composta dai signori:
- | Annibale | MARINI | Presidente |
- | Franco | BILE | Giudice |
- | Giovanni Maria | FLICK | " |
- | Francesco | AMIRANTE | " |
- | Ugo | DE SIERVO | " |
- | Romano | VACCARELLA | " |
- | Paolo | MADDALENA | " |
- | Alfio | FINOCCHIARO | " |
- | Alfonso | QUARANTA | " |
- | Franco | GALLO | " |
- | Gaetano | SILVESTRI | " |
- | Sabino | CASSESE | " |
- | Maria Rita | SAULLE | " |
- | Giuseppe | TESAURO | " |
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 111 e
153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005)
promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 28
febbraio 2005, depositato in cancelleria il successivo 3 marzo ed iscritto al n.
28 del registro ricorsi 2005.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il Giudice relatore Alfonso
Quaranta;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e
l'avvocato dello Stato Filippo Arena per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1.— La Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto questione di legittimità
costituzionale di diverse disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2005).
2.— La Regione ha impugnato – tra le altre – le disposizioni contenute nell'art.
1, commi 111 e 153, deducendo, in particolare, la violazione dell'art. 5, numeri
6 e 18, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, degli
articoli 117, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché del principio di leale
collaborazione tra lo Stato e le Regioni.
L'art. 1, comma 111, della legge n. 311 del 2004 prevede che, «allo scopo di
favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è
istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da
adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da
cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed
imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 è
fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le
pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di
fruizione dei benefici di cui al presente comma».
Il successivo comma 153 stabilisce che «nell'ambito del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per
l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili
finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella
società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità
progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative
nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti».
3.— La ricorrente afferma che l'art. 1, comma 111, della legge n. 311 del 2004,
attiene alle politiche sociali e all'edilizia residenziale pubblica, materie
nelle quali la Regione ha competenza legislativa residuale. La norma violerebbe,
altresì, l'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione, nella misura in
cui, anziché trasferire a quest'ultima le risorse, prevede un fondo statale
settoriale.
Ricorda, quindi, come già l'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),
conferiva alle Regioni nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, pur in
presenza di una potestà legislativa concorrente, un ampio spettro di funzioni
amministrative; deduce, pertanto, come oggi, in ragione del nuovo Titolo V della
Costituzione, la disposizione impugnata debba ritenersi, a maggior ragione,
lesiva.
3.1.— La Regione Friuli-Venezia Giulia a sostegno delle proprie tesi difensive
richiama alcuni principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte. In primo
luogo, l'affermazione che «il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e
Regioni di cui all'art. 117 Cost., vieta comunque che in una materia di
competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi
finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poichè ciò equivarrebbe
a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal
sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze» (sentenza n. 320
del 2004). Quindi la ricorrente ripercorre le argomentazioni contenute nella
sentenza n. 423 del 2004, rilevando come la Corte ha riaffermato il principio
secondo cui «opera, fino all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, un
ulteriore limite per il legislatore statale, rappresentato dal divieto imposto
di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 della
Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi
di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore, alle Regioni e agli
enti locali, o di procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che
contraddica i principi del medesimo art. 119». Nella sentenza da ultimo
richiamata, inoltre, la Corte – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale
della prevista destinazione di almeno il 10 per cento delle risorse del fondo
nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle
famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa
di abitazione e per il sostegno della natalità – ha ritenuto che la previsione
di un preciso vincolo di destinazione nell'utilizzo delle risorse da assegnare
alle Regioni si pone in contrasto con i criteri e i limiti che presiedono
all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art.
119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo non
riconducibili a funzioni di spettanza statale.
3.2.— La ricorrente sospetta di illegittimità costituzionale anche la prevista
attribuzione al Ministro di «un potere sostanzialmente regolamentare» per la
disciplina della gestione del fondo, in ragione del divieto stabilito dall'art.
117, sesto comma, della Costituzione, in riferimento all'art. 10 della legge
cost. n. 3 del 2001.
4.— La difesa regionale assume che alla materia “politiche sociali” attiene
anche l'art. 1, comma 153, della legge n. 311 del 2004, la cui formulazione dà
adito a dubbi interpretativi. Non è, infatti, chiaro se la disposizione intenda
riferirsi ad un fondo vincolato, da ripartire tra le Regioni, o ad un fondo da
erogare direttamente ai privati. In entrambi i casi la norma risulta lesiva
dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale nella
suddetta materia, che rientra nella competenza residuale della Regione, ex art.
117, quarto comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge
cost. n. 3 del 2001. Qualora la norma dovesse essere intesa quale istitutiva di
un intervento statale diretto sarebbe, altresì, violato il principio di leale
collaborazione.
5.— È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto la
questione sia dichiarata non infondata.
La difesa erariale premette che l'autonomia delle Regioni a statuto speciale è
salvaguardata dall'art. 1, comma 38, della legge n. 311 del 2004, il quale
stabilisce che, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31
marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il
livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti,
in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
Detta norma, a sua volta, si raccorda con l'art. 1, comma 569, della medesima
legge, il quale prevede che le disposizioni in quest'ultima contenute sono
applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti, quindi, con il
pieno rispetto della autonomia loro riconosciuta.
5.1.— Con specifico riguardo alle censure sollevate dalla Regione in relazione
all'art. 1, comma 111, della legge n. 311 del 2004, il Presidente del Consiglio
dei ministri osserva, inoltre, che è rimesso ad un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, la fissazione dei
criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici, per cui
«ogni questione è prematura». Ciò anche in ragione della possibile
concretizzazione del beneficio nella forma di credito a valere sulle imposte di
registro e catastali dovute dall'acquirente, rientrante nell'ambito della
potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione.
5.2.— In ordine all'art. 1, comma 153, della legge sopra richiamata,
l'Avvocatura dello Stato osserva, in particolare, che la previsione di un fondo,
nel bilancio statale, attiene al sistema tributario e contabile dello Stato
(art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che, pertanto, la Regione potrà
far valere le sue ragioni solo quando saranno determinate le modalità di
utilizzazione del fondo stesso.
6.— In prossimità dell'udienza, sia la Regione Friuli-Venezia Giulia sia
l'Avvocatura dello Stato hanno depositato memorie, con le quali hanno ribadito
le difese svolte confermando le conclusioni già rassegnate.
Considerato in diritto
1.— La Regione Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso in epigrafe, ha
impugnato diverse disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2005), per asserito contrasto con l'art. 5, numeri 6 e 18,
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), con l'art. 117, quarto e sesto comma, della
Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
nonché con il principio di leale collaborazione.
2.— Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre
disposizioni contenute nella citata legge, viene in esame in questa sede quella
relativa ai commi 111 e 153 dell'art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004, che
presentano taluni profili di analogia, in quanto entrambi prevedono la
istituzione di fondi speciali a destinazione vincolata, incidendo
illegittimamente – secondo la prospettazione della ricorrente – su sfere di
competenza regionale e violando, in particolare, lo statuto di autonomia della
medesima.
3.— Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del
ricorso per carenza attuale di interesse.
L'eccezione non è fondata.
Le questioni di legittimità costituzionale di leggi devono essere proposte, in
via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'art. 127 della
Costituzione, dal che discende che la lesione della sfera di competenza
lamentata dalla ricorrente presuppone soltanto l'esistenza della legge oggetto
di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed
essendo sufficiente che essa sia applicabile, ancorché non immediatamente
(sentenza n. 234 del 2005).
4.— Deve essere, altresì, respinta la tesi, prospettata dall'Avvocatura generale
dello Stato, secondo la quale non vi sarebbe, ab origine, materia del contendere
per la non applicabilità alla Regione ricorrente delle disposizioni censurate.
In particolare, l'Avvocatura - dopo aver premesso che l'autonomia delle Regioni
a statuto speciale, qual è la ricorrente, è salvaguardata dall'art. 1, comma 38,
della impugnata legge n. 311 del 2004 (il quale prevede che per gli esercizi
2005, 2006 e 2007 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento
e Bolzano concordino, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero
dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto
capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica) - afferma che «gli obiettivi di finanza pubblica costituiscono
(…) il limite di ordine generale entro il quale il livello delle spese correnti
e in conto capitale dovrà essere fissato con il consenso delle Regioni a statuto
speciale». La difesa dello Stato argomenta, quindi, che, dovendo la suindicata
disposizione raccordarsi con il comma 569 del medesimo art. 1, il quale prevede
che le norme della legge stessa sono applicabili alle Regioni a statuto speciale
e alle Province autonome solo in quanto compatibili con le norme dei rispettivi
statuti, deve ritenersi pienamente rispettata l'autonomia di tali enti. Di qui
la deduzione della infondatezza del gravame nel suo complesso.
In contrario, deve ritenersi che, da un lato, la clausola di salvaguardia
contenuta nel comma 569 è troppo generica per giustificare tale conclusione,
mentre, dall'altro, non risulta neppure precisato quali norme della legge
finanziaria in questione dovrebbero considerarsi non applicabili alla ricorrente
per incompatibilità con lo statuto speciale e quali, invece, dovrebbero
ritenersi applicabili. Il richiamo, pertanto, al comma 38 dell'art. 1 non
consente di ritenere superata la necessità di procedere alla disamina di merito
delle singole questioni di legittimità costituzionale proposte con il ricorso
della Regione. Né a diverse conclusioni può pervenirsi in relazione a quanto
affermato da questa Corte nelle sentenze n. 287 e n. 263 del 2005, le quali
hanno avuto ad oggetto distinte fattispecie e distinte normative.
5.— Quanto alle questioni specifiche, deve essere esaminata, nell'ordine, quella
diretta a censurare il comma 111 dell'art. 1 della legge impugnata. Detto comma
dispone che, «allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima
casa di abitazione, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto
di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia
convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia
residenziale pubbliche ed imprese private». La norma prosegue disponendo che,
«con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono
fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di
cui al presente comma».
6.— La ricorrente, richiamandosi anche a precedenti giurisprudenziali di questa
Corte, censura le disposizioni contenute nel citato comma 111, deducendo che
esse incidono «su materie che spettano alla competenza regionale piena», vale a
dire “politiche sociali” ed “edilizia residenziale pubblica”, con violazione
dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001 e dell'art. 5, numeri 6 e 18, dello statuto
speciale della Regione.
Ricordato che già l'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),
aveva attribuito alle Regioni nella materia dell'edilizia residenziale pubblica,
pur in presenza di una potestà legislativa non esclusiva, una ampia gamma di
funzioni amministrative, la ricorrente deduce che palese si presenta il
contrasto con i citati parametri dopo la novella costituzionale del 2001, sicché
le norme impugnate si porrebbero in violazione dell'autonomia amministrativa e
finanziaria delle Regioni, in quanto, anziché trasferire le risorse finanziarie
pro quota alla ricorrente, ne prevedono l'erogazione attraverso un fondo
statale. Inoltre, sarebbe illegittima la parte della norma che attribuisce un
potere sostanzialmente regolamentare al Ministro per la gestione del fondo, con
violazione del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione. In subordine,
sussisterebbe – comunque – la violazione del principio di leale collaborazione,
non essendo stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni ai fini
dell'adozione del decreto ministeriale.
7.— Con specifico riferimento all'impugnato comma 111, l'Avvocatura generale
dello Stato, nella memoria di costituzione in giudizio, ha proposto un'ulteriore
eccezione.
Si deduce, in particolare, che, essendo stata prospettata in sede
interministeriale la possibilità che il beneficio si concretizzi in un «credito
a valere sulle imposte di registro e catastali dovute dall'acquirente», si
verterebbe in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117,
secondo comma, lettera e, della Costituzione).
L'eccezione non è fondata.
Deve, infatti, ritenersi irrilevante – agli effetti dello scrutinio di
costituzionalità della norma censurata – la circostanza che sia stata
prospettata l'eventualità di concretizzare il beneficio in un credito di
imposta. Anche ove tale eventualità si traducesse in concreta iniziativa
attuativa, egualmente il contenuto del decreto non potrebbe avere alcuna
influenza sulla questione di costituzionalità sollevata con il ricorso. E ciò
indipendentemente dalla osservazione, formulata dalla difesa regionale ed in sé
condivisibile, secondo cui il beneficio fiscale a favore dell'acquirente
dell'immobile necessiterebbe, a monte, di una apposita norma legislativa che non
risulta essere stata adottata, non essendo sufficiente, allo scopo, la mera
previsione della istituzione di un fondo speciale, destinato a favorire
l'accesso di giovani coppie alla prima casa di abitazione.
8.— Nel merito, la questione è fondata.
9.— La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo, ripetutamente, di
affrontare la tematica della legittimità costituzionale di norme inserite nelle
annuali leggi finanziarie, dirette alla istituzione di fondi speciali in materie
riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni (tra le altre,
sentenze n. 231, n. 51 e n. 31 del 2005, n. 423 del 2004).
La Corte ha così precisato che non è consentita, nelle suddette materie,
l'istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione, in modo vincolato,
di risorse finanziarie, senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un
qualsiasi spazio di manovra. E ciò anche nell'ipotesi in cui siano previsti
interventi finanziari statali, nelle medesime materie, destinati direttamente a
soggetti privati. Diversamente, attraverso l'imposizione di precisi vincoli di
destinazione nell'utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni, si
violerebbero i «criteri e limiti che presiedono all'attuale sistema di autonomia
finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non
consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di
spettanza statale» (sentenza n. 423 del 2004).
9.1.— Orbene, nella specie, con il comma 111 dell'art. 1, della legge n. 311 del
2004, sono state introdotte disposizioni che non trovano la loro fonte
legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Pertanto, poiché si
verte in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza
statale, deve ritenersi sussistente la competenza della Regione.
Consegue che la disposizione impugnata è lesiva dell'autonomia finanziaria e
amministrativa delle Regioni, alle quali la quota parte del fondo così
istituito, a ciascuna spettante, dovrà essere assegnata genericamente per
finalità sociali senza il suindicato vincolo di destinazione specifica.
Restano assorbite le ulteriori censure pure prospettate dalla ricorrente.
10.— La seconda disposizione oggetto di impugnazione regionale è contenuta nel
comma 153 dell'art. 1 della medesima legge finanziaria.
Tale comma dispone che «nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata
una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale
al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei
giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni,
mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il
formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle
già esistenti».
Anche per la citata norma la Regione Friuli-Venezia Giulia lamenta la violazione
dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001, atteso che l'intervento finanziario dello
Stato non rientra nelle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva
dello stesso.
Aggiunge, inoltre, la ricorrente che, «nel caso la disposizione preveda un
intervento statale diretto e questo fosse ritenuto giustificato da esigenze di
esercizio unitario (…), il comma 153 violerebbe comunque il principio di leale
collaborazione, per la mancata previsione di un'intesa con le Regioni».
11.— La questione è fondata.
12.— In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza dell'argomentazione
dell'Avvocatura generale dello Stato, ad avviso della quale, comunque, la
previsione di un fondo nel bilancio dello Stato atterrebbe al sistema tributario
e contabile dello Stato, che, in ragione di quanto disposto dall'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, rientra nella competenza
legislativa esclusiva statale.
Questa Corte ha già precisato in più occasioni che la istituzione dei fondi a
destinazione vincolata, ad opera delle leggi dello Stato, deve essere valutata
in relazione alle specifiche materie sulle quali tali fondi vanno ad incidere,
restando estranea alla tematica in discussione l'attinenza degli stessi al
sistema tributario e contabile dello Stato.
Chiarito ciò, deve ribadirsi quanto si è rilevato per il comma 111 e per il
relativo fondo, valendo le medesime considerazioni anche per quello istituito
dal comma 153. La norma impugnata, infatti, viola l'autonomia finanziaria ed
amministrativa delle Regioni, in quanto destina, in modo vincolato, risorse in
una materia non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Nella specie, inoltre,
l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata appare vieppiù
evidente, qual è considerando che le somme destinate a costituire il nuovo fondo
speciale sono tratte dalle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'art. 59, comma 44, delle legge 449 del 1997, vale a dire da un fondo
nazionale a prevalente destinazione regionale. Nè è dato individuare un
qualsiasi titolo che giustifichi l'intervento finanziario diretto dello Stato,
tanto nell'ipotesi in cui il fondo speciale per i giovani debba essere ripartito
tra le Regioni, quanto nel caso in cui lo stesso debba essere erogato dallo
Stato direttamente a favore di soggetti privati; alternativa questa non sciolta
dalle norme, che nulla dispongono a tale riguardo.
Consegue da quanto innanzi rilevato che deve essere dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 153, della legge impugnata, il quale sottrae,
con la destinazione vincolata ivi prevista, dal Fondo per le politiche sociali
oggetto di ripartizione tra le Regioni, la somma di euro 500.000 per l'anno
2005. E resta fermo che la quota parte di tale somma reintegrata nel Fondo
predetto potrà essere dalle Regioni medesime utilizzata, nella misura spettante
a ciascuna di esse, ivi compresa la ricorrente, per finalità sociali con
discrezionale apprezzamento degli scopi da perseguire.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità
costituzionale, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti di
altre disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2005), con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 111 e
153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 20 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA