La maggiorazione del canone in misura del 20% prevista per il periodo di differimento
dello sfratto, è dovuta solo a partire dalla data fissata dal giudice in sede
di convalida dello sfratto, e non dalla data di cessazione del contratto di locazione.
Non è pertanto moroso il conduttore che abbia corrisposto al locatore la maggiorazione
del 20% a decorrere dalla scadenza del termine fissato dal giudice e non dalla
data di scadenza del contratto.