Le clausole dei regolamenti condominiali che limitino i diritti dei
condomini sulle proprietà esclusive o comuni o, viceversa, attribuiscono
maggiori diritti ad alcuni rispetto ad altri condomini, sono modificabili
solo con l’unanimità dei consensi dei vari condomini; il consenso deve essere
espresso per iscritto.
E’ invece sufficiente la maggioranza (51% degli intervenuti all’assemblea e
che rappresentino almeno il 50% del valore dell’edificio) dei condomini per
le modifiche delle clausole che regolano l’uso delle cose comuni.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Guida al diritto - Il Sole 24 Ore pag. 57 n. 24/02