ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PADOVA

del 13/2/03
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Locazione ad uso abitativo
  • Maggiorazione del 20%
  • Sfratto
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
La maggiorazione del canone in misura del 20% prevista per il periodo di differimento dello sfratto, è dovuta solo a partire dalla data fissata dal giudice in sede di convalida dello sfratto, e non dalla data di cessazione del contratto di locazione.
Non è pertanto moroso il conduttore che abbia corrisposto al locatore la maggiorazione del 20% a decorrere dalla scadenza del termine fissato dal giudice e non dalla data di scadenza del contratto.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

ALTRE SENTENZE UTILI