In caso di ritardo nella riconsegna dell’immobile locato, il Giudice, ai
fini della determinazione del “maggior danno” subito dal proprietario, deve valutare
se il locatore aveva effettivamente esigenza di utilizzare l’immobile, nonché
l’idoneità dell’immobile stesso in rapporto a dette esigenze. Agli stessi fini,
il Giudice dovrà inoltre valutare se vi sia una relazione tra il ritardo nella
restituzione dell’immobile da un lato e il danno dall’altro, e che il proprietario
abbia usato l’ordinaria diligenza per contenere le conseguenze dannose scaturite
dal comportamento dell’inquilino.