SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II, N° 5626 del 18/04/02
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Regolamento di condominio
  • Modifica clausole
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1122, 1136 e 1138 C.C.

NOZIONI FONDAMENTALI
Le clausole dei regolamenti condominiali che limitino i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni o, viceversa, attribuiscono maggiori diritti ad alcuni rispetto ad altri condomini, sono modificabili solo con l’unanimità dei consensi dei vari condomini; il consenso deve essere espresso per iscritto.
E’ invece sufficiente la maggioranza (51% degli intervenuti all’assemblea e che rappresentino almeno il 50% del valore dell’edificio) dei condomini per le modifiche delle clausole che regolano l’uso delle cose comuni.

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