SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PADOVA

Sez. II, del 18-20/12/02
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Rinnovazione tacita del contratto
  • Applicabilità della L. 431/98 ai contratti stipulati precedentemente
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
In tema di rinnovazione tacita del contratto e di applicabilità della L. 431/98, il Tribunale ha stabilito che per i contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della L. 431/98, e che vengano disdettati alla prima scadenza successiva al 30/12/98 “continua ad applicarsi il regime previgente”. Una volta trascorsa tale scadenza senza che le parti l’abbiano utilizzata, si ha una rinnovazione tacita del contratto, che entrerà nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 2 della L. 431/98 (regime ordinario). Ciò comporta l’esercizio della facoltà di disdetta alla prima scadenza, solo in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 3 L. 431/98.

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