rmax
dove:
Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto
al valore dell’elemento in esame stabilito nel bando di gara;
Rmax è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti;
2. determinando sulla base dei suddetti coefficienti una graduatoria delle proposte;
la graduatoria è compilata impiegando il metodo aggregativo-compensatore di cui
all'allegato B), o un altro metodo di valutazione indicato nel bando di gara.
Allegato D
Le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali
spedire la lettera di invito a presentare l’offerta sulla base di una graduatoria
compilata assegnando ai candidati un punteggio determinato tramite la seguente formula:
P = ai*25 + bi*25 + ci*25 + di*25
dove:
ai = = Ii / Imax
bi = 1 - (Si / Smax)
ci = Ni / Nmax
di = Yi / Ymed per Yi di valore minore o uguale al valore di Ymed
di = 1 - [(Yi - Ymed) / (Ymax - Ymed)] per Yi di valore maggiore al valore Ymed
Ii = Media aritmetica degli importi dei lavori elencati dal soggetto iesimo;
Imax = Massimo valore delle medie Ii;
Si = Scarto fra Ii e l’importo
presunto dei lavori da progettare; lo scarto negativo è assunto pari a zero;
Smax = Massimo valore degli scarti Si;
Ni = Numero dei lavori elencati dal soggetto iesimo;
Nmax = Massimo valore dei numeri Ni
Yi = Scarto fra l’importo massimo e l’importo minimo dei lavori elencati dal soggetto iesimo;
Ymed = Media aritmetica del valore degli
scarti Yi
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato
almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo
63, comma 1, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più
di cinque anni.
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un
componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.
Allegato E
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene
applicando la seguente formula:
Ki = Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc
+ Di*Pd
dove:
- Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
- Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti
compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo;
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
- Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali
di cui all'articolo 64, comma 3, indicati nel bando di gara.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi relativi
rispettivamente agli elementi a) e b) dell'articolo 64, comma 2, la commissione
giudicatrice applica il metodo del confronto a coppie seguendo, a sua scelta, le
linee guida di cui all’allegato A, ovvero il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore
principale della matrice dei suddetti confronti a coppie. Qualora il bando preveda
la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b) dell’articolo
64 in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente
in base a tali sub-elementi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti
per l’elemento di partenza.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi
rispetivamente agli elementi c) e d) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice
impiega le seguenti formule:
Ci = Ri / Rmax
Di = Ti / Tmedio
dove:
Ri = il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo;
Rmax = il ribasso percentuale massimo offerto;
Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
Tmedio = la media delle riduzioni percentuali del tempo;
per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto
pari ad uno.
Allegato F
La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire
la lettera di invito a presentare l’offerta sulla base di una graduatoria compilata
attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti
elementi:
- fatturato di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato;
- numero di servizi di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b), svolti dal candidato;
- numero di servizi di cui all’articolo 66, comma 1, lettera c), svolti dal candidato;
- numero medio annuo del personale tecnico di cui all’articolo 66, comma 1, lettera
c) dipendente del candidato.
Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione
lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo è attribuito punteggio
zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e punteggio dieci ai valori pari
o superiori a quattro volte quelli minimi.
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato
almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo
65, comma 5, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più
di cinque anni.
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un
componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.
Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita tramite
sorteggio pubblico.
Allegato G
SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI |
||||||
Committente | ||||||
Opera | ||||||
Periodo di esecuzione del servizio | ||||||
Importo globale dell'investimento in lire(2) | ||||||
Società o studio che ha svolto la/le prestazioni | ||||||
Professionisti responsabili (nome e cognome) |
Ruolo nella società o nello studio |
Ordine professionale |
N° di iscrizione all'Albo |
Anno di iscrizione all'Albo |
Il professionista fa ancora parte della società o dello studio(3) |
Prestazioni svolte(4) |
AUTOCERTIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI: | ||||||
Nome e cognome |
Firma |
Ruolo |
Data |
|||
NOTE: | ||||||
1) Questo allegato deve essere compilato per ogni prestazione svolta. Per servizi si intendono le prestazioni professionali svolte. Esso ha validità per ogni professionista indicato, indipendentemente dalla posizione del medesimo in altra organizzazione o in altro ruolo al momento della valutazione. | ||||||
2) L'importo globale dell'investimento può essere approssimativo. | ||||||
3) Indicare con un si o con un no se il professionista fa parte dello studio o della società alla data del bando di gara. E' inteso che la specifica referenza vale soltanto se il professionista è ancora inserito nell'organizzazione al momento della valutazione. | ||||||
4) Le prestazioni svolte verranno indicate con le sigle della matrice dei servizi totali o parziali riportate nella tabella "classificazione dei servizi" - Allegato D |
Allegato H
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI |
||||||||||||
SERVIZI GENERALI |
||||||||||||
Categorie |
Prestazione parziale(1) |
|||||||||||
Gruppi(2) |
Tipo lavori (specializzazioni) |
Fattibilità |
Progetto preliminare |
Progetto definitivo |
Progetto esecutivo |
Disegni di officina |
Direzione lavori |
Confronto tempi costi |
Project management |
Coordina_ |
Totali(3) |
|
1° |
1 |
Pianificazione | ||||||||||
2 |
Ingegneria ambientale per interventi territoriali | |||||||||||
(5) |
||||||||||||
2° |
3 |
Edilizia semplice(4) | ||||||||||
4 |
Edilizia commerciale e residenziale | |||||||||||
5 |
Edifici produttivi | |||||||||||
6 |
Edifici sportivi | |||||||||||
7 |
Scuole | |||||||||||
8 |
Ospedali | |||||||||||
9 |
Musei | |||||||||||
10 |
Edifici pubblici monumentali | |||||||||||
11 |
Recupero di edifici vincolati | |||||||||||
12 |
Complessi tecnologici | |||||||||||
(5) |
||||||||||||
3° |
13 |
Impianti tecnici a rete | ||||||||||
13a |
Infrastrutture per approvvigiona_ mento, trasporto e depurazione acque |
|||||||||||
(5) |
||||||||||||
4° |
14 |
Ponti | ||||||||||
15 |
Impianti idraulici e di bonifica | |||||||||||
16 |
Opere portuali e di navigazione | |||||||||||
17 |
Strade | |||||||||||
18 |
Ferrovie | |||||||||||
19 |
Gallerie | |||||||||||
20 |
Dighe | |||||||||||
(5) |
||||||||||||
5° |
21 |
Macchinari di produzione | ||||||||||
22 |
Impianti meccanici | |||||||||||
23 |
Impianti elettrici | |||||||||||
(5) |
||||||||||||
6° |
24 |
Strutture generiche | ||||||||||
25 |
Strutture complesse | |||||||||||
26 |
Restauro strutturale | |||||||||||
(5) |
||||||||||||
7° |
27 |
Impatto ambientale | ||||||||||
(5) |
||||||||||||
8° |
28 |
Acustica tecnica | ||||||||||
(5) |
||||||||||||
9° |
29 |
Sicurezza | ||||||||||
(5) |
||||||||||||
10° |
30 |
Altro | ||||||||||
31 |
||||||||||||
32 |
||||||||||||
33 |
||||||||||||
Totali | ||||||||||||
Sigle da riportare nell'allegato "C" Prestazioni svolte |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
||
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA |
||||||||||||
Categorie |
Prestazione parziale(1) |
|||||||||||
Gruppi(2) |
Tipo lavori (specializzazioni) |
Rilievi topografici |
Misurazioni e monitoraggi |
Indagini idro-geologiche |
Indagini geotecniche |
Consulenza idrogeologica |
Consulenza geotecnica |
Analisi di laboratorio |
|
|
Totali(3) |
|
100 |
||||||||||||
Sigle da riportare nell'allegato "C" Prestazioni svolte |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
|
||
Note: | ||||||||||||
1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per l'opera considerata. | ||||||||||||
2) Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi (denominati "Gruppi di categorie") da linee di maggior spessore. | ||||||||||||
3) Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in milioni di lire, riferiti al servizio e risultanti dalla scheda delle referenze personali. | ||||||||||||
4) Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o che sono inferiori a 15.000 mc non presentando nel contempo caratteristiche speciali. | ||||||||||||
5) Le categorie in bianco verranno definite successivamente. |
Allegato I
Modelli di bandi di gara e di avvisi di appalti pubblici di
lavori
Preinformazione
1. | Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. | |
2. | a) | Luogo di esecuzione |
b) | Natura ed entità dei lavori e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera. | |
c) | Se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori previsti. | |
3. | a) | Data provvisoria per l'avvio delle procedure d’aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. |
b) | Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori. | |
c) | Se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori. | |
4. | Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia. | |
5. | Altre informazioni. | |
6. | Data di spedizione dell'avviso. | |
7. | Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. | |
8. | Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nei campi di applicazione dell'accordo. |
Allegato L
Procedure aperte
1. |
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. |
|
2. | a) | Procedura di aggiudicazione prescelta. |
b) | Forma dei contratto oggetto dei bando di gara. | |
3. | a) | Luogo di esecuzione |
b) | Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima dei calendario entro i quali tale opzioni possono essere esercitate. | |
c) | Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. | |
d) | Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest’ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti. | |
4. |
Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori. |
|
5. | a) | Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari. |
b) | Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti. | |
6. | a) | Termine ultimo per il ricevimento delle offerte. |
b) | Indirizzo cui devono essere trasmesse. | |
c) | Lingua o lingue in cui devono essere redatte. | |
7. | a) | Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte. |
b) | Data, ora e luogo di tale apertura. | |
8. | Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. | |
9. |
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimento alle disposizioni in materia. |
|
10. |
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto. |
|
1l. | Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare. | |
12. | Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta. | |
13. | Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi del prezzo più basso sono menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri. | |
14. | Eventuale divieto di varianti. | |
15. | Altre informazioni. | |
16. |
Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione. |
|
17. | Data di spedizione del bando di gara. | |
18. | Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. | |
19. | Eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo. |
Allegato M
Procedure ristrette
1. |
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice |
|
2. | a) | Procedura di aggiudicazione prescelta. |
b) | Eventualmente, motivazione dei ricorso alla procedura accelerata. | |
c) | Forma del contratto oggetto del bando di gara. | |
3. | a) | Luogo di esecuzione. |
b) | Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. | |
c) | Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. | |
d) | Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti. | |
4. | Termine ultimo per il completamente dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori. | |
5. | Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto. | |
6. | a) | Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione. |
b) | Indirizzo cui devono essere trasmesse. | |
c) | Lingua o lingue in cui devono essere redatte. | |
7. | Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte. | |
8. | Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. | |
9. | Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle disposizioni in materia. | |
10. | Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest’ultimo deve soddisfare. | |
11. | Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell’appalto qualora non figurino nell'invito a presentare offerte. | |
12. | Eventuale divieto di varianti. | |
13. | Altre informazioni. | |
14. | Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione. | |
15. | Data di spedizione del bando di gara. | |
16. | Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. | |
17. | Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo. |
Allegato N
Procedure negoziate
1. | Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. | |
2. | a) | Procedura di aggiudicazione prescelta. |
b) | Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata. | |
c) | Forma del contratto oggetto del bando di gara. | |
3. | a) | Luogo di esecuzione. |
b) | Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. | |
c) | Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. | |
d) | Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti. | |
4. | Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori. | |
5. | Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto. | |
6. | a) | Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione. |
b) | Indirizzo cui devono essere trasmesse. | |
c) | Lingua o lingue in cui devono essere redatte. | |
7. | Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. | |
8. | Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. | |
9. | Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere. | |
10. | Eventuale divieto di varianti. | |
11. | Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice. | |
12. | Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. | |
13. | Altre informazioni. | |
14. | Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. | |
15. | Data di spedizione del bando di gara. | |
16. | Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. | |
17. | Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. | |
18. | Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo. |
Allegato O
Appalti aggiudicati
1. | Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice. |
2. | Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione dei ricorso a tale procedura (articolo 7, paragrafo 4). |
3. | Data di aggiudicazione dell'appalto. |
4. | Criteri di aggiudicazione dell'appalto. |
5. | Numero di offerte ricevute. |
6. | Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari. |
7. | Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera costruita. |
8. | Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati. |
9. | Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione. |
10. | Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi. |
11. | Altre informazioni. |
12. | Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. |
13. | Data di spedizione del presente avviso. |
14. | Data di ricezione dell'avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. |
NOTE
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 87, quinto comma della Costituzione:
"L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti."
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni recante: "Legge
quadro in materia di lavori pubblici" è pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234.
Il testo dell'articolo 3 della legge sopracitata così reca:
"Art. 3. Delegificazione - [1] E' demandata alla potestà regolamentare del Governo,
ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n. 400, con le modalità
di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia
dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo
e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici,
nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche
mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure
di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori
e alle relative competenze.
[2] Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al primo comma il Governo,
entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento , di seguito così denominato,
che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia
di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del sesto comma.
Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici
introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei
principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la
presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia
e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella
materia di cui al primo comma. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali
e ambientali, sentiti i Ministri interessati previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al
presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni
del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento
è emanato.
[3] Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con
modifiche al regolamento medesimo, le direttive comunitarie nella materia di cui
al primo comma che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
[4] Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento,
gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al primo comma, ad
eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore
tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale,
che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata
con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo
regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
[5] Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge
23-8-1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione
ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a), della
presente legge, e; che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti
alle disposizioni della legge 1-6-1939, n. 1089.
[6] Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge oltre
alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione
dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento
e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art.
7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori,
dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonché le modalità per la partecipazione
dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni
di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione
dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, settimo comma;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi
di cui all'art. 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali
relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, settimo
comma;
i) Abrogata;
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro
e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, e successive
modificazioni, anche in deroga agli artt. 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di
cui all'art. 21;
n) Abrogata;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, sesto comma, secondo l'importo dei
lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo,
da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio;
le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro
il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali
è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i
requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le
condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché
le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art.
30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti
di cui all'art. 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie
prevalenti ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 19-3-1990, n. 55, come
sostituito dall'art. 34, primo comma, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare
dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori
stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti
in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
[7] Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei
lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari,
funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per
il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da
imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
[7-bis] Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato
apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la
disciplina delle attività del genio militare, in relazione a lavori connessi alle
esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
[7-ter] Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure
di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi
Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26-2-1987, n. 49 , sulla cooperazione
allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli
affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione
di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali
e dalla Unione europea".
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400:
"Art. 17. Regolamenti - 2.Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti
per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari."
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è pubblicato nella gazzetta Ufficiale
del 30 agosto 1997, n. 202.
NOTE AL TESTO
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni reca:
"Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge - [2] Le norme
della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, secondo comma, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici,
compresi quelli economici, agli enti e alle amministrazioni locali, alle loro associazioni
e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'art. 19, secondo comma, ai concessionari
di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali
ed ai consorzi di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive
modificazioni, alle società di cui all'art. 22 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive
modificazioni, ed all'art. 12 della legge 23-12-1992, n. 498, e successive modificazioni,
alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano
ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati
ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari
di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 158,
qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di
attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al sesto comma dell'art. 8 del
decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati
aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono
essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente
connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto
legislativo 17-3-1995, n. 158;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto
legislativo 19-12-1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti
ricreativi, sportivi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari,
edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore
a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti
di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o
in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori;
[3] Ai soggetti di cui al secondo comma, lettera b), fatta eccezione per concessionari
di lavori pubblici, di cui al medesimo secondo comma, lettera b), si applicano le
disposizioni della presente legge ad esclusione degli artt. 7, 14, 18, 19, commi
2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al
secondo comma, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli artt. 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui
al secondo comma, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo
17-3-1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di
cui all'art. 3, secondo comma, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità
dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica."
- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione reca:
" Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche
di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche
di interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e
porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque
interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali.
- Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.
- Il testo dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e
funzionamento degli organi regionali) è il seguente:
"Art. 10. Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica - Le leggi
della repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo
precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.
I consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie
modificazioni entro novanta giorni."
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni si veda in note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 108.
- Il testo dell'articolo 17, commi 4 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni reca:
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e
accessorie - [4] La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero
di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere
le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali,
così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di
competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al primo comma, lettere
d), e), f) e g). Le società di cui alla lettera f) del primo comma, singole ovvero
raggruppate ai sensi del primo comma, lettera g), possono essere affidatarie di
incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati
di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità
e che richiedano una specifica organizzazione.
[13] Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza
sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di
applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali
concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dal decimo
e dodicesimo comma."
- Il testo dell'articolo 20, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni reca:
"Art. 20. Procedure di scelta del contraente - 4. L'affidamento di appalti mediante
appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o
per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la
cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra
soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base
di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 16, nonché di un capitolato
prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e
dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo
ed il prezzo."
- Il testo dell'articolo 28, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni reca:
"Art. 28. Collaudi e vigilanza - [7] E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera
nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'art. 27, secondo
comma, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento."
- Il testo dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
reca:
"Art. 7. Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione
- [1] I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a), nominano, ai sensi
della legge 7-8-1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico
del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma
triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento
e dell'esecuzione.
[2] Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali
il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore
dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può
essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici,
in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione,
affidamento ed esecuzione.
[3] Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni
ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi,
il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza
alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al
corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni,
impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità
delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo
necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
[4] Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento,
coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei
lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione
e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal
decreto legislativo 14-8-1996,
n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata
in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del
direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
[5] Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico
dei soggetti di cui al primo comma presenti carenze accertate o non consenta il
reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche
dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione
e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile
del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste
dal decreto legislativo 17-3-1995, n. 157, a professionisti singoli o associati
nelle forme di cui alla legge 23-11-1939, n. 1815, e successive modificazioni, o
alle società di cui all'art. 17, primo comma, lettere e) ed f), aventi le necessarie
competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo o legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
[6] Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile
unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma
ai sensi dell'art. 27 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni.
[7] Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento,
convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7-8-1990, n.
241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato,
a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui all'ottavo comma
del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della
conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di
lavori pubblici di cui all'art. 19, secondo comma, la conferenza di servizi è convocata
dal concedente anche nell'interesse del concessionario.
[8] In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto
definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente
in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente,
da rendere nel termine di novanta giorni alla richiesta, o nel più breve termine
idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro
la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente
comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di
servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare
al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione
del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
[9] Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori
della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni
assunte da ciascuna amministrazione interessata.
[10] In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se
necessario, chiarimenti e documentazione.
[11] Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel
rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate
da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente,
dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione
all'oggetto del procedimento.
[12] Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza,
la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo
giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità
delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza
dei soggetti intervenuti.
[13] Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato
e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
[14] Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi,
in armonia con i princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza
regionale e locale.
[15] Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle ragionerie
centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non
più di due volte per un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti
all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 20-4-1994, n. 367."
- Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 8, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 82.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni reca:
" Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - [6] Nell'ambito della
propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici,
agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione
e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare,
al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche
su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi
del Servizio ispettivo di cui al decimo comma e della collaborazione di altri organi
dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria
da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione della istruttoria medesima,
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari
dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi
sono vincolati dal segreto d'ufficio."
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 4.
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante:
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,
n. 192.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 4, comma 6 e 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni reca:
" Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - [6] Nell'ambito della
propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici,
agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione
e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare,
al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche
su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi
del Servizio ispettivo di cui al decimo comma e della collaborazione di altri organi
dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria
da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione della istruttoria medesima,
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari
dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi
sono vincolati dal segreto d'ufficio.
[17] Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori
sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale
di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione
dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo
di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista
e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio,
gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo,
di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione
è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri."
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
- Il testo dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni reca:
"Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - [8] Qualora i soggetti
ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al sesto comma appartengano
alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento
per gli impiegati dello Stato.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 11.
- Per il testo dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 2.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 16, comma 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni reca:
"Art. 16. Attività di progettazione - [1] La progettazione si articola, nel rispetto
dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva
ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale
e comunitario.
[2] Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei
commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.
Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto
alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle
ovvero a modificarle."
- Per il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 2.
- Il testo dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni reca:
"Art. 28. Collaudi e vigilanza - [4] Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione
con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.
I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie
strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata
dal responsabile del procedimento."
- Il testo dell'articolo 17, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e
accessorie - [9] Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti
o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento
a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile . I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché
agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti."
Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1990, n. 192 è il seguente:
"Art. 24 - 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto
di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei
casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio
del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in
relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli
interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per
assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga
nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti
da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati
o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze
di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 1° aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668,
e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente
vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai
documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso
agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo
13, salvo diverse disposizioni di legge."
Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
è il seguente:
"Art. 14. Programmazione dei lavori pubblici - [1] L'attività di realizzazione dei
lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale
e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'art. 2, secondo comma,
lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori,
già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
[2] Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità
e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui
al primo comma predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento
dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali
ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto
di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di
lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.
Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici,
prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui
all'art. 2, secondo comma, lettera a), per almeno 60 giorni consecutivi.
[3] Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie
di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria.
In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi
per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
[4] Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che,
al fine di quanto previsto all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara;
tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene
acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
[5] I soggetti di cui al primo comma nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi
gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
[6] L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al primo comma è subordinata
alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art.
16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione
degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
[7] Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata
elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni
caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto
idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
[8] I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali
siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal
termine ultimo previsto dalla vigente normativa per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello
Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse
si applicano le disposizioni dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge 3-1-1978,
n. 1, e successive modificazioni, e dell'art. 27, quinto comma, della legge 8-6-1990,
n. 142.
[9] L'elenco annuale predisposto dalla amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante,
e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione
o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati
nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art.
3 del decreto legge 31-10-1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge
22-12-1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco
annuale può essere realizzato soltanto sulla base di un autonomo piano finanziario
che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano
le disposizioni previste dal decreto legislativo 25-2-1995, n. 77 , e successive
modificazioni ed integrazioni.
[10] I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di
cui al quinto comma, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento
da parte di pubbliche amministrazioni.
[11] I soggetti di cui al primo comma sono tenuti ad adottare il programma triennale
e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti
con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi
all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli
provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti
annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni
locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica
della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
[12] Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo
esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'undicesimo
comma, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.
[13] L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori."
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'articolo 31-Bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 110.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 11.
Note all'art. 15:
- Per il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 8.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici - [4] Per i lavori
di cui al terzo comma si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori
al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso
in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora
da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro
il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2
per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa."
Note all'art. 22:
- Per il testo dell'articolo 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 11.
Note all'art. 25:
- Per il testo dell'articolo 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
Note all'art. 40:
- Per il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 8.
Note all'art. 45:
- Per il testo dell'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 134.
Note all'art. 46:
- Il testo dell'articolo 16, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 16. Attività di progettazione - [6] In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento di cui all'art. 3, con riferimento alle categorie di
lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione
e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari
livelli di progettazione."
Note all'art. 48:
- Il testo dell'articolo 30, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [6] Prima di iniziare le procedure
per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini
e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'art. 16, primo e secondo comma, e la loro conformità alla
normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici
tecnici delle predette stazioni appaltanti."
Note all'art. 49:
- Per il testo dell'articolo 7, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni si veda in note all'articolo 7.
Note all'art. 50:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 2.
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e
accessorie - [1] Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
delle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente
alla formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23-11-1939,
n. 1815, e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti di cui al sesto comma, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al sesto comma, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d),
e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili."
Note all'art. 51:
- Il testo dell'articolo 18, comma 2 ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 18. Incentivi e spese per la progettazione - [2-ter] I pubblici dipendenti
che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di
pubbliche amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo
3-2-1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego."
- Il testo dell'articolo 17, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e
accessorie - [8] Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell'incarico di cui al quarto e quattordicesimo comma, lo stesso deve essere espletato
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede
di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento
definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti
nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione."
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
Note all'art. 55:
- Il testo dell'articolo 18, comma 2 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 18. Incentivi e spese per la progettazione - [2-bis] A valere sugli stanziamenti
iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni
competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale
degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari,
nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza
e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14-8-1996,
n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'adeguamento
ed all'aggiornamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento
di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi.
Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote
relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario."
Note all'art. 57:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera d), e), f) g) della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
Note all'art. 63:
- Il testo dell'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [5] Il progettista o i progettisti
incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione
del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata
dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese
di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per
le varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera d) resesi necessarie in corso
di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori
di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore
al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati con il limite di 2 milioni e
500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La
mancata progettazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera
le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale."
- Per il testo dell'articolo 17, comma 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni si veda in note all'articolo 7.
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
Note all'art. 65:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
Note all'art. 70:
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
Note all'art. 74:
- Per il testo dell'articolo 13, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni si veda in note all'articolo 108.
Note all'art. 77:
- Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge - [2] Le norme
della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, secondo comma, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici,
compresi quelli economici, agli enti e alle amministrazioni locali, alle loro associazioni
e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'art. 19, secondo comma, ai concessionari
di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali
ed ai consorzi di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive
modificazioni, alle società di cui all'art. 22 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive
modificazioni, ed all'art. 12 della legge 23-12-1992, n. 498, e successive modificazioni,
alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano
ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati
ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari
di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 158,
qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di
attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al sesto comma dell'art. 8 del
decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati
aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono
essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente
connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto
legislativo 17-3-1995, n. 158;"
Note all'art. 80:
- Il testo dell'articolo 29, comma 1, lettere f) e f bis) e f ter), della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 29. Pubblicità - [1] Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli
appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori, prima della stipula della concessione o del contratto anche nei
casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano,
con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto,
del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori,
dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato,
nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione
dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro;
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento
l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta
con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera
fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità,
con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico
dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior
importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli artt. 31-bis, secondo e terzo comma,
e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle
pronunce emesse dall'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano
variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori,
disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità
di cui alle lettere b) e c) del presente comma."
Note all'art. 82:
- Il testo dell'articolo 33, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
è il seguente:
"Art. 33. Segretezza - [1] Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei
corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi
in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità
a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo
esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate
indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative
alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del
secondo comma.
[2] Nelle ipotesi di cui al primo comma, il regolamento determina i casi nei quali
debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione
dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al primo comma,
nonché le relative procedure.
[3] I lavori di cui al primo comma sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo
della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza
e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto
entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento."
- Il testo del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 recante "Norme relative al segreto militare"
è pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1941, n. 257.
- Il testo della legge 24 ottobre 1997, n. 801 recante "Istituzione ed ordinamento
dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato"
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1977, n. 303.
- Il testo dell'articolo 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
è il seguente:
"Art. 8. Qualificazione - [1] Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di cui all'art. 1, primo comma, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della
qualità della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti,
i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti
sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
[2] Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della
legge 23-8-1988, n. 400 , su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo
conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per
tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'art. 2, primo
comma, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie
ed all'importo dei lavori stessi.
[3] Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione,
appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'art. 4, sentita un'apposita commissione
consultiva istituita presso la Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della
commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti
delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito
di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del
sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
[4] Il regolamento di cui al secondo comma definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di
cui al terzo comma, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza
dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti
degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari
e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono
agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari
del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità;
i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della
certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità,
nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti
di attestazione di cui al terzo comma, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto
di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente
alla medesima impresa;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione
del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema
di qualità, di cui al terzo comma, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al terzo
comma, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei requisiti
predetti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
di cui al terzo comma, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità
e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'art.
9, secondo e terzo comma. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarità contributiva, e contrattuale, ivi compresi i versamenti
alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un
periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché
agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema
di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità
di cui al terzo comma, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per
le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque
essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non
superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito
la qualificazione di cui al terzo comma; tali elenchi sono redatti e conservati
presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio
dei lavori pubblici di cui all'art. 4.
[5] Abrogato.
[6] Il regolamento di cui al secondo comma disciplina le modalità dell'esercizio,
da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell'art. 6 della legge 10-2-1962, n. 57, delle
competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
[7] Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori
dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art. 24, primo comma, della
direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14-6-1993. Resta fermo quanto previsto dalla
vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili
relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10-2-1962,
n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla previgente normativa.
A decorrere dal 1: gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti,
sulla base dei criteri medesimi.
[8] A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente
da soggetti qualificati ai sensi dei commi secondo e terzo del presente articolo,
e non esclusi ai sensi del settimo comma del presente articolo. Con effetto dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di
lavori pubblici l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai
soggetti di cui all'art. 2.
[9] A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo
comma e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera
c) del terzo comma è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale
dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti
alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le vigenti
normative nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
[10] A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10-2-1962, n. 57. Restano
ferme le disposizioni di cui alla legge 19-3-1990, n. 55 e successive modificazioni.
[11] A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma
dell'art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure
di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge,
l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10-2-1962,
n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15-11-1986, n. 768,
e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo
terzo comma dell'art. 9.
[11-bis] Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure
per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta
secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
[11-ter] Il regolamento di cui al secondo comma dell'art. 3 stabilisce gli specifici
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati
ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la
propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni
aggiudicatrici.
[11-quater] Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono
dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal primo comma
e dal secondo comma dell'art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione
la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli
elementi variabili di cui al secondo comma dell'art. 21 della presente legge.
[11-quinquies] Il regolamento di cui al secondo comma stabilisce quali requisiti
di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
[11-sexies] Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione
dei soggetti esecutori dei lavori."
- Il testo dell'articolo 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
è il seguente:
"Art. 9. Norme in materia di partecipazioni alle gare - [1] Fermo restando quanto
disposto dall'art. 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure
di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla
legge 10-2-1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-1-1991, n. 55, come integrato dalle
disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
[2] Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10-1-1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 19-3-1990, n. 55, per quanto attiene
al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei coefficienti,
differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
[3] Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato
centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie
in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri
di cui al secondo comma. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine
ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità
tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura
tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
[4] Con il decreto di cui al terzo comma, è istituita una apposita categoria per
le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni.
[4-bis] Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale
dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale."
Note all'art. 83:
- Il testo dell'articolo 828 del codice civile reca:
"Art. 828. Condizione giuridica dei beni patrimoniali - I beni che costituiscono
il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole
particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole
del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indispensabile non possono essere sottratti
alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano".
Note all'art. 85:
- Il testo dell'articolo 2, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge - [4] I concessionari
di lavori pubblici di cui al secondo comma, lettera b), sono obbligati ad appaltare
a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non
realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente
indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote
dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente
aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I
requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono
richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto
della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono
prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale
minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate
devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge.
Ai fini del presente comma si intendono per soggetti a terzi anche le imprese collegate;
le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto
dall'art. 2359 del codice civile."
- Il testo dell'articolo 37 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 37-quinquies. Società di progetto - [1] Il bando di gara per l'affidamento
di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di
un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la
facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di
società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara
indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente
costituito da più soggetti nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al
capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche
alla gara di cui all'art. 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione
o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando
di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo
dell'aggiudicatario.
[1-bis] I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate
dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati
direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso
dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano
ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi
di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi. "
Note all'art. 86:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni si veda in note all'articolo 85.
Note all'art. 88:
- Il testo dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
è il seguente:
"Art. 19. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici - [01] I lavori pubblici
di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti
di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'art. 24,
sesto comma.
[1] I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono contratti a
titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui
all'art. 2, secondo comma, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, primo comma;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, quinto comma, e l'esecuzione dei
lavori pubblici di cui all'art. 2, primo comma, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più
del 50 per cento sul valore dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
[1-bis] Per l'affidamento dei contratti di cui al primo comma, lettera b), la gara
è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 16, quarto comma.
[2] Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusivi in forma scritta
fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di
pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti
prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente
assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio
da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara che comunque non
può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere
corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti
o variabili.
[2-bis] La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti
e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto,
ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione
aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative
e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga
del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione
il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni
apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario,
la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso
di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'art. 37-septies,
primo comma, lettere a) e b), e secondo comma. Il contratto deve contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione
del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore
residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
[3] Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'art. 2, secondo comma,
lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento
delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla
base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia
affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche
o alle amministrazioni provinciali.
[4] I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai
sensi dell'art. 326 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e
a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F;
in ogni caso i contratti di cui al primo comma, lettera b), numero 1), del presente
articolo, sono stipulati a corpo.
[5] E' in facoltà dei soggetti di cui all'art. 2, secondo comma; stipulare a misura,
ai sensi del terzo comma dell'art. 326 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato
F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
[5-bis] L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che
la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori
può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora
si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
[5-ter] In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo
dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della
proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati
nel programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il
certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente
per l'immissione nel possesso dell'immobile.
[5-quater] La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione
dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei
lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore
offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni
ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente,
alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta
migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate
offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui al secondo comma dell'art.
3 disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili
di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione."
- Il testo dell'articolo 20, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
è il seguente:
"Art. 20. Procedura di scelta del contraente - [1] Gli appalti di cui all'art. 19
sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
[2] Le concessioni di cui all'art. 19 sono affidate mediante licitazione privata,
ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli
elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche,
idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'art. 21,
secondo comma, lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto
posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione
del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
[3] Gli appalti possono essere affidati anche attraverso trattativa privata o appalto-concorso
esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.
[4] L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti
appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse
o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di
competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento
della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'art. 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha
ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo."
Note all'art. 89:
- Il testo dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [1-bis] Nei casi
di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il
criterio del prezzo più basso di cui al primo comma, l'amministrazione interessata
deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14-6-1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un
ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione entro il termine
di 60 giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni
fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche
adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente,
con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi
i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte
debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente
alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera
d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto
a base d'asta. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla
soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore
a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di
esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a cinque "
Note all'art. 90:
- Per il testo dell'articolo 19, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
- Il testo dell'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [1] L'aggiudicazione
degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto
a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5 della legge 2-2-1973,
n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori
posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta
a prezzi unitari."
Note all'art. 91:
- Il testo dell'articolo 21, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [2] L'aggiudicazione
degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante
licitazione privata, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera
da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'art. 19, secondo comma;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe
da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare."
Note all'art. 92:
- Il testo dell'articolo 21, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [4] Qualora l'aggiudicazione
o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del secondo comma, la valutazione è
affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento."
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni (Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23. Il testo dell'articolo 4 della sopracitata
legge è il seguente:
"Art. 4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - [1] L'atto di notorietà
concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione
della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
[2] Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese
di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza
delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante
legale dell'impresa stessa."
- Il testo dell'articolo 21, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [5] La commissione
giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario
od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari
di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono
i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere
alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori
oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni
di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio
precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere
nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni
presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari
coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni
affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione
cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente
nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle
commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in
sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi."
Note all'art. 93:
- Per il testo dell'articolo 13, comma 5 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 108.
Note all'art. 95:
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo
99.
Note all'art. 97:
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
- Il testo dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
è il seguente:
"Art. 12. Consorzi stabili - [1] Si intendono per consorzi stabili quelli in possesso,
a norma dell'art. 11, dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9, formati da non meno
di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori
pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una comune struttura di impresa.
[2] Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei
consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce
altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori
anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale
degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre
i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò
avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
[3] Il regolamento di cui all'art. 8, secondo comma, detta le norme per l'applicazione
del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai
partecipanti ai consorzi medesimi.
[4] Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al Capo II del Titolo X del Libro quinto del codice civile, nonché l'art. 18
della legge 19-3-1990, n. 55, come modificato dall'art. 34 della presente legge.
[5] E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori
pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietato ai singoli partecipanti
ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee
ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettere b), d), e) ed e-bis) , nonché più di
un consorzio stabile.
[6] Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al primo comma, previsti all'art.
4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986,
n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie
e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative
posta a carico delle società ai sensi dell'art. 3 commi 18 e 19, del decreto legge
19-12-1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n. 17,
e successive modificazioni.
[7] Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui
al primo comma non sono soggette alle imposte sui redditi.
[8] I benefici di cui ai commi sesto e settimo si applicano fino al 31 dicembre
1997."
Note all'art. 98:
- Per il testo dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 82.
- Per il testo dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 82.
Note all'art. 99:
- Il testo dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 37-bis. Promotore - [1] Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui
al secondo comma, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 14,
secondo comma, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della vigente normativa, tramite contratti di concessione,
di cui all'art. 19, secondo comma, con risorse totalmente o parzialmente a carico
dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale
e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione,
un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi
di cui all'art. 21, secondo comma, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo
delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti
sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile . Tale importo, soggetto
all'accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare
il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.
[2] Possono presentare le proposte di cui al primo comma i soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonché i soggetti di cui agli artt. 10 e 17, primo comma, lettera f), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi."
- Il testo dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
è il seguente:
"Art. 10. Soggetti ammessi alle gare - [1] Sono ammessi a partecipare alle procedure
di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative,
secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25-6-1909, n. 422 , e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui
agli artt. 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.
2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.
12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo,
il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano
al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma
di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo
le disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge.
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23-7-1991, n. 240 ; si applicano
al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13.
[1-bis] Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile
.
1-ter] I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, possono prevedere nel bando
la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato, al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'art. 2, secondo
comma, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo
classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche
offerte dal secondo classificato.
[1-quater] I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, prima di procedere all'apertura
delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore
al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti
con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta
medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata
in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero
non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta,
i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità
per i provvedimenti di cui all'art. 4, settimo comma, nonché per l'applicazione
delle misure sanzionatorie di cui all'art. 8, settimo comma. La suddetta richiesta
è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di
gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora
gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi
non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette
sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione."
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
Note all'art. 100:
- Il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [1] L'offerta da presentare per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento
dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa
e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al secondo comma,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione."
Note all'art. 103:
- Il testo dell'articolo 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [3] L'esecutore dei lavori è altresì
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio."
Note all'art. 104:
- Il testo dell'articolo 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [4] Per i lavori il cui importo superi
gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore
è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza
per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi
di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi."
Note all'art. 105:
- Per il testo dell'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni si veda note all'articolo 63.
Note all'art. 106:
- Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 134.
Note all'art. 107:
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 30 settembre 1993, n. 230.
Note all'art. 108:
- Il testo dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
è il seguente:
"Art. 13. Riunione di concorrenti - [1] La partecipazione alle procedure di affidamento
delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10, primo comma, lettere
d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri
partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, attestati e
accertati ai sensi dell'art. 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento
di cui al medesimo art. 8, secondo comma, per ciascuno di essi in conformità a quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-1-1991, n. 55.
[2] L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al primo comma
determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione nonché
nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
[3] Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli artt.
8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo
per i valori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente
singolo.
[4] E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio di cui all'art. 10, primo comma, lettere d) ed e) ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'art. 10, primo
comma, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara.
[5] E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.
10, primo comma, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta
deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti
o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
[5-bis] E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione
alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,
primo comma, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato
in sede di offerta.
[6] L'inosservanza dei divieti di cui al quinto comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione
o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione
o consorzio di cui al primo comma concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative ai medesimi lavori.
[7] Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere
speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento
dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e
sono esclusivamente eseguite dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che
non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire,
ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate
dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.
[8] Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti
di cui all'art. 10, primo comma, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi
realizza i lavori della o delle categorie prevalenti, per lavori scorporabili si
intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti
nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti."
Note all'art. 110:
- Il testo dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
è il seguente:
"Art. 31. Piani di sicurezza - [1] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali
e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia
di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE
del Consiglio, del 12-6-1989 , 92/57/CEE del Consiglio, del 24-6-1992, e alla relativa
normativa nazionale di recepimento.
[1-bis] Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna
dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di
cui all'art. 2, secondo comma:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del
piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14-8-1996,
n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14-8-1996,
n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi
siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14-8-1996,
n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
[2] Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza,
quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14-8-1996,
n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del
comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma
1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi
oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituito
causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al primo comma, stabilisce
quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte
del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza
dei piani di sicurezza.
[2-bis] Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera,
possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al
decreto legislativo 14-8-1996,
n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti
alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.
[3] I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in
vigore del regolamento di cui al primo comma, se privi dei piani di sicurezza, di
cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi
del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili
qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al primo comma.
[4] Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della legge 20-5-1970, n. 300
, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo
numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti
dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime
nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze
sindacali.
[4-bis] Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con
la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore."
Note all'art. 113:
- Si riporta il testo dell'articolo 1282 del codice civile:
"Art. 1282. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie - I crediti liquidi ed eseguibili
di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il
titolo stabiliscono diversamente.
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se
non dalla costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non
decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto
della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento."
Note all'art. 115:
- Il testo dell'articolo 26, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici - [5] Le disposizioni
di cui alla legge 21-2-1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni
derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici
e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici."
Note all'art. 116:
- Il testo dell'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici -[1] In caso
di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale,
che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura
accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma
restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere
il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto."
- Il testo dell'articolo 28, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
Art. 28. Collaudi e vigilanza - [9] Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione
e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666,
secondo comma, del codice civile."
Note all'art. 118:
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 recante: "misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità" è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. Il testo dell'articolo 3 della
citata legge è il seguente:
"Art. 3. Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato nonostante l'avviso
orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può
essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione
della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano
il divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale o in una o più province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela
della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale."
Note all'art. 121:
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni si veda note all'articolo 99.
Note all'art. 124:
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971, n. 321. Il testo dell'articolo 3,
comma 2 della sopracitata legge è il seguente:
"Art. 3. Responsabilità - 2.Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per
la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera
al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della
qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati,
della posa in opera."
- Il testo dell'articolo 21 della sopracitata legge 5 novembre 1971, n. 1086 è il
seguente:
"Art. 21. Emanazione di norme tecniche - Il Ministro per i lavori pubblici, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche,
emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente,
ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di
cui alla presente legge."
Note all'art. 127:
- Per il testo dell'articolo 31, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni si veda note all'articolo 110.
Note all'art. 134:
- Il testo dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
è il seguente:
"Art. 25. Varianti in corso d'opera - [1] Le varianti in corso d'opera possono essere
ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora
ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento
di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti
e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di
sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali
si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio
e al progettista.
[2] I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al primo comma, lettera d).
[3] Non sono considerati varianti ai sensi del primo comma gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie
di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo
interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute
e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo
a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
[4] Ove le varianti di cui al primo comma, lettera d), eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
[5] La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
[5-bis] Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali."
Note all'art. 136:
- Il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici - [4] Per i lavori
di cui al terzo comma si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori
al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso
in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora
da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro
il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2
per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa."
Note all'art. 140:
- Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 134.
Note all'art. 141:
- Per il testo dell'articolo 18, commi 3, 5, 6, 9 e 12, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 227.
Note all'art. 149:
- Il testo dell'articolo 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 31-bis. Norme acceleratorie in materia di contenzioso - [1] Per i lavori pubblici
affidati dai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettere a) e b), in materia
di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e
in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile
del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario,
formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione,
entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento
motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.
[2] I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici,
per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21,
ultimo comma, della legge 6-12-1971, n. 1034 , devono essere discussi nel merito
entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
[3] Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori
pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza,
i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione
venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione
della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza.
Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento
d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova
udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito
di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
[4] Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici
sono equiparate agli appalti.
[5] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative
ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge."
Note all'art. 150:
- Il testo dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
è il seguente:
"Art. 32. Definizione delle controversie - [1] Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione
del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario previsto dal primo comma dell'art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
[2] Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita
presso l'Autorità di cui all'art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il mInistro di grazia e giustizia, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le
norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di
procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo
dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
[3] Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'art.
3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà
attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico
di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza,
imparzialità e correttezza.
[4] Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli
artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16-7-1962, n. 1063. Dalla
medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le
modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo
la disciplina da essi fissata."
- Il testo dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile è il seguente:
"Art. 810. Nomina degli arbitri - In mancanza la parte che ha fatto l'invito può
chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale
nelle cui circostanze è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato
tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui
è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola
compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al Presidente del tribunale di
Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza
non impugnabile".
Note all'art. 151:
- Il testo dell'articolo 4, comma 10 quinquies della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - [10-quinquies] Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento
delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri."
Note all'art. 152:
- Il testo dell'articolo 26, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici - [4] Per i lavori
di cui al terzo comma si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori
al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso
in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora
da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro
il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2
per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa."
Note all'art. 183:
- Il testo dell'articolo 2215 del codice civile è il seguente:
"Art. 2215. Libro giornale e il libro degli inventari - Il libro giornale e il libro
degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente
in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese
o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri
il numero dei fogli che li compongono."
Note all'art. 187:
- Per il testo dell'articolo 27, comma 2, lettera b) e c), della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 224.
- Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 88.
Note all'art. 188:
- Per il testo dell'articolo 16, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni si veda note all'articolo 46.
- Per il testo dell'articolo 30, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni si veda note all'articolo 48.
Note all'art. 205:
- Il testo dell'articolo 1669 del codice civile è il seguente.
"Art. 1669. Rovina e difetti di cose immobili - Quando si tratta di edifici o di
altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, sé, nel corso di
dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,
rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi
difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi
causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del
committente si prescrive in un anno dalla denunzia.".
- Il testo dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile è il seguente.
"Art. 1666. Verifica e pagamento delle singole partite - Se si tratta di opera da
eseguire per partite, ciascuno dei contrenti può chiedere che la verifica avvenga
per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in
proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce
questo effetto il versamento di semplici acconti."
Note all'art. 207:
- Il testo dell'articolo 28, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 28. Collaudi e vigilanza - [6] Il regolamento prescrive per quali lavori di
particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali."
Note all'art. 210:
- Il testo dell'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 18. Incentivi e spese per la progettazione - [1] L'1 per cento del costo preventivato
di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa
a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati
alla costruzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici
tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
qualora essi abbiano direttamente redatto i progetti o i piani, il coordinatore
unico di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
- Il testo dell'articolo 17, comma 14 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e
accessorie - [14-quater] I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma
14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto
previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del decreto legge 2-3-1989, n. 65, convertito
, con modificazioni, dalla legge 26-4-1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4-3-1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5-5-1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
Note all'art. 213:
- Il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 16. Attività di progettazione - [2] Le prescrizioni relative agli elaborati
descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per
ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella
fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione
dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, insufficienti
o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle."
Note all'art. 223:
il seguente:
"Art. 23."
Licitazione privata e licitazione privata semplificata - [1-bis]
Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui
all'art. 2, secondo comma, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare
offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma
1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati
in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto."
Note all'art. 224:
- Il testo dell'articolo 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 27."
Direzione dei lavori - [2] Qualora le amministrazioni aggiudicatrici
non possano espletare, nei casi di cui al quarto comma dell'art. 17, l'attività
di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui
all'art. 24 della legge 8-6-1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'art. 17, quarto comma;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di
recepimento delle disposizioni comunitarie in materia."
- Per il testo dell'articolo 8, comma 11 sexies, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 82.
- Il testo dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è il seguente:
"Art. 28."
Collaudi e vigilanza - [4] Per le operazioni di collaudo, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica
qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo
degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito
delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata
e certificata dal responsabile del procedimento."
Note all'art. 225:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (nuova disciplina della cooperazione dell'Italia
con i paesi in via di sviluppo) è pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 1087, n. 49. Il testo dell'articolo 2 comma 2 della sopra
citata legge è il seguente:
"Art. 2. Attività di cooperazione - 2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione
di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente
viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri
una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le
proposte e le motivazione per la ripartizione delle risorse finanziare, la scelta
delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori
nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione
degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e
programmatica insieme alla relazione consultiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo
3."
Note all'art. 227:
- La legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizione per la delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di amnifestazione di pericolosità sociale)
è pubblicata nella gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 69. Il testo dell'articolo
18 della sopracitata legge è il seguente:
"Art. 18 - 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti
di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo
nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai
sensi della normativa vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a seguire in
proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere
ceduto, a pena di nullità.
3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara
la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori
categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anche esse
con relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono,
sono subapplatabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni
che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per
quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita
la quota parte subappaltabile in misura eventualmente diversificata a seconda delle
categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento
in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti
in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti
di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'appalttore provveda al deposito del contratto di subapplato presso la stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle esecuzione
delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante,
l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto ed cottimo sia iscritto se italino o straniero
non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, all'Albo nazionale
dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,.salvo
i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori
pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, indusatria, artigionato ed agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà
a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori
dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari
via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano
all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore
o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata
di pagamento .
3-ter. Abrogato.
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso
non superiore al venti per cento.
5. Abrogato.
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3,
numero 3).
7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione
o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici,
nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo
di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto
a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione
temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria
o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile
con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione
temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato
una sola volta, ove ricorranno giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle
associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli
articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembrew 1991, n. 406, quando le imprese
riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili,
nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti
pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì
alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente
le opere o i lavori assunti in appalto .
12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente l'importo superiore
al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di improto superiore a 100.000
ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi
il fornitore, o subappaltatore, per la posa in opera ed il montaggio, può avvalersi
di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui
al comma 3, numero 5). E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il
nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati.
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai
casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque
l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei
costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune
di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale
dei costruttori .
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e
7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati
o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione
di cui al numero. 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere
autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento
dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982,
n. 646."
Note all'art. 230:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (La nuova disciplina dell'Italia con i Paesi
in via di sviluppo) è pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 1987, n. 49.
- Per il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, si veda in note all'articolo 152.
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