Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554
Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
(Supplemento Ordinario N° 66/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, n. 98 - Serie Generale)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici,
nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
SENTITO il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta
del 9 giugno 1999;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio
1999;
VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 10 dicembre
1999;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente
e il Ministro per i beni e le attività culturali;
EMANA
il seguente regolamento
Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Capo I
POTESTÀ REGOLAMENTARE
Art. 1.
Ambito di applicazione e calcolo degli importi
1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici
di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo
assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati
dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa
comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano
e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori
finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito
di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa
a norma dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di
cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno
adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.
4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi
espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell'IVA.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2, della Legge;
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione:
la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la
manutenzione, il completamento e le attività ad essi assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione:
la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni,
presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di
territorio;
f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica:
quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente
e del paesaggio;
g) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 13, comma 7, della
Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4;
h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il
profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di
particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo
17, commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo 28, comma 7 della Legge:
le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno
due dei seguenti elementi:
1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche
geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto
riguarda la loro funzionalità;
5) esecuzione in ambienti aggressivi;
6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa
e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare
un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento
di approvazione del progetto;
m) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche
e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e
di efficienza di un'opera o di un manufatto;
n) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera
iniziata ma non ultimata;
o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto
dall'articolo 7 della Legge;
p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
q) appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'articolo 19, comma
1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva e l'esecuzione
dei lavori.
Capo II
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA DA PARTE DELL'AUTORITÀ SUI LAVORI PUBBLICI
Art. 3.
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della Segreteria
tecnica, del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali
commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della
vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall'Autorità
stessa.
2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono disciplinate
dal regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, della Legge.
3. Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti
interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e gli
atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni
di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l'Autorità può
avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei relativi
incarichi professionali.
Art. 4.
Esercizio della funzione di vigilanza
1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui
all'articolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari
devono inviare gli elementi richiesti.
2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare, previo
congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti,
i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci,
i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
3. L'Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti
nella sede di amministrazioni e imprese.
4. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Art. 5.
Istruttoria e provvedimenti conseguenti
1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo
4, l'Autorità delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta
ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto
di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro
il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l'Autorità
si avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di ultimazione
dell'ispezione.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento,
ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all'accesso agli atti si
applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive modificazioni.
Art. 6.
Esercizio del potere sanzionatorio
1. L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del
dovere di informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere
di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10, comma 1 quater,
della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione
di eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso detto termine, l'Autorità valuta le giustificazioni eventualmente pervenute
e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili
avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità
delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1 quater,
della Legge, il provvedimento è trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.
5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge, l'Autorità informa i soggetti
competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'amministrazione è tenuta
a comunicare all'Autorità l'esito del procedimento disciplinare.
Titolo II
ORGANI DEL PROCEDIMENTO - DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
Capo I
ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Art. 7.
Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni
singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di
un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici
nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto
preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della
Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il
processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione
ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata,
alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione
di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento
formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo
stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione,
qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio
adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della
professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un
funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non
inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o
più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni
di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel
caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi
di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del
procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura
corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono in
ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del
procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.
Art. 8.
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei
a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa
degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed
urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il
documento preliminare alla progettazione;
d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma
4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura
tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo
svolgimento delle relative procedure;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare,
verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione,
siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di
progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni
e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo,
verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare
alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso,
ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto
e per consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori
e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara
e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni
all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi
atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice
dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché
degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza
delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della Legge giustificano
l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali
le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della
Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli,
le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa
vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie,
nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari
per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione
preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti,
dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile
dell'intero intervento;.
q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi,
curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando
l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto
a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di
lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione
di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi
relativi agli interventi di sua competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento
dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle
imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso
d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche
sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase
di realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori,
ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi
di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione
aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere
direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere
l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento
dell'incarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e
l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore
per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione
e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto
del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché, chiede,
ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio
industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica
in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche,
da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente,
unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti
assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte
ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone
all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo
le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari
devono essere muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono
partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori
pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali
abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto
che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo
17, comma 9, della Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla
Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta
diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18
della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i
danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento,
ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
Capo II
DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI E FORME DI PUBBLICITA'
Art. 9.
Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi
1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità,
almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione,
con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune
ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando
forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci
giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi
viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo
verbale.
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici,
ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi, l'amministrazione
aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del progetto preliminare; il
relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.
Art. 10.
Accesso agli atti
1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Capo I
LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
Art. 11.
Disposizioni preliminari
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per
individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli
interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono
alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione del programma
di cui all'articolo 14 della Legge.
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali applicano
le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le disposizioni della Legge
e del regolamento.
Art. 12.
Fondo per accordi bonari
1. E' obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito
dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese
previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla
eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31-bis della
Legge, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi destinazione
vincolata per legge, la percentuale predetta può essere direttamente accantonata
sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma
possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare
il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi previsti
dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci
per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a determinare
il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi.
Art. 13.
Programma triennale
1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro
dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2,
ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma
dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato
dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio
di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco
dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli
interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni,
le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le
relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento
della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione.
Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto
ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre
di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze
prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni
dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro 90 giorni
dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data,
l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
Art. 14.
Pubblicità del programma
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio
dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei
lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali
dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i programmi
al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari
o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi,
sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea.
Capo II
LA PROGETTAZIONE
Sezione 1 : Disposizioni generali
Art. 15.
Disposizioni preliminari
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione
di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto
fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione
è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali
non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento
e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità
degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni
dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento
ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli
di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono
una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione
di continuità.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento
nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza
delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura
dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere
disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del
lavoro.
4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare
all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione
del progetto.
5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati
in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare,
riporta fra l'altro l'indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di
ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi
edilizi delle attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché
dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di
finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità
e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed
in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche
del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella
fase di costruzione che in sede di gestione.
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente,
sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività
di cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione
di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico
locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici,
idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del
tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino
ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di
conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio
di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si
inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione
delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella
fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone
interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.
10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti
responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione
fra le varie prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare
di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta preferibilmente
impiegando la tecnica dell'"analisi del valore". In tale caso le relazioni illustrano
i risultati di tali analisi.
12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante
l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri
o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra
le soluzioni progettuali possibili.
Art. 16.
Norme tecniche
1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme
tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti
disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni
tecniche indicano la normativa applicata.
3. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una
determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano
l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino
marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione
specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione
"o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto
dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
Art. 17.
Quadri economici
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e
con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento
stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili;
6- accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge;
7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
8- spese per attività di consulenza o di supporto;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici;
12- I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in
importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani
di sicurezza.
Sezione seconda: Progetto preliminare
Art. 18.
Documenti componenti il progetto preliminare
1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche
più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione
delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è
composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti
elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso
o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie
quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono
redatti le relative relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una
concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico
e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti
dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire
nel relativo bando di gara.
Art. 19.
Relazione illustrativa del progetto preliminare
1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria
e la entità dell'intervento, contiene:
a) la descrizione dell'intervento da realizzare;
b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo
e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale,
alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione
alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre
possibili soluzioni;
c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio
di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate
e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica,
artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti
sulle aree o sugli immobili interessati;
d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare,
alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei
pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità di quanto
disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in relazione alle esigenze di gestione
e manutenzione;
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di
svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione
e collaudo;
g) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione
delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono
risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali
dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa.
Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.
4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per
la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti funzionali
e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.
Art. 20.
Relazione tecnica
La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.
Art. 21.
Studio di prefattibilità ambientale
1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia,
categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che
consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi,
di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici,
territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo
esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle
ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle
possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico,
con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento
e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti,
nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne
il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto
ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie
allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio
di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la
procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità
ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale
significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da
mitigare tali impatti.
Art. 22.
Schemi grafici del progetto preliminare
1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente
quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria
e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le
misure e gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lett. d) sono costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e
del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione
dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore
a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare
e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle
scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche
spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare,
integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
- dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati
con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi
esistenti, al reticolo idrografico, all'ubicazione dei servizi esistenti in scala
non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va redatto anche un
quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000;
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e
del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle
opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono
necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1: 25.000;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore
a 1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e
dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie
più planimetrie, deve essere redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore
a 1:10.000;
- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da
realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali
e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali
altre ipotesi progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali
che l'intervento richiede;
- dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori
da realizzare.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il
progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in
sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste
nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni
preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 14, comma
7, della Legge.
Art. 23.
Calcolo sommario della spesa
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche
degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio
dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti
da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo
di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti
nell'area interessata;
b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante,
attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari
a cura del responsabile del procedimento.
Art. 24.
Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni
che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze
della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse
finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate
comprese nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile,
con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della
metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione terza: Progetto definitivo
Art. 25.
Documenti componenti il progetto definitivo
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni
del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza
di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione
edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente.
2. Esso comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio
di fattibilità ambientale;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità della previa acquisizione
della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del
disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di contratto
e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo
43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione
esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario
delle indicazioni del progetto definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati
ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non
si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
Art. 26.
Relazione descrittiva del progetto definitivo
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza
del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo,
dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa
del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti
dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali
e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture
e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità
e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia,
l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico
ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso
lo studio di fattibilità ambientale, di cui all'art. 29, ove previsto, nonché attraverso
i risultati di apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento
con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare
le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed in merito alla
verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni
alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione
architettonica;
h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo
eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi complessi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve essere corredata
da quanto previsto all'articolo 36, comma 3.
Art. 27.
Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo
1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche
indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio
dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce
il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici
nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza
ed in presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche,
il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente,
dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del
manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono
al rapporto del manufatto con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche,
superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono
gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le
grandezze di interesse.
Art. 28.
Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Art. 29.
Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa
vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto
contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione
preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni
raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle
discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base
del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase
di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a
ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed
a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche
dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla
natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e
all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni
necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia
ambientale.
Art. 30.
Elaborati grafici del progetto definitivo
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche
dell'intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni
e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro,
puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione
del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto,
da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione
dell'area interessata all'intervento;
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle
curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore
a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle
eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione
delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento,
corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi
dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti,
prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta
di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano
di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento,
sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli
spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le
eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella
riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area,
volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro
utile elemento;
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o
da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle
destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti.
Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte
le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti
edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura
delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza
totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno
prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al
confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite
allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche
e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi
degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche.
Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono
anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque
non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti
fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni
che esterni;
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i
tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle
centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme
in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per
gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c),
d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate,
quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli
già predisposti con il progetto preliminare, anche da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione
dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un
quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di
livello delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza non superiore a
un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti complementari. Se
sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1:5.000;
c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000
per le lunghezze e sezioni trasversali;
d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere
d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati
grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il
rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7.
Art. 31.
Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
Art. 32.
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
Art. 33.
Piano particellare di esproprio
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e
delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate,
e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti
e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da
sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse
alla categoria dell'intervento.
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie
dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed è corredato
dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e di
occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo
occorrendo apposito sopralluogo.
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è
affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a
titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali
spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.
Art. 34.
Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo
1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico
estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari
dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area
interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari
per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari
dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero,
in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative
alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento,
a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico
estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia,
da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle
a disposizione della stazione appaltante.
4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata anche
attraverso programmi di gestione informatizzata ; se la progettazione è affidata
a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla
stazione appaltante.
5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni confluisce
in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 17.
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Art. 35.
Documenti componenti il progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di
tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare
architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano
esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché
i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel
pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede
di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica,
o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il
provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo
è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti
e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse
categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Art. 36.
Relazione generale del progetto esecutivo
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio,
anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni
del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei
prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede
l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate
negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti
le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte
effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni
spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto
definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini,
rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità
di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in
livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari
attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi
e dei tempi ;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni
nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione
all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione
di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive
intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione
dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
Art. 37.
Relazioni specialistiche
1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica
illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie,
nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate
in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione
degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro,
compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e
delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
Art. 38.
Elaborati grafici del progetto esecutivo
1. Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i procedimenti
più idonei, sono costituiti :
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati
grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori
sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione
esecutiva.
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto
delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei
progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti
;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenza di cui
all'articolo 15, comma 7;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali
e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle
del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Art. 39.
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
1 I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza
delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo
di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento
delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la
necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni
di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di
stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e
qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché
consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente
alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente
ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi
di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati
da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano
una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad
1: 10, contenenti fra l'altro :
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati
dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e
complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione ; resta esclusa
soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo
di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi
ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione
di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature;
resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative
distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a
consentirne l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e
delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti,
pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo
deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore
ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con
le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,
macchinari ed apparecchiature.
Art. 40.
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento
al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza
e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi
:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed
in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni
atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché
tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti
da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte
alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere
tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti
del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione
alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il
ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi
da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta
gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo
tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe
di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo
ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e
dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo)
nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta
delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale
i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per
una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione
redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori,
al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di
validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante
l'esecuzione dei lavori.
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei :
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000 di Euro;
b) progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro;
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 10.000.000 di Euro,
e inferiore a 25.000.000 di Euro;
d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di
Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, della Legge.
Art. 41.
Piani di sicurezza e di coordinamento
1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari
al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire
o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione
comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi
e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione
connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di
fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la
descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione
delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle
critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente
la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia
del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza
contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose
e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori.
I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte
a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la
tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione
del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione
alle prescrizioni in esso contenute.
Art. 42.
Cronoprogramma
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle
lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori
compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero
decorrente dalla data della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione,
il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa,
resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Art. 43.
Elenco dei prezzi unitari
1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
Art. 44.
Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico
1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce
l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede
di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni
precisati all'articolo 43.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni,
dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di
cui all'articolo 43.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere
di cui all'articolo 15, comma 7;
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per
eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come
da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 17.
Art. 45.
Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato
dal presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette
a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni
tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione
delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche ; esso
illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica
ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non
pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni
lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche
di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati,
ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la
documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di
laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori,
sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),
il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento
(piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione
della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze,
modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste
in tre classi di importanza : critica, importante, comune. Appartengono alla classe:
a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili,
anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita
utile dell'intervento;
b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili,
anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita
utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante
costo;
c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti;
5. La classe di importanza è tenuta in considerazione:
a) nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei
criteri di qualifica dei propri fornitori;
b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
c) nella valutazione delle non conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte
a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il
capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive
dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale
riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate
aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo.
Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere
indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso
d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di
ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale
d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive
dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore
dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge, la verifica
dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi
di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la
parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione
risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive
quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo assunto a base d'asta.
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare,
prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma
di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale
d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a
determinate esigenze.
Sezione quinta: verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
Art. 46.
Verifica del progetto preliminare
1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti
preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza
dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità
e all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica,
ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità
alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel
documento preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare la
soluzione progettuale prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale
prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l'intervento progettato
si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti
della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione
indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia della soluzione
progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi
attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta
intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione,
gestione e manutenzione.
Art. 47.
Validazione del progetto
1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto
esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.
In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento
e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di
fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche
nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte
progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,
descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la
valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza
agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica
di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative,
tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie
ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema
di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza
di queste ai canoni della legalità.
Art. 48.
Modalità delle verifiche e della validazione
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al
responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico
dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità
avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30, comma
6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla
normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche
sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di
progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle
concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i
quali abbiano svolto le predette attività.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
Art. 49.
Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei
pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La
conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate
le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari
pareri tecnici.
2. Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza di servizi,
ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo
i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si procede
in ogni caso secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma
8, della Legge.
Titolo IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 50.
Ambito di applicazione
1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo
17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo
17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura
ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione
del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, (seguivano alcune parole non
ammesse al "Visto" della Corte dei conti) secondo le procedure e con le modalità
previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione
dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al
costo di costruzione di un edificio residenziale.
3. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe
professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti
tariffe.
Art. 51.
Limiti alla partecipazione alle gare
1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima
gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 50, in più di
un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti
di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla
stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società
di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente
o collaboratore coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata
su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 18, comma 2-ter della
Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei
previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza
di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione
secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.
Art. 52.
Esclusione dalle gare
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Art. 53.
Requisiti delle società di ingegneria
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente
titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico,
con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della
società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati
delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina
tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio
della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione
dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero
abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione
Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o
architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto
al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare
gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione
e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore
tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione
appaltante.
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione
della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività
di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi
o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque si quando si trattano in generale
questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica
e studi di impatto ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci,
dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati
nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della
qualità. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze
e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni
ai servizi di cui all'articolo 50, nell'organigramma sono indicate la struttura
organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione
di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione,
sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche
finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle
gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura
dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti
ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.
Art. 54.
Requisiti delle società professionali
1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 53.
Art. 55.
Commissioni giudicatrici
1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il
concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di
membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o
dell'appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice
si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma
2-bis, della Legge.
Art. 56.
Penali
1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione
e delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del
procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità
dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività
a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione
del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra
lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente
non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze
legate all'eventuale ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione articolata
in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti
le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
Capo II
CONCORSO DI IDEE
Art. 57.
Modalità di espletamento
1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico
incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all'articolo
80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore
in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri
l'importo è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, comma
1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati abilitati
all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo
l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il
rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione che bandisce
il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua
corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello
pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione
della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del
tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da
una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 55, sulla base di
criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha elaborato
l'idea ritenuta migliore.
6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa
eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara
di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV
e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore
del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Art. 58.
Contenuto del bando
1. Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante ;
d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici
e da una relazione tecnico economica;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
i) data di pubblicazione.
Capo III
CONCORSI DI PROGETTAZIONE
Art. 59.
Modalità di espletamento
1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da
pubblicità secondo quanto previsto all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo
dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari
o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3,
qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro
di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere
inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione
privata qualora sussistano particolari ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani
con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto
disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento
da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta
ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la
sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non
superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione
del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali.
Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti
ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del
progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti
nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di
progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti
nel bando .
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad
esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad
oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati
attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado
e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi.
Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato
l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese
si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte
non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi
giorni per il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere,
all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione
di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un
progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.
Art. 60.
Contenuto del bando
1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi
elencati dall'articolo 58, contiene l'indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta ;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di
licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché
dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione
rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali
è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione
giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato sulla
base di valori parametrici fissati nel bando stesso ;
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso
gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma
3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati
non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale
facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano
profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti
le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime
aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15,
comma 5.
Art. 61.
Valutazione delle proposte progettuali
1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato C.
Capo IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AL CONTROVALORE IN EURO DI 200.000
DSP.
Art. 62.
Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo
1. I servizi di cui all'articolo 50 di importo inferiore a 40.000
Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell'esigenza
di acquisire la relativa prestazione professionale; l'avvenuto affidamento deve
essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta
effettuata.
2. I servizi di cui all'articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato, costituito
dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni
accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000 DSP,
sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica
qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro
di 130.000 DSP.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata
sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle
vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e
degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello
di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate
sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle
vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali
speciali ivi previste ed eventualmente richieste.
4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per
incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni
professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione
di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico
dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista
dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è
determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo
ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa comunitaria
in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa nazionale di recepimento,
nonché quelli previsti dal presente regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda adempimenti
preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi,
i termini per la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno della
metà.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della stazione
appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo
80, comma 3.
10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in
più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento
del servizio.
Art. 63.
Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione
appaltante;
b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 50 con la specificazione delle
prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione;
c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da
affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi
e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali;
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali
per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste,
stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle
eventuali prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha
svolto i servizi di cui all'articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione
del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo
globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare
offerta selezionati con l'applicazione dei criteri di cui all'allegato D.
q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle
forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale
rappresentante del soggetto concorrente :
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera o), gli
importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi
e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio
e la natura delle prestazioni effettuate;
c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione
delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista
incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta
in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o),
le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio
determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno
solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione
appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni
stabilite dal bando di gara.
5. La lettera di invito deve indicare:
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono
la documentazione di ognuno dei progetti di cui all'articolo 64, comma 1, lettera
b); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e
tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione
tecnica di offerta di cui all'articolo 64, comma 1, lett. b) ed il numero massimo
di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e
quaranta;
c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo 64, comma
3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non
può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti
previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10,
comma 1 quater della Legge, per quanto compatibili.
l. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera
di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione
circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita :
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo
di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto
dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c)
predisposto secondo gli allegati G ed H;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale da applicarsi:
a) alla percentuale per rimborso spesa;
b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all'articolo
63, comma 1, lettera d);
c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'art. 63, comma 1, lettera
e);
d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore
di amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento
dell'incarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione
delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum
dei professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti
2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara
e possono variare:
per l'elemento a):da 20 a 40;
per l'elemento b):da 20 a 40;
per l'elemento c):da 10 a 30;
per l'elemento d):da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi
devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di
valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede
alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la
Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede
alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi
e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa
applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della
congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al
prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari
o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando
di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto
rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta.
Capo V
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE IN EURO DI 200.000
DSP
Art. 65.
Disposizioni generali
1. I servizi di cui all'articolo 50, sono affidati mediante licitazione
privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato
secondo quanto stabilito dall'articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore
al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato nel
controvalore di 130.000 DSP.
2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e nazionali
di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i termini,
i bandi, gli avvisi di gara.
3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne fanno
richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i principali
elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è fatto divieto
di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.
4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari
e tecnici di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti in
misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti
percentuali di possesso dei requisiti minimi.
Art. 66.
Requisiti di partecipazione
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di
partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati negli ultimi
cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile
tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo
50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe
e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo
50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore
ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte
le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio
o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte
di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli articoli
51 e 52.
Art. 67.
Licitazione privata
1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo
63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché dell'articolo 66, commi 1 e
3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 80, comma 2.
2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal
bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova
gara, modificando le relative condizioni.
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando
di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a
presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla
base dei criteri di cui all'allegato F) e per i restanti tramite sorteggio pubblico.
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data indicata
nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione amministrativa,
e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui allegato F).
6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a ciascuno
dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato.
Art. 68.
Lettera di invito
l. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella
stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione
del bando. In caso di procedura d'urgenza il termine per l'invio delle lettere di
invito non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento
delle domande di partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la possibilità
di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in presenza di particolari
e motivate necessità, la procedura è annullata e la documentazione viene restituita
ai concorrenti a spese della stazione appaltante.
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione,
che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
Art. 69.
Pubblico incanto
1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all'articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
Art. 70.
Verifiche
1. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti
al possesso dei requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10, comma 1 quater, della Legge per quanto compatibili.
2. La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica prevista dall'articolo
64, comma 6.
Titolo V
SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Capo I
APPALTI E CONCESSIONI
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 71.
Disposizioni preliminari
1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone
l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del
direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo
le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati
prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al
tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano
di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato
una verifica della disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti) della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia
e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile
del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con
verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono
l'immediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il
conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi
compatibili con la stipulazione del contratto.
Art. 72.
Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese
le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali
ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità
di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni
sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito del processo
realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione
e professionalità.
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate
se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 73, comma 3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il
restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari,
del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori,
scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione;
e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio,
i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti
industrialmente;
m) l'armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
Art. 73.
Condizione per la partecipazione alle gare
1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici
è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta
la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare.
Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente
una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione
nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella
di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento.
2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto
dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente
nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui
si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta
del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo
singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o
lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
Art. 74.
Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite
direttamente
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione
nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate
indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto
previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone
l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni,
oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali
di cui all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere
eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente,
se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese
in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni
temporanee di tipo verticale.
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare
alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.
Art. 75.
Cause di esclusione dalle gare
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
Art. 76.
Procedure di scelta del contraente
1. L'appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico
incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle
motivate indicazioni del responsabile del procedimento.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero
dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante
bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative
condizioni, e aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda procedura.
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano
le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell'appalto,
o l'eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento. Delle stesse
decisioni è data comunicazione anche all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità
Europee.
4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non ammesso
alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni successivi al ricevimento
della domanda, i motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta,
e della scelta dell'offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse
o di tutela dell'impresa.
Art. 77.
Licitazione privata semplificata
1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti
elencati all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente,
sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti
da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. L'elenco è formato,
entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio
è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha sede il soggetto
al quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate dopo il 15 dicembre
sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.
2. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell'ordine
in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la
stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei requisiti
di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa
è articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle
singole articolazioni territoriali.
6. L'elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con la procedura
prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell'articolo 80, comma
4, entro il trenta novembre di ogni anno.
Art. 78.
Trattativa privata preceduta da gara informale
1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati
dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria
e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate
a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge,
le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali
della prestazione richiesta.
3. La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni
più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti
per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione
privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante
anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei soggetti
da invitare può essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.
Art. 79.
Termini per le gare
1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine
di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette
giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione
possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o
telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere
confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse.
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa
data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di
gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:
a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed
i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché l'importo
e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per
ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite
e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore
a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione
privata lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data
di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso tale termine non può essere
inferiore ad ottanta giorni.
4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi
o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri, i
termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati.
5. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in tempo
utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni
dalla data di ricezione della richiesta.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richieste in
tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non possono essere
forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una
visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato
d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente aumentati.
8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 80, comma 1, è
stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi
prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte può essere
ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione
privata ed a cinquanta giorni per l'appalto concorso.
9. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori di importo
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle
domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data
di pubblicazione del bando.
10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore
a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione privata
lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione
degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta
giorni.
11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione
Europea.
Art. 80.
Forme di pubblicità
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti
nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione
nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data
di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate;
le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio
delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto,
con le modalità previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi
ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella
quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali
quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione
può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori
e nell'Albo della stazione appaltante.
6. E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità,
anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la
tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della
domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire
le informazioni necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all'articolo
29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge.
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi
una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani
regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita,
nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi
di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale;
sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano
almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e
i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile
del procedimento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati
sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O.
12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla Commissione
Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati
dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente, contenenti il numero
e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria,
le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità
dell'impresa aggiudicataria.
Art. 81.
Procedure accelerate
1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza
non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante
può stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore,
dalla data di pubblicazione del bando;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data
di spedizione dell'invito.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari
sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno
quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono
trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma,
telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita prima della
scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a).
Art. 82.
Segretezza e sicurezza
1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell'intervento
dichiarano con provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 della Legge
da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge
24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti
previsti dagli articoli e della Legge e della abilitazione di sicurezza.
3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure
di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono invitate da 5
a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall'articolo 78, commi 1, 2, e 3.
4. L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta
quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti.
L'amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi
sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo
delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono essere
in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
Art. 83.
Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili
1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito,
in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà
di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente
dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base
di gara per l'esecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:
a) il prezzo per l'acquisizione del bene;
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle
tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare
più offerte.
4. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle
offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata
al miglior offerente;
b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente
all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati
alla migliore offerta congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione
del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto
per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta,
sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso
contrario l'aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta relativa all'acquisizione
del bene e a quella relativa all'esecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è
determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi
desumibili dalle norme fiscali.
7. L'inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile
dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti non territoriali
ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione
ai sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice civile.
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici.
Art. 84.
Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici
1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene
mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati
di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80.
Art. 85.
Bando di gara
1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica
le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle
risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di
gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto
preliminare, indica:
a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per
la costituzione o il trasferimento di diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare
obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo
2, comma 4, della Legge;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative
modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza
e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto
prevista dall'articolo 37-quinquies della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti
di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base
di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali
condizioni.
Art. 86.
Schema di contratto
1. Lo schema di contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto
dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche
dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri
per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le
modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata,
nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza
della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario
potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie
oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali
oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di
natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione
e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro
all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione.
Art. 87.
Contenuti dell'offerta
1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione
aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle
qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento
e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto.
Sezione quarta: Lavori in economia
Art. 88.
Tipologie di lavori eseguibili in economia
1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito
delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata
ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o
in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare
i lavori.
2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati
dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento,
con obbligo di rendiconto finale.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire
in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi
da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili.
Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari
precedenti.
Capo II
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art. 89.
Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco
prezzi
1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata
si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità
che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata,
aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale
determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un
ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle
disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti,
ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al responsabile del procedimento.
Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni
presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis della Legge e
valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura
della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue
e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore
a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando
il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta.
3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la stazione appaltante
comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio dei lavori
pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della Comunità Europea.
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000
di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse
è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente
basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del
responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel
termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi
dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque
non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica
l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.
Art. 90.
Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta
a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e
forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne.
Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono
riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento
dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto,
nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture,
nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto
in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione
appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma
1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione
e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna
e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna
per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato
dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso
unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto
a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in
lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato
in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può
presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni
e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione
appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al
comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi
sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle
quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto
ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente
ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli
elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed
acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre
le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità
che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato
speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del
contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta
va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa
d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei
prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile
ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la
presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5, sono maggiorati della
metà.
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la
gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio
e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta
voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso
percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato
in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 89, commi 2 e 4.
7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione
del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario
tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino
errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza
fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base
alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti,
costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno
successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
Art. 91.
Offerta economicamente più vantaggiosa
1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione
previsti dall'articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a
cento, e devono essere indicati nel bando di gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede
i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali è determinata
la valutazione.
3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede
alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui
all'allegato B, quelle indicate dal bando. Successivamente, in seduta pubblica,
la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,
procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura
dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente
più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all'allegato B, quello indicato
nel bando.
4. La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica prevista all'articolo
64, comma 6.
Art. 92.
Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari
1. Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21, comma
4, della Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio,
ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco di
tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie
e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti
i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari a propria
discrezione nell'ambito dei soggetti inadempienti.
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa
il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una
volta sola per giustificati motivi.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 5, della
Legge.
5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale
o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente
o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo
di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.
Titolo VI
SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art. 93.
Riunione di Imprese
1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni
di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata,
l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare
per sè o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis della Legge
comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Art. 94.
Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante
1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora
si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il
rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti
dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti
di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento
del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante
che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione,
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti
di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
Art. 95.
Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite
1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla
categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei
requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i
singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le
imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata
nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente
dalle mandatanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni
caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella
categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti
previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura
indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili
non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea
hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione
che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo
complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute
da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve
risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e
la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese
mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti
di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori,
fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far
valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per
sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva
la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali.
Art. 96.
Società tra imprese riunite
1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire
tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3
e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei
lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o
cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione
totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese
riunite ai sensi della Legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla
stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro
delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire
la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere
costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti
alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla
società stessa.
Art. 97.
Consorzi stabili di imprese
1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma
1, lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire
i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva
sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica
la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma il documento
di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione
ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti.
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio
alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla
normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati.
Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese
mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti
pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore
del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai
singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.
Art. 98.
Requisiti del concessionario
1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento
di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione
di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e
della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso
dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti
alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento
previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per
l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento
per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto
per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto
dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento
previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il concessionario
può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata
dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione,
deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere
a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo
di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b),
devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella
misura prevista dall'articolo 95.
Art. 99.
Requisiti del promotore
1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis
della Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera
f), della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria,
assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori
pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi
tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi
di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali
comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti
di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque
possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti
dall'articolo 98.
Titolo VII
GARANZIE
Art. 100.
Cauzione provvisoria
1. La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30, comma 1,
della Legge può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli
del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate
a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione può essere costituita,
sempre a scelta dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante
polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore
verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione
da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
Art. 101.
Cauzione definitiva
1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilità del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione
del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre
il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.
4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza,
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Art. 102.
Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge,
è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle
condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Art. 103.
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo
30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La
polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi
è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000
Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti
da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al
presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
Art. 104.
Polizza di assicurazione indennitaria decennale
1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge,
l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi
di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20
per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di
Euro.
2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori
di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per
danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata
di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 105.
Polizza assicurativa del progettista
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma
di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge.
Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese
di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione
appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore
o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare
per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione,
nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni
appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla
Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché
al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i
lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve
essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre
una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del
ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente
l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico
riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori
e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La
mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico,
e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto
frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto,
ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo
è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo
delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che
deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento,
comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i
quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta
giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso
inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile
del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve
provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero
la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare
del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco
di cui all'articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia
effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione
dà comunicazione all'ISVAP.
Art. 106.
Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge.
Art 107.
Requisiti dei fideiussori
1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito
o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art. 108.
Garanzie di concorrenti riuniti
1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge.
Titolo VIII
IL CONTRATTO
Art. 109.
Stipulazione ed approvazione del contratto
1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro
sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata
ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta
nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del
contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene
nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può, mediante atto notificato
alla stazione appaltante, (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti) sciogliersi da ogni impegno o (seguiva una parola non ammessa al
"Visto" della Corte dei conti) recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione
dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.
4. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) L'appaltatore
non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore
dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
Art. 110.
Documenti facenti parte integrante del contratto
1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere
richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari ;
e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della Legge;
f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli
elencati al comma 1.
Art. 111.
Contenuto dei capitolati e dei contratti
1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti
disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente
regolamento:
a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto
e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;
b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali
dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le
interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;
c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione;
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.
Art. 112.
Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro,
della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti,
dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 113.
Anticipazione
1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano
all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale
nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione
obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice
civile.
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al
tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 114.
Pagamenti in acconto
1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore,
in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo
dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura
dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile
del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità
e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato
speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione
appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino
alla data di sospensione.
Art. 115.
Cessione del corrispettivo d'appalto
1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni
di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo
di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile
alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di
cui al comma 2.
4. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente,
può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o
di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
Art. 116.
Ritardato pagamento
1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto
ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi
a norma dell'articolo 26, comma 1, della Legge.
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di
saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della Legge, con decorrenza
dalla scadenza dei termini stessi.
3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi
in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli
interessi per ritardato pagamento.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto
in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello
eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Art. 117.
Penali
1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le
penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del
procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità
dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori
pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento,
in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato
speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per
mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore
al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate
all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento
in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma
di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo
della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento
promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata
in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti
le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
Art. 118.
Risoluzione dei contratti per reati accertati
1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 119.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
l. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere
la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore
a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori
gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a
dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio
con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile
del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione
del contratto.
Art. 120.
Inadempimento di contratti per cottimo
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
Art. 121.
Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore
la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti
giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario
di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore
dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato
l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore
spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante
non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1 ter, della Legge.
Art 122.
Recesso dal contratto e valutazione del decimo
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza
tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione
appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del
comma 1sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione
dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che
non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In
tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti
non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti
al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati
dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione
della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è
effettuato d'ufficio ed a sue spese.
Titolo IX
ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo I
DIREZIONE DEI LAVORI
Art. 123.
Ufficio della direzione dei lavori
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara,
istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori
ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento,
da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni
che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Art. 124.
Direttore dei lavori
1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano
eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione
dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via
esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti
ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo
3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni
delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti
dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali
d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a
lavori ultimati.
Art. 125.
Direttori operativi
1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano
con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei
lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei
lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra
gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla
denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori
e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto
alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari
ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità
dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio
degli impianti;
h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di cantiere;
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Art. 126.
Ispettori di cantiere
1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano
con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni
stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta
da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono
presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di
controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature
e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di
qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle
quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed
alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione
degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore
dei lavori.
Art. 127.
Sicurezza nei cantieri
1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti
dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori.
Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti
dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno
un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative
funzioni.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa
stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme
in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino
alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1 bis
della Legge.
Capo II
ESECUZIONE DEI LAVORI
Sezione prima: Disposizioni preliminari
Art. 128.
Ordini di servizio
1.L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite
tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al
direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto
in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all'appaltatore
che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce
sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore.
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine
di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa
l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto,
e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale
il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività
di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
Sezione seconda: Consegna dei lavori
Art. 129.
Giorno e termine per la consegna
1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni
di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento
autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre
quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto
di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione
del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per
legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre
dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre
dalla data dell'accettazione dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo
nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento
dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore
gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento
del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di
quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative
spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini
ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione
dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con
l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il
termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei
lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque
quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il
termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante,
l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza
di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché
di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti
indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si
proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per
i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite
dal capitolato generale.
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore
non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo
nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante
per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta
giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento
ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
Art. 130.
Processo verbale di consegna
1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite,
come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la
esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle
cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del
materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone
e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale
è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi
d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti,
questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il processo
verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni
deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato
dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca
le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori
e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento
dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento,
che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più
volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza
dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità
delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori
per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge
è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma
di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma,
qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo
133.
Art. 131.
Differenze riscontrate all'atto della consegna
1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza
del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo,
non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente
al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze
riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto
esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare
riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo
165.
Art. 132.
Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione
dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio
con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi
d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per
indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga
alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti
sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai
medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante
non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo
129, comma 7.
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
Art. 133.
Sospensione e ripresa dei lavori
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina
la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per
ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei
limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile
del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori,
le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere
ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni
delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti
e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari
e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere
già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori,
non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore
ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti.
Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento
dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre
si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono
essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti
di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile
del procedimento dà avviso all'Autorità.
Art. 134.
Variazioni ed addizioni al progetto approva
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere
introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente
approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati
all'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori
non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei
lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore
dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel
corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore
dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove
la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita
relazione da inviare alla stazione appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune
dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non
mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione,
salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie
di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma
dell'articolo 136.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo
25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato
al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito
di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile
del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di
fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la
sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei
lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i
lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa
di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile
del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo
25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento
ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità
del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti,
sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo
che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa
rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri
casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre
che non alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della
loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo,
della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento
dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso
l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle
eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti
delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla
inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze
derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto,
senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi
volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni
culturali e ambientali.
Art. 135.
Diminuzione dei lavori
1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
Art. 136.
Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non
prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da
luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni
o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente
da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi
prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori
e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati
dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di
essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il
disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la
stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione
dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove
l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente
regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
Art. 137.
Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore
1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile
del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame
della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile
del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi,
salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della
sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio
con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando
questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata
all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori
nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni
nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni
dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Art. 138.
Sinistri alle persone e danni alle proprietà
1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
Art. 139.
Danni
1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore
ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali
o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo
verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore
dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Art. 140.
Appalto integrato
1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione
del contratto a norma dell'articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito
ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione
del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato
speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che
l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio
o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo,
senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle
quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto
dal comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25, comma
1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni
del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono
valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato
generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi
dell'articolo 136. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause,
condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento
dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto
definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista
del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla
data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 129, comma 2, per
la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo
è effettuato in favore dell'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei
lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le
penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il
diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole
di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione
appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 122,
all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale
in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
Sezione quarta: subappalto
Art. 141.
Subappalto
1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile
è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti
e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l).
3. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare
alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista
dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990
decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma
1, lettere b) e c) della legge ai propri consorziati non costituisce subappalto.
Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo
18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'articolo
18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel
cantiere cui si riferisce l'appalto.
Capo III
LAVORI IN ECONOMIA
Art. 142.
Modo di esecuzione dei lavori
1. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi.
2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile
dei procedimento.
Art. 143.
Lavori in amministrazione diretta
1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile
del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale
eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente
necessari per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa
complessiva superiore a 50.000 Euro.
Art. 144.
Cottimo
1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento
dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante,
ai sensi dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.
2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque
imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro
si può procedere ad affidamento diretto.
3. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo
di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere
in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista
ai sensi dell'articolo 120.
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione
all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi
degli affidatari.
Art. 145.
Autorizzazione della spesa per lavori in economia
1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito
delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma
l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali,
sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento
per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante,
su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati,
attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie
da ribasso d'asta.
Art 146.
Lavori d'urgenza
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata
dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in
cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato
e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo
incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante
per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
Art. 147.
Provvedimenti in casi di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio,
il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima
sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo
146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque
di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta
ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico,
da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario;
in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo
136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci
giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi
e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante
che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti
l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla
liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Art. 148.
Perizia suppletiva per maggiori spese
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma
presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una
perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente
autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
Titolo X
ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 149.
Accordo bonario
1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto
negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati
dall'articolo 31-bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata
comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo
possibile la propria relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore,
nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo,
e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal
proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne
dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello
stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri
ritenuti necessari.
4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione
appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti
per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina
la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi
al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti
in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte
dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate,
raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge.
Art. 150.
Definizione delle controversie
1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso
prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore
siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso
la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della Legge.
L'arbitrato ha natura rituale.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla
domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare
esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta
la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente
del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.
3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono
trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla
nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito
dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.
4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi
in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non
vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della
Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle
parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo
arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il
giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui
all'articolo 32, secondo comma, della Legge.
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera
Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa
di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione del lodo.
Art. 151.
Camera Arbitrale per i lavori pubblici
1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione
e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri
camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento
del collegio arbitrale disciplinato dall'articolo 150. (seguiva un periodo non ammesso
al "Visto" della Corte dei conti)
2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella
materia, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo
interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è
retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle
risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti
alle incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo comma 8.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una struttura
di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti
appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio,
nel numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati dagli organi
competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati
a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti
alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere
di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati
all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare
competenza nella materia dei lavori pubblici.
6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della
nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti
in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera c), nonché
dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6 del presente
articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal Consiglio
Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei
periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale,
e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del biennio;
durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono svolgere l'incarico
di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono
espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da
essi decisi.
9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile,
non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto o dato
parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono
le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o
parere sulle controversie stesse.
10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di tutti i componenti
del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri fissati in
via generale tenendo conto del valore delle controversie e della complessità delle
questioni (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione
delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 10 quinquies della Legge con decreto
del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica all'unità
previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese
(seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), del compenso
degli organi della Camera stessa e del compenso agli arbitri.
12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso
in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio.
Titolo XI
CONTABILITA' DEI LAVORI
Capo I
SCOPO E FORMA DELLA CONTABILITA'
Art. 152.
Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante
dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio
per materiali, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) punto 11;
c) allacciamenti ai pubblici servizi;
d) maggiori lavori imprevisti;
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della Legge;
f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità,
liquidazione e assistenza ai collaudi;
h) spese per attività di consulenza o di supporto;
i) spese per commissioni giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 124,
comma 4;
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere
a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.
Art. 153.
Lavori in economia contemplati nel contratto
1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
Art. 154.
Lavori di manutenzione
1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di
manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il
direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune
determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa,
fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e
comunque non superiore a 200.000 Euro.
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento
ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma
resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
Art. 155. Accertamento e registrazione dei lavori
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle
espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie
che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli
diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti
gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti
i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione
richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza
dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità
dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati
per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite
disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza
di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di
programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi
e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
Art. 156.
Elenco dei documenti amministrativi e contabili
1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei
lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento
dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore
o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento
delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali
nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile
del procedimento.
Art. 157.
Giornale dei lavori
l. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore
dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui
progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica
impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico
dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi
ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute
istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla
natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le
prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni
indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento
di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese
dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna
visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge
le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo
con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
Art. 158.
Libretti di misura dei lavori e delle provviste
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione
delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di
contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto ;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi
di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi
i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle
lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente,
nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla
applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti
ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed
il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione
dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento
ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione
di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle
misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se
non espressamente richiamato.
Art. 159.
Annotazione dei lavori a corpo
1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure,
sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione
in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota
relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che
è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota
di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente
nel registro di contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono
eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei
lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo
metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro
non fa parte della documentazione contrattuale.
Art. 160.
Modalità della misurazione dei lavori
1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore
dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione
delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva,
sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve
verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma,
e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore
o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio
di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi
dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere
firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati
e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte.
Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per
opere d'arte di speciale importanza.
Art. 161.
Lavori e somministrazioni su fatture
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
Art. 162.
Note settimanali delle somministrazioni
1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Art. 163.
Forma del registro di contabilità
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni
sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono
essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del
procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali
che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni
rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore
dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere
uno speciale registro separato.
Art. 164.
Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165, comma 5.
Art. 165.
Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità
1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con
o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro
il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine
di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro
le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso
cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro
le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione
delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre
in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse
essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo
e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati,
e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria
sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte
da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Art. 166.
Titoli speciali di spesa
1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto
di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati
per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità
sotto un capo distinto.
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.
Art. 167.
Sommario del registro
1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata,
secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo
il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza
rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di
ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica
della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
Art. 168.
Stato di avanzamento lavori
1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato
speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore
dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno
stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia
degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta
approvazione ai sensi dell'articolo 136.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere
redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di
lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti
delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore
che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere
redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a
computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante
opportuna annotazione.
Art. 169.
Certificato per pagamento di rate
1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni
eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento
rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito
dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello
stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione
appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato
nel registro di contabilità.
Art. 170.
Contabilizzazione separate di lavori
1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Art. 171.
Lavori annuali estesi a più esercizi
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
Art. 172.
Certificato di ultimazione dei lavori
1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta
ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti
in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato
attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni
previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo
termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di
redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni
sopraindicate.
Art. 173.
Conto finale dei lavori
1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine
stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato
di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando
la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi
in uso all'impresa;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta
approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi,
con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle
eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione
con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle
presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario
del registro di contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo
tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Art. 174.
Reclami dell'appaltatore sul conto finale
1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento
invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo
entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento
dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli
atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo
149, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Art. 175.
Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine
di cui all'articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria relazione
finale riservata con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie
dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei
lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173, comma 2;
e) domande dell'appaltatore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto
l'accordo bonario di cui all'articolo 149.
Capo II
CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 176.
Annotazione dei lavori ad economia
1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore
dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate
e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle
liste medesime, ovvero in foglio separato.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per
ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando
le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono
fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate,
per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione
del fondo assegnato per i lavori.
Art. 177.
Conti dei fornitori
1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
Art. 178.
Pagamenti
1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e
delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il
pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta,
che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole
di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti.
Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini
di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese,
la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite
liquidate.
Art. 179.
Giustificazione di minute spese
1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
Art. 180.
Rendiconto mensile delle spese
1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento
dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e
liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro
di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile
del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
Art. 181.
Rendiconto finale delle spese
1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga
le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto
è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina
i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati,
il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento
deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale
ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati
attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori,
questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.
Art. 182.
Riassunto di rendiconti parziali
1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
Capo III
NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA CONTABILITA'
Art. 183.
Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma
dell'articolo 2219 cod. civ.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei
lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio
dal responsabile del procedimento.
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 158.
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai
sensi dell'articolo 2215 cod. civ.
Art. 184.
Iscrizione di annotazioni di misurazione
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
Art. 185.
Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore
1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle
somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali
operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di
ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata,
da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal
tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento
della classificazione e delle misure prese.
Art. 186.
Firma dei soggetti incaricati
1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete
secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la
responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato
o verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche,
le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3. Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma
sui documenti che riassumono la contabilità.
Titolo XII
COLLAUDO DEI LAVORI
Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 187.
Oggetto del collaudo
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera
o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche
prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti
di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo
di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi
corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma
e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste,
e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche
tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali
non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte
nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti
dal presente regolamento.
3. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 27,
comma 2, lettere b) e c) della Legge;
b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
c) nel caso di intervento affidato in concessione;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b),
punto 1), della Legge;
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia
di beni culturali e ambientali;
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni
non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia
determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 188.
Nomina del collaudatore
1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione
dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso
d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro
complessità ed al relativo importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo
le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della
commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione
all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie
strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente.
Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari
requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico
di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo :
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori
dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo
o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione,
approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo
nei riguardi dell'intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in
ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo è affidato
ad una commissione composta da tre membri. La commissione non può essere composta
congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della stazione appaltante e
da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il membro della commissione
che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad
uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico,
purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti
in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza
delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e
vigilanza quella di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 30, comma 6 della
Legge.
8. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico
delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici,
le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori.
9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da
adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale,
i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se non iscritti ai relativi albi
professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite
commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse.
Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche
telematica.
10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione
delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente
registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.
11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista
o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici
richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea:
a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore ad 5.000.000
di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000
di Euro.
12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione
appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non
sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo.
Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso
di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su
basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti
divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico
delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori
devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente
gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti
e alle condizioni previste dal comma 12.
Art. 189.
Avviso ai creditori
1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei
lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune
nel cui territorio si eseguono i lavori , i quali curano la pubblicazione, nei comuni
in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro
i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o
stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine
non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia.
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento
i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i
reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente
le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 190. Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore
1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla documentazione
relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione
sul conto finale, trasmette:
a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati,
nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative
approvazioni intervenute;
b) l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente
regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo
suddetto.
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del procedimento
trasmette all'organo di collaudo:
a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché delle
eventuali varianti approvate;
b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale
al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa
e approvato dal direttore dei lavori;
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente
sopravvenuti;
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa
lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero
richiesti dall'organo di collaudo.
f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.
3. All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le eventuali
variazioni al programma approvato.
4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione
in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarle e
a custodirne copia conforme.
Art. 191.
Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi
1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa
il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento
che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori , al personale
incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario,
agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano
alle visite di collaudo.
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni
od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire
al collaudo.
3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di
collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione
appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono
o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente.
L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
Capo II
VISITA E PROCEDIMENTO DI COLLAUDO
Art. 192.
Estensione delle verificazioni di collaudo
1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre
sei mesi dall'ultimazione dei lavori (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti).
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti,
saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni
dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi,
comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative,
il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia
gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro
svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento
degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le
visite di collaudo:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale
delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica
risulti complessa successivamente all'esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma;
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative
cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al
responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere
per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi
attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un
termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi
inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma
restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare
da tale inadempienza.
4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere
su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi
nel corso dell'appalto.
Art. 193.
Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione
dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni
di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario
al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti
del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore
dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
Art. 194.
Processo verbale di visita
1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene
le seguenti indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dell'opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive
loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione
dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o
dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati,
non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo,
le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi
effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati
sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza
che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare
esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento
entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento
dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni
ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità
dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva
competenza.
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono
firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto,
e da chiunque intervenuto. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza
è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un
termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il
periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo,
fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei
lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.
Art. 195.
Relazioni
1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta
i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto
e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni
sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni
impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone
in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle
domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta
una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione
il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle
domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente
o in malafede.
Art. 196.
Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto,
le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto
finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne
riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile
del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo, alla
stazione appaltante.
Art. 197.
Difetti e mancanze nell'esecuzione
1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze
riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile,
l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a
termini dell'articolo 202.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo,
l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando
all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che
da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile
del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito
le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo
di procedere direttamente alla relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e
la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati
difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
Art. 198.
Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli
di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato
di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti
che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione
e le proposte dell'organo di collaudo con proprio parere, alla stazione appaltante.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile
del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla
responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
Art. 199.
Certificato di collaudo
1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo
di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo
che deve contenere:
a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
c) il certificato di collaudo.
2. Nel certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni,
le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere
alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio,
o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le
spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione,
il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e
sotto quali condizioni.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data
della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per
detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto
termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità
e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Art. 200.
Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare
od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro
realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata
prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni
che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento,
il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere
a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle
reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale
di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede
a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare
le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o
lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi
della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un
verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento,
nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro
e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti
responsabilità dell'appaltatore.
Art. 201.
Obblighi per determinati risultati
1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
Art. 202.
Lavori non collaudabili
1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195.
Art. 203.
Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo
1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione
all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della
firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni
di collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento
con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole
osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie
considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Art. 204.
Ulteriori provvedimenti amministrativi
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento
del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento,
i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo
di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti
acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di
collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità
dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile
degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di
collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.
Art. 205.
Svincolo della cauzione
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle
leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile,
allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 206.
Commissioni collaudatrici
1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni
sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti
della commissione.
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo,
le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare
dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del
dissenso negli atti del collaudo.
Art. 207.
Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessità quelli rispettivamente di importo superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.
Art. 208.
Certificato di regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso
dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso non oltre tre mesi dalla
ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 195.
Art. 209.
Approvazione degli atti di collaudo
1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Art. 210.
Compenso spettante ai collaudatori
1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante
per il collaudo, sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione
appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili,
si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti
fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista
dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge.
3. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale
dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali
riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento
per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra
tutti i componenti della commissione.
5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato
del 20 per cento.
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere
determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per
cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale
può essere elevata fino al 60 per cento.
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno
carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel
quadro economico dell'intervento.
Titolo XIII
DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo I
BENI CULTURALI
Art. 211.
Applicazione
1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni culturali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di metodologie del restauro.
Art. 212.
Scavo archeologico, restauro e manutenzione
1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo
si articolano nelle seguenti sezioni:
a) scavo archeologico;
b) restauro e manutenzione di beni immobili;
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili
di interesse storico, artistico ed archeologico.
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura
storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, delle quali
con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili.
Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente.
3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche
indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni
culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale.
4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche periodicamente
ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e la
funzionalità del manufatto garantendone la conservazione.
Capo II
PROGETTAZIONE
Art. 213.
Attività di progettazione per i beni culturali
1. L'attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi
commi e dall'articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di
successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e
progetto esecutivo.
2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di
beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione si
articola in progetto preliminare e progetto definitivo.
3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate,
di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni
immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione si articola in progetto
preliminare e progetto esecutivo.
4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo
II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità dei
beni sui cui si interviene.
Art. 214.
Progetto preliminare
1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica
illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché
dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche
volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di fattibilità
che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento
da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento
medesimo.
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella
indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza
del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
4. Le indagini riguardano:
a) l'analisi storico - critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo dei manufatti;
d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado e dei
dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici
del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche
e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione
delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.
Art. 215.
Progetto definitivo
1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l'esigenza di tutela e i fattori di degrado.
Art. 216.
Progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.
Art. 217.
Progettazione dello scavo archeologico
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede
l'impianto di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio
per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento.
A tal fine il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa
del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale
vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi sia
allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato
esistente.
4. Le indagini riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in
un progetto definitivo.
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle
diverse categorie di intervento e indica la durata di esse.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) restauro dei reperti mobili ed immobili;
d) schedatura dei reperti e delle azioni;
e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del
testo;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie
dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare
a ditte in possesso di requisiti specifici.
9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza così
raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
Art. 218.
Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessaire per garantire la continuità del servizio.
Art. 219.
Adeguamento del progetto
1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei
lavori adegua gli elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base
dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi
eseguiti.
2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti progettuali,
di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli organi competenti.
Art. 220.
Lavori di manutenzione
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene
e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche
previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono
eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici
redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi
tempi;
c) il computo metrico;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
Art. 221.
Consuntivo scientifico
1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei
lavori una relazione finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma
di intervento sul bene, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima,
durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e
i problemi aperti per i futuri interventi.
2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia
alla soprintendenza competente.
Art. 222.
Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente
1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di lavori pubblici e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia.
Art. 223.
Procedure di scelta del contraente
1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante
licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23, comma 1 bis, della Legge
sino all'importo di 750.000 Euro.
2. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante appalto concorso
è consentito solo per lavori di particolare entità e complessità di conservazione,
di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni
culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.
3. Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all'articolo
88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e
archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva
urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante.
Art. 224.
Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate
1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico -
artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui
all'articolo 27, comma 2 della Legge, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore
dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento
esterno di cui all'articolo 28, comma 4, della Legge, l'organo di collaudo comprende
un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.
Titolo XIV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO
DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, n. 49
Art. 225.
Programmazione
1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.
Art. 226.
Progettazione
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti
alla previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario dell'intervento,
alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono
conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione
alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla disponibilità
di studi preliminari di fattibilità, potrà essere redatto immediatamente il progetto
esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti
dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso
da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei
quali dette componenti sono disponibili.
Art. 227.
Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera
1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento
che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato,
la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;
b) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate
nella realizzazione dell'intervento;
c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione;
d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore
dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di progetto;
e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all'articolo
230;
f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55, in quanto applicabili;
g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste
dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.
2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi
da eseguirsi in aree limitrofe.
3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche costruttive
elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari nei settori dell'acqua,
dell'edilizia residenziale e dello sviluppo agricolo che non precedono la presenza
di strutture in cemento armato fino ad un valore di 750.000 Euro possono essere
realizzati tramite Organizzazioni non governative titolari del programma generale
di intervento di cooperazione avvalendosi del personale e materiali locali.
Art. 228.
Direzione dei lavori
1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.
Art. 229.
Collaudo
1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 230.
Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
1. Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori
al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso
in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni
di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento
sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento dei prezzi in Italia. Oltre
tali limite l'impresa può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.
2. L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto
ai termini contenuti nel programma di lavoro.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni
degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nello Stato
di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della
dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa al responsabile
del procedimento.
5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo i costi
del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalità previste
dall'articolo 26, comma 4, della Legge.
6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti norme sono
aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero, con nullità di eventuali
pattuizioni contrarie.
Titolo XV
DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 231.
Abrogazione di norme
1. Ai sensi dell'articolo 3,comma 4, della Legge, a far data
dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
364, 365 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
b) il R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche;
c) il D.M. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di opere
dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e successive
modificazioni;
d) il D.L. 6 febbraio 1919, n. 107 e successive modifiche;
e) il R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche;
f) il R.D. 28 agosto 1924, n. 1396 e successive modifiche;
g) la Legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive modifiche;
h) la Legge 23 febbraio 1952, n. 133 e successive modificazioni;
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e successive modificazioni;
m) la Legge 21 giugno 1964, n. 463 e successive modifiche;
n) la Legge 10 agosto 1964, n. 664 e successive modifiche ;
o) la legge 17 febbraio 1968, n. 93 e successive modifiche;
p) la Legge 3 luglio 1970, n. 504 e successive modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, della legge 2 febbraio 1973 n 14 e successive
modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3 gennaio
1978 n. 1 e successive modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva l'indicazione di un
articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) 13, 14, 15, 16, della legge
10 dicembre 1981, n. 741;
t) la legge 8 ottobre 1984, n .687 e successive modificazioni;
u) all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole "o le categorie
prevalenti"
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto legislativo 19 dicembre
1991 n. 406.
Art. 232.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione
ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche
ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni
del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata
in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure
di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati
successivamente alla loro entrata in vigore.
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di
cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto
la disciplina precedentemente vigente.