Il locatore, per ottenere il risarcimento a titolo di maggior danno per ritardata
restituzione dell’immobile, previsto dall’art 1591 C.c., deve provare l’effettivo
lesione sul patrimonio; ciò potrà consistere nel non aver potuto dare in locazione
l’immobile per un canone superiore, per non aver potuto utilizzare direttamente
il bene o addirittura per non aver potuto vendere l’appartamento.
In ogni caso, il locatore dovrà dimostrare il pregiudizio che si è verificato
a seguito del ritardo nella riconsegna del bene.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Foro Italiano, 1999, I, 791;
Archivio delle locazioni, 1999, 820 (w) - 1999, 418;