SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

N° 4774 del 2/4/03
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Condominio
  • Delibera assembleare
  • Costituzione di diritti reali
  • Validità
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1137, 1138 e 1350 c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
La deliberazione condominiale che, in violazione del regolamento dove è vietato l’uso di parcheggio del cortile comune, è nulla se attribuisce a favore di soli alcuni condomini il diritto di parcheggiare, se non è stata sottoscritta da tutti i condomini.
Il Tribunale ha precisato che, al fine di una regolare costituzione del diritto di parcheggiare nel cortile in favore di condomini, non è sufficiente l’adozione all’unanimità dei presenti all’assemblea, né è sufficiente la sola sottoscrizione della stessa da parte del Presidente e del Segretario, ma è necessaria la materiale sottoscrizione da parte di tutti i condomini.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

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