In tema di rinnovazione tacita del contratto e di applicabilità della L.
431/98, il Tribunale ha stabilito che per i contratti stipulati antecedentemente
all’entrata in vigore della L. 431/98, e che vengano disdettati alla prima scadenza
successiva al 30/12/98 “continua ad applicarsi il regime previgente”. Una volta
trascorsa tale scadenza senza che le parti l’abbiano utilizzata, si ha una rinnovazione
tacita del contratto, che entrerà nella disciplina prevista dall’art. 1 comma
2 della L. 431/98 (regime ordinario). Ciò comporta l’esercizio della facoltà
di disdetta alla prima scadenza, solo in presenza di uno dei motivi di cui all’art.
3 L. 431/98.