SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

del 30/10/1997
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Restituzione dell’immobile locato
  • Ritardo contratto
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 1223, 1227, 1591 del Codice Civile

NOZIONI FONDAMENTALI
In caso di ritardo nella riconsegna dell’immobile locato, il Giudice, ai fini della determinazione del “maggior danno” subito dal proprietario, deve valutare se il locatore aveva effettivamente esigenza di utilizzare l’immobile, nonché l’idoneità dell’immobile stesso in rapporto a dette esigenze. Agli stessi fini, il Giudice dovrà inoltre valutare se vi sia una relazione tra il ritardo nella restituzione dell’immobile da un lato e il danno dall’altro, e che il proprietario abbia usato l’ordinaria diligenza per contenere le conseguenze dannose scaturite dal comportamento dell’inquilino.

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