SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 1133 del 10/02/1999
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Danni per mancata restituzione dell’immobile
  • Risarcimento
  • Prova
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 1591 C.C.

NOZIONI FONDAMENTALI
Il locatore, per ottenere il risarcimento a titolo di maggior danno per ritardata restituzione dell’immobile, previsto dall’art 1591 C.c., deve provare l’effettivo lesione sul patrimonio; ciò potrà consistere nel non aver potuto dare in locazione l’immobile per un canone superiore, per non aver potuto utilizzare direttamente il bene o addirittura per non aver potuto vendere l’appartamento.
In ogni caso, il locatore dovrà dimostrare il pregiudizio che si è verificato a seguito del ritardo nella riconsegna del bene.

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