Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (STRALCIO)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192
ART. 1
111. Allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l’anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.
153. Nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
destinata una quota di 500.000 euro per l’anno 2005 per l’istituzione di un
Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla
partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle
istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e
favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonchè consolidando e
rafforzando quelle già esistenti.